Stavo leggendo questo e riflettevo sull'opportunità di chiedersi, preliminarmente, se la concessione in licenza riguardi il corpus mysticum o il corpus mechanicum. Bianco o nero? La domanda non mi pare adeguata perché, quando si parla di licenze, prevale un grigio consistente nel fatto che mentre il corpus mysticum è sempre oggetto della licenza, il corpus mechanicum lo è soltanto eventualmente.
In altre parole, una licenza può riguardare entrambi: il corpus mysticum (ossia il bene immateriale opera) ed eventualmente una sua particolare rappresentazione (cui può riferirsi un numero indeterminato di esemplari... a mio avviso è fondamentale non identificare il corpus mechanicum con l'esemplare).
L'autore esercita i diritti sull'opera, mentre i titolari dei diritti connessi esercitano i diritti sulla rappresentazione dell'opera (ad esempio, la registrazione di un brano musicale).
Ambedue le categorie esercitano diritti sugli esemplari dell'opera (il vero e proprio supporto: vedi misure tecnologiche di protezione).
Riepilogando:
- l'opera è, ad esempio, lo spartito musicale (che non è carta ma linguaggio, puro pensiero: corpus mysticum);
- la rappresentazione dell'opera è, ad esempio, l'esecuzione (umana) dello spartito di cui sopra (che è materia: una sequenza di onde sinusoidali);
- l'esemplare dell'opera è il supporto su cui la rappresentazione della stessa è fissata (il file, il cd... ).
Se si imposta il discorso così, secondo me diventa tutto più lineare e comprensibile.
E si aprono anche affascinanti scenari sull'interpretazione della "terza dimensione" delle opere dell'ingegno, le immagini: se un'immagine è riproducibile con un computer - e certamente lo è - allora significa che esiste un pensiero "immaginifico" in cui il corpus mysticum trova la sua consistenza.
martedì, dicembre 23, 2008
sabato, dicembre 20, 2008
Metasploit Framework
Terribilmente potente, terribilmente user friendly: con questo arnese anche vostra nonna potrebbe penetrare nel vostro PC in men che non si dica.
Testato personalmente contro Windows 2000 dopo avere scaricato tutti gli aggiornamenti di sicurezza disponibili: sistema bucato in 5 secondi.
Ha ragione Kevin Mitnick quando dice che non è possibile paragonare gli hackers di ieri e quelli di oggi...
Testato personalmente contro Windows 2000 dopo avere scaricato tutti gli aggiornamenti di sicurezza disponibili: sistema bucato in 5 secondi.
Ha ragione Kevin Mitnick quando dice che non è possibile paragonare gli hackers di ieri e quelli di oggi...
sabato, dicembre 13, 2008
Il saluto del Presidente
Il Presidente Napolitano esprime apprezzamento per l'iniziativa (n.d.r. Linux Day) che, nel diffondere l'utilizzazione del software libero, concorre a far conoscere e a rendere accessibile la cultura informatica e le sue tecnologie consentendo così la più ampia fruibilità del nuovo sistema di comunicazione ed informazione che su di esso si basa.
Belle parole (accolte da molti con grande soddisfazione), ma se volete valutare il reale interesse di Napolitano per il software libero, ricordatevi che l'attuale Presidente della Repubblica, quando era parlamentare europeo, votò a favore dei brevetti software.
Belle parole (accolte da molti con grande soddisfazione), ma se volete valutare il reale interesse di Napolitano per il software libero, ricordatevi che l'attuale Presidente della Repubblica, quando era parlamentare europeo, votò a favore dei brevetti software.
martedì, dicembre 02, 2008
Filozero piace molto alle...
... agenzie che organizzano eventi: congressi, matrimoni, spettacoli, intrattenimento, turismo, danza, cultura, feste...
Si aprono davvero nuovi scenari perché queste agenzie, oltre ad essere molte (alcune anche di rilievo) e ad avere una clientela sempre nuova e vasta, operano nel mondo della musica e dello spettacolo.
Qui stiamo andando ben oltre gli orizzonti che Filozero aveva visto: i pubblici esercenti... il Bar Mario.
Stiamo a vedere cosa succede.
Si aprono davvero nuovi scenari perché queste agenzie, oltre ad essere molte (alcune anche di rilievo) e ad avere una clientela sempre nuova e vasta, operano nel mondo della musica e dello spettacolo.
Qui stiamo andando ben oltre gli orizzonti che Filozero aveva visto: i pubblici esercenti... il Bar Mario.
Stiamo a vedere cosa succede.
domenica, novembre 30, 2008
Siae vs CC
Ho letto questo articolo de La Repubblica:
Ho la sensazione che si facciano tante belle chiacchiere ma che non si arrivi mai a nulla di concreto.
E non so nemmeno se arrivare a fare in Italia quello che sta sperimentando Buma/Stemra in Olanda abbia molto senso.
Perché??
Quasi nessun iscritto a Siae si pone il problema della compatibilità tra il liCCensing e l'iscrizione a detta società: rilasciano con CC e pubblicano su web senza chiedere alcuna autorizzazione a Siae.
Dal canto suo, nemmeno Siae si pone il problema: il 70-75% dei brani italiani caricati su Jamendo, ad esempio, è di autori iscritti a Siae, ma non mi risulta che Siae abbia mai preso provvedimenti nei confronti di qualche autore o di Jamendo.
Tutto questo accade perché i piccoli autori ignorano il Regolamento Generale Siae e Siae ignora i piccoli autori.
Quale migliore garanzia per la diffusione della Conoscenza se non questa reciproca Ignoranza?
E si tratta di tutto il repertorio: senza distinzioni di sorta. Altro che commerciale e non commerciale.
La realtà ha già superato di gran lunga le aspettative più rosee... io credo in tutto il mondo.
E ancora si parla di possibili tavole rotonde, valutazioni... per organizzare una caccia ai dinosauri?
Anche per la flat tax mi sembra che possa valere analogo ragionamento: tutto il mondo scarica tutto gratis, ma si vorrebbe che gli utenti incominciassero a pagare un canone per quello che scaricano.
E' come dare l'anticoncezionale a un bambino già nato.
Queste pratiche funzionano soltanto in un sistema in cui c'è un elevato grado di controllo:
stiamo attenti a disegnare boschetti fioriti senza considerare che sono i posti in cui vivono le serpi.
Nell'articolo si legge:
E così, in occasione dell'incontro, tocca allo stesso Joi Ito portare il primo affondo. "Io sono un fotografo amatoriale", ha detto, "e ovviamente ho pubblicato le mie foto online proteggendole con una licenza CC".
Spero che si tratti di una traduzione molto poco fedele perché se così non fosse l'affondo - considerando anche il contesto - lo avrebbe fatto a CC.
Comunque non sarebbe gravissimo: anche questo fa parte di quella Ignoranza che rende le persone più sicure e felici.
Ho la sensazione che si facciano tante belle chiacchiere ma che non si arrivi mai a nulla di concreto.
E non so nemmeno se arrivare a fare in Italia quello che sta sperimentando Buma/Stemra in Olanda abbia molto senso.
Perché??
Quasi nessun iscritto a Siae si pone il problema della compatibilità tra il liCCensing e l'iscrizione a detta società: rilasciano con CC e pubblicano su web senza chiedere alcuna autorizzazione a Siae.
Dal canto suo, nemmeno Siae si pone il problema: il 70-75% dei brani italiani caricati su Jamendo, ad esempio, è di autori iscritti a Siae, ma non mi risulta che Siae abbia mai preso provvedimenti nei confronti di qualche autore o di Jamendo.
Tutto questo accade perché i piccoli autori ignorano il Regolamento Generale Siae e Siae ignora i piccoli autori.
Quale migliore garanzia per la diffusione della Conoscenza se non questa reciproca Ignoranza?
E si tratta di tutto il repertorio: senza distinzioni di sorta. Altro che commerciale e non commerciale.
La realtà ha già superato di gran lunga le aspettative più rosee... io credo in tutto il mondo.
E ancora si parla di possibili tavole rotonde, valutazioni... per organizzare una caccia ai dinosauri?
Anche per la flat tax mi sembra che possa valere analogo ragionamento: tutto il mondo scarica tutto gratis, ma si vorrebbe che gli utenti incominciassero a pagare un canone per quello che scaricano.
E' come dare l'anticoncezionale a un bambino già nato.
Queste pratiche funzionano soltanto in un sistema in cui c'è un elevato grado di controllo:
stiamo attenti a disegnare boschetti fioriti senza considerare che sono i posti in cui vivono le serpi.
Nell'articolo si legge:
E così, in occasione dell'incontro, tocca allo stesso Joi Ito portare il primo affondo. "Io sono un fotografo amatoriale", ha detto, "e ovviamente ho pubblicato le mie foto online proteggendole con una licenza CC".
Spero che si tratti di una traduzione molto poco fedele perché se così non fosse l'affondo - considerando anche il contesto - lo avrebbe fatto a CC.
Comunque non sarebbe gravissimo: anche questo fa parte di quella Ignoranza che rende le persone più sicure e felici.
lunedì, novembre 17, 2008
domenica, novembre 16, 2008
Il netstrike sarà reato?
Decisione quadro 2005/222/GAI:
Articolo 3
Interferenza illecita per quanto riguarda i sistemi
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l’atto intenzionale di ostacolare
gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l’immissione, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l’alterazione, la soppressione di dati informatici o rendendoli inaccessibili sia punito come reato se commesso senza diritto, almeno per i casi gravi.
Articolo 4
Interferenza illecita per quanto riguarda i dati
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l’atto intenzionale di cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare, sopprimere o rendere inaccessibili dati informatici in un sistema di informazione sia punito come reato se commesso senza diritto, almeno per i casi gravi.
Articolo 5
Istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo
1. Ciascuno Stato membro provvede a che l’istigazione, il favoreggiamento nonché la complicità e il tentativo in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 2, 3
e 4 siano punibili come reati.
2. Ciascuno Stato membro provvede a che il tentativo di commettere i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 sia punibile come reato.
Per questa decisione (cui l'Italia ha l'obbligo di conformarsi dal 16 marzo 2007) il netstrike può essere considerato illegale.
E' chiaro che è difficile dimostrare l'intenzionalità dei singoli, ma per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 5 potrebbe bastare qualche post su una mailing list.
La decisione in oggetto ricevette aspre critiche da parte di giuristi e politici sin dal 2003, quando era ancora una semplice proposta: leggete qui e qui.
A che punto siamo? Date un'occhiata a questo documento, in cui si menziona espressamente il denial of service avvenuto in Estonia l'anno scorso contro alcuni siti istituzionali. Libera manifestazione di un pensiero dissenziente? Non lo so, ma so come andò a finire: un ragazzino venne arrestato proprio per avere incitato a quel DDoS.
Se qualcuno riesce a reperire il testo presentato dall'Italia, me lo indichi, grazie.
Articolo 3
Interferenza illecita per quanto riguarda i sistemi
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l’atto intenzionale di ostacolare
gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l’immissione, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l’alterazione, la soppressione di dati informatici o rendendoli inaccessibili sia punito come reato se commesso senza diritto, almeno per i casi gravi.
Articolo 4
Interferenza illecita per quanto riguarda i dati
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l’atto intenzionale di cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare, sopprimere o rendere inaccessibili dati informatici in un sistema di informazione sia punito come reato se commesso senza diritto, almeno per i casi gravi.
Articolo 5
Istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo
1. Ciascuno Stato membro provvede a che l’istigazione, il favoreggiamento nonché la complicità e il tentativo in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 2, 3
e 4 siano punibili come reati.
2. Ciascuno Stato membro provvede a che il tentativo di commettere i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 sia punibile come reato.
Per questa decisione (cui l'Italia ha l'obbligo di conformarsi dal 16 marzo 2007) il netstrike può essere considerato illegale.
E' chiaro che è difficile dimostrare l'intenzionalità dei singoli, ma per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 5 potrebbe bastare qualche post su una mailing list.
La decisione in oggetto ricevette aspre critiche da parte di giuristi e politici sin dal 2003, quando era ancora una semplice proposta: leggete qui e qui.
A che punto siamo? Date un'occhiata a questo documento, in cui si menziona espressamente il denial of service avvenuto in Estonia l'anno scorso contro alcuni siti istituzionali. Libera manifestazione di un pensiero dissenziente? Non lo so, ma so come andò a finire: un ragazzino venne arrestato proprio per avere incitato a quel DDoS.
Se qualcuno riesce a reperire il testo presentato dall'Italia, me lo indichi, grazie.
mercoledì, novembre 12, 2008
- 3
Mancano tre giorni all'apertura dell'Archivio Filozero. Oggi ho avuto il piacere di sentire in anteprima qualche brano e devo dire che sono davvero sorpreso nel vedere tanta qualità nella musica e tanto entusiasmo nei musicisti partecipanti. Qualcuno ci diceva che gli artisti non avrebbero mai avuto la pazienza di generare le licenze, di chiedere i certificati di firma elettronica, di firmare - con questi certificati - le licenze stesse, di imparare a utilizzare i software per la firma elettronica, di leggere i relativi manuali per capire come apporre una firma multipla... ma quel qualcuno si sbagliava. E si sbagliava di grosso.
E' la prima volta che in Italia si tenta un esperimento così importante per la musica libera: non stiamo parlando del solito CD musicale per promuovere le licenze creative commons, ma della creazione di un grande circuito no SIAE/SCF e dell'abbattimento di quei muri di gomma con cui le società di collecting ancora si fanno scudo.
E' la prima volta che gli artisti si avvicinano alla firma elettronica per sottoscrivere delle licenze e questo, secondo me, ha un grande valore indipendentemente dal contesto musicale.
Mi fermo qui: avremo modo di parlare più diffusamente di questa piccola grande rivoluzione nei prossimi giorni. Stay tuned.
E' la prima volta che in Italia si tenta un esperimento così importante per la musica libera: non stiamo parlando del solito CD musicale per promuovere le licenze creative commons, ma della creazione di un grande circuito no SIAE/SCF e dell'abbattimento di quei muri di gomma con cui le società di collecting ancora si fanno scudo.
E' la prima volta che gli artisti si avvicinano alla firma elettronica per sottoscrivere delle licenze e questo, secondo me, ha un grande valore indipendentemente dal contesto musicale.
Mi fermo qui: avremo modo di parlare più diffusamente di questa piccola grande rivoluzione nei prossimi giorni. Stay tuned.
mercoledì, novembre 05, 2008
P2Penale
Premesso che chi scarica artworks all rights reserved senza scopo di lucro non commette un reato, ma è passibile di sanzione amministrativa, e che, nel p2p, soltanto la messa a disposizione dell'opera scaricata-scaricanda ha rilevanza penale, sembrerebbe che, nel file sharing, sia impossibile separare i due aspetti.
Però, considerando che un insieme casuale di bit non rappresenta un'opera e che tramite un client p2p (pensate a BitTorrent) quasi mai il singolo condivisore mette a disposizione l'intero file ma soltanto una porzione dello stesso (che comunque non corrisponde a una parte di opera) l'integrazione della fattispecie penale non mi pare così scontata.
La GdF può sequestrare il mio HD e trovare un sacco di file nella directory pubblica di BitTorrent, ma se il PM non dispone dell'intercettazione del flusso dei dati, come fa a dimostrare che ho condiviso in un modo piuttosto che in un altro?
Non può: in dubio pro reo.
Certo, essendo possibile estinguere il reato versando una sorta di oblazione, ognuno farà i suoi conti, però bisognerebbe incominciare a valutare un poco la "magia" del p2p.
Però, considerando che un insieme casuale di bit non rappresenta un'opera e che tramite un client p2p (pensate a BitTorrent) quasi mai il singolo condivisore mette a disposizione l'intero file ma soltanto una porzione dello stesso (che comunque non corrisponde a una parte di opera) l'integrazione della fattispecie penale non mi pare così scontata.
La GdF può sequestrare il mio HD e trovare un sacco di file nella directory pubblica di BitTorrent, ma se il PM non dispone dell'intercettazione del flusso dei dati, come fa a dimostrare che ho condiviso in un modo piuttosto che in un altro?
Non può: in dubio pro reo.
Certo, essendo possibile estinguere il reato versando una sorta di oblazione, ognuno farà i suoi conti, però bisognerebbe incominciare a valutare un poco la "magia" del p2p.
sabato, ottobre 25, 2008
Fascisti per il software libero
Distribuiscono questo volantino.
Viene diffusa a caratteri cubitali l'equazione libero = gratuito.
Ma la vera perla è questa:
Sono gratuiti perché il codice sorgente dei software è liberamente consultabile sul web e lo sviluppo viene effettuato da liberi programmatori le cui modifiche però prima di essere approvate, devono superare l'esame di una commissione centrale.
Dunque se vuoi modificare un software libero devi attendere il parere di qualche Camera dei Fasci e delle Programmazioni. :-)
Viene diffusa a caratteri cubitali l'equazione libero = gratuito.
Ma la vera perla è questa:
Sono gratuiti perché il codice sorgente dei software è liberamente consultabile sul web e lo sviluppo viene effettuato da liberi programmatori le cui modifiche però prima di essere approvate, devono superare l'esame di una commissione centrale.
Dunque se vuoi modificare un software libero devi attendere il parere di qualche Camera dei Fasci e delle Programmazioni. :-)
sabato, ottobre 18, 2008
E' nata la SCFoundation, venite a trovarci!
Pullunano oramai le fondazioni fondate sui liberi saperi:
Free Software Foundation, prega per noi...
Free Hardware Foundation, prega per noi...
Wikimedia Foundation, prega per noi...
Wikipedia Foundation, prega pernoi...
Open Knowledge Foundation, prega per noi...
Wu Ming Foundation, prega per noi...
Telematics Freedom Foundation, prega per noi...
Electronic Frontier Foundation, prega per noi...
Fondazioni su fondazioni, talvolta rifondazioni che si fondono e si rifondono nelle idee e nei costumi. Viene nostalgia di Stirner, che disse ho fondato la mia causa sul nulla: un po' di fondazioni in meno e un po' di idee in più non guasterebbero, ma viviamo nella società dei cicli e dei ricicli storici-comici-idieologici per cui nulla si butta e tutto si ricicla (anche perché smaltire la spazzatura è sempre più difficile). Anche io ho pensato di fondare una fondazione: la SCF. Sì, la sigla è ovviamente riciclata ma non si tratta della Società Consortile Fonografici bensì della...
Free Software Foundation, prega per noi...
Free Hardware Foundation, prega per noi...
Wikimedia Foundation, prega per noi...
Wikipedia Foundation, prega pernoi...
Open Knowledge Foundation, prega per noi...
Wu Ming Foundation, prega per noi...
Telematics Freedom Foundation, prega per noi...
Electronic Frontier Foundation, prega per noi...
Fondazioni su fondazioni, talvolta rifondazioni che si fondono e si rifondono nelle idee e nei costumi. Viene nostalgia di Stirner, che disse ho fondato la mia causa sul nulla: un po' di fondazioni in meno e un po' di idee in più non guasterebbero, ma viviamo nella società dei cicli e dei ricicli storici-comici-idieologici per cui nulla si butta e tutto si ricicla (anche perché smaltire la spazzatura è sempre più difficile). Anche io ho pensato di fondare una fondazione: la SCF. Sì, la sigla è ovviamente riciclata ma non si tratta della Società Consortile Fonografici bensì della...
martedì, ottobre 14, 2008
Firma multipla su licenze con Javasing
Apposizione della firma multipla parallela.
Questo tipo di firma può essere utilizzato, ad esempio, da più licenzianti (es. Mario e Claudio) per apporre la propria firma ad una licenza: ognuno aggiunge la propria firma alla licenza.
Anche il licenziatario (es. Luca), ovviamente, potrà aggiungere la sua firma.
Apposizione della firma multipla controfirma.
In questo caso, il sottoscrittore non si limita ad apporre la sua firma sulla licenza ma controfirma la firma di un altro sottoscrittore; è come se dicesse: "Io Claudio sottoscrivo quello che Mario ha sottoscritto".
La controfirma può essere utilizzata per convalidare un'altra firma.
Curiosità: sfogliando l'albero delle firme multiple (in cui possiamo trovare - insieme - sia firme del primo che del secondo tipo) capiremo come si è sviluppata nel tempo un'opera a cui abbiano contribuito molti autori (pensate al software libero, alle enciclopedie... ).
Provate a prendere confidenza anche con questo tipo di strumenti: sono più facili da utilizare di un telefonino e non occorre ricaricarli. :-)
Questo tipo di firma può essere utilizzato, ad esempio, da più licenzianti (es. Mario e Claudio) per apporre la propria firma ad una licenza: ognuno aggiunge la propria firma alla licenza.
Anche il licenziatario (es. Luca), ovviamente, potrà aggiungere la sua firma.
Apposizione della firma multipla controfirma.
In questo caso, il sottoscrittore non si limita ad apporre la sua firma sulla licenza ma controfirma la firma di un altro sottoscrittore; è come se dicesse: "Io Claudio sottoscrivo quello che Mario ha sottoscritto".
La controfirma può essere utilizzata per convalidare un'altra firma.
Curiosità: sfogliando l'albero delle firme multiple (in cui possiamo trovare - insieme - sia firme del primo che del secondo tipo) capiremo come si è sviluppata nel tempo un'opera a cui abbiano contribuito molti autori (pensate al software libero, alle enciclopedie... ).
Provate a prendere confidenza anche con questo tipo di strumenti: sono più facili da utilizare di un telefonino e non occorre ricaricarli. :-)
mercoledì, ottobre 08, 2008
SCF e quelle faq così ambigue...
Diffondo musica registrata: devo necessariamente rivolgermi a SCF?
Risposta: Sì. SCF rilascia la licenza che ti offre la possibilità di diffondere in pubblico musica registrata.
Chiunque diffonde musica in pubblico è tenuto ad avere una licenza di SCF?
Risposta: Sì, a meno che non si tratti di musica eseguita dal vivo.
Ma è davvero così? E' sufficiente che la musica sia registrata (fattispecie davvero molto molto ampia)? Non deve forse trattarsi anche di musica di soggetti iscritti ad SCF?
Qualcuno ha pensato bene di contattare SCF per chiarimenti.
E la risposta è stata ben diversa da quella deducibile dalle faq.
Si può trattare direttamente con il produttore.
Se, dunque, il produttore ha rilasciato la musica con licenza libera, non solo non è necessario acquistare la licenza di SCF, ma non è necessario nemmeno rivolgersi al produttore.
Tra meno di un mese apre l'archivio Filozero: tenetevi forte.
Risposta: Sì. SCF rilascia la licenza che ti offre la possibilità di diffondere in pubblico musica registrata.
Chiunque diffonde musica in pubblico è tenuto ad avere una licenza di SCF?
Risposta: Sì, a meno che non si tratti di musica eseguita dal vivo.
Ma è davvero così? E' sufficiente che la musica sia registrata (fattispecie davvero molto molto ampia)? Non deve forse trattarsi anche di musica di soggetti iscritti ad SCF?
Qualcuno ha pensato bene di contattare SCF per chiarimenti.
E la risposta è stata ben diversa da quella deducibile dalle faq.
Si può trattare direttamente con il produttore.
Se, dunque, il produttore ha rilasciato la musica con licenza libera, non solo non è necessario acquistare la licenza di SCF, ma non è necessario nemmeno rivolgersi al produttore.
Tra meno di un mese apre l'archivio Filozero: tenetevi forte.
martedì, ottobre 07, 2008
Pirate Bay: il trash nella rete
Nei miei post ho sempre preso per i fondelli Pirate Bay, evitando accuratamente di scendere nel merito.
Ieri ricevo un messaggio da parte di un utente che mi chiede di spiegare sul blog le ragioni dell'inapplicabilità del sequestro preventivo...
Scusate, ma proprio non riesco a commentare atti giudiziari che riguardano Pirate Bay: non vorrei che qualcuno pensasse che quel sito ha qualcosa in comune con le libertà digitali.
Preferirei parlare di Vanna Marchi. E' meno trash dei banner di Pirate Bay.
Ieri ricevo un messaggio da parte di un utente che mi chiede di spiegare sul blog le ragioni dell'inapplicabilità del sequestro preventivo...
Scusate, ma proprio non riesco a commentare atti giudiziari che riguardano Pirate Bay: non vorrei che qualcuno pensasse che quel sito ha qualcosa in comune con le libertà digitali.
Preferirei parlare di Vanna Marchi. E' meno trash dei banner di Pirate Bay.
Contrassegno SIAE: sbattere contro il muro
Avevo già messo in guardia i miei lettori dal modus operandi della GdF (mettere in guardia dalla guardia: o tempora o mores!) e dalle procure poco "aggiornate".
Minotti pubblica il suo sconforto e, purtroppo, queste condotte irresponsabili (quelle dei magistrati!) non sono affatto imprevedibili.
Ecco perché continuo a ripetere che, quando si va in giro a dire che il contrassegno SIAE non è al momento obbligatorio, non si compie un'azione meritoria se si omette di ricordare che, DI FATTO, la non apposizione è aleatoria.
Come già dicemmo a suo tempo, finché la legge non cambia, non aspettiamoci grandi operazioni intellettuali (dico "grandi" con sarcasmo) da parte dei preposti. Soprattutto quando sono in gioco gli interessi di grandi parassiti come SIAE.
Potremmo fare 1000 altri esempi analoghi e ben più gravi. Welcome to Italy.
Minotti pubblica il suo sconforto e, purtroppo, queste condotte irresponsabili (quelle dei magistrati!) non sono affatto imprevedibili.
Ecco perché continuo a ripetere che, quando si va in giro a dire che il contrassegno SIAE non è al momento obbligatorio, non si compie un'azione meritoria se si omette di ricordare che, DI FATTO, la non apposizione è aleatoria.
Come già dicemmo a suo tempo, finché la legge non cambia, non aspettiamoci grandi operazioni intellettuali (dico "grandi" con sarcasmo) da parte dei preposti. Soprattutto quando sono in gioco gli interessi di grandi parassiti come SIAE.
Potremmo fare 1000 altri esempi analoghi e ben più gravi. Welcome to Italy.
giovedì, ottobre 02, 2008
Il p2p libero conviene a tutti?
Marco Ciurcina ha pubblicato sul suo blog un articolo molto interessante (soprattutto per la tecnica deduttiva), in cui perviene alla conclusione che il p2p libero convenga a tutti.
A mio avviso, ci sono, però, un paio di postulati che non reggono:
1) La percentuale di persone che, in tutto il mondo, scambiano File sapendo che è illegale e, se fosse disponibile, utilizzerebbero una Licenza, è uguale alla percentuale di italiani che pagano il canore RAI.
Chi paga il canone RAI avverte un controllo dell'autorità molto più elevato rispetto a chi scambia file: per questo paga, non paga per il semplice fatto che qualcuno gli chiede di pagare.
2) Il prezzo che le persone che scambiano File sarebbero disposte a pagare per una Licenza è uguale al costo del canore RAI per il 2008 (Euro 106,00).
Nessuno sarebbe disposto a pagare 106 euro per compiere un'azione che da sempre effettua senza pagare. Nessuno sarebbe disposto a pagare 106 euro senza avvertire un maggiore controllo da parte dell'autorità.
Credo che la strada per la "liberalizzazione" del p2p non possa essere trovata con una flat tax. Penso che se le stesse opere che si trovano sul p2p fossero disponibili via Internet ad un prezzo irrisorio, gli utenti le acquisterebbero. Una formula vincente potrebbe essere la vendita di una licenza con validità annuale per scaricare tutte le opere (audio, video, libri ecc.) presenti in un uno store on-line. Se il negozio vende beni diversificati e aggiorna frequentemente la lista dei prodotti, diventa competitivo anche in rapporto al p2p, che richiede tempo e ricerca.
A mio avviso, ci sono, però, un paio di postulati che non reggono:
1) La percentuale di persone che, in tutto il mondo, scambiano File sapendo che è illegale e, se fosse disponibile, utilizzerebbero una Licenza, è uguale alla percentuale di italiani che pagano il canore RAI.
Chi paga il canone RAI avverte un controllo dell'autorità molto più elevato rispetto a chi scambia file: per questo paga, non paga per il semplice fatto che qualcuno gli chiede di pagare.
2) Il prezzo che le persone che scambiano File sarebbero disposte a pagare per una Licenza è uguale al costo del canore RAI per il 2008 (Euro 106,00).
Nessuno sarebbe disposto a pagare 106 euro per compiere un'azione che da sempre effettua senza pagare. Nessuno sarebbe disposto a pagare 106 euro senza avvertire un maggiore controllo da parte dell'autorità.
Credo che la strada per la "liberalizzazione" del p2p non possa essere trovata con una flat tax. Penso che se le stesse opere che si trovano sul p2p fossero disponibili via Internet ad un prezzo irrisorio, gli utenti le acquisterebbero. Una formula vincente potrebbe essere la vendita di una licenza con validità annuale per scaricare tutte le opere (audio, video, libri ecc.) presenti in un uno store on-line. Se il negozio vende beni diversificati e aggiorna frequentemente la lista dei prodotti, diventa competitivo anche in rapporto al p2p, che richiede tempo e ricerca.
venerdì, settembre 26, 2008
Filozero cambia tonalità
Grazie a Zerosign, Filozero passa dal mondo analogico (licenza cartacea) al mondo digitale (licenza elettronica). La semplificazione è notevole: in pochi passaggi l'artista associa con certezza nome, licenza ed opere; in pochi passaggi l'utente scarica la musica e controfirma la licenza. Ovviamente verranno fatte delle compilation per agevolare gli scaricatori nella selezione e masterizzazione dei generi musicali d'interesse. E verrà creata anche una mappa pubblica del circuito Filozero: sarà un modo per abbattere i muri di gomma e il terrorismo parassitari.
mercoledì, settembre 24, 2008
Cure antiparassitarie: la SIAE deve rimborsare e l'IMAIE è sotto inchiesta
Mentre SIAE è chiamata a corrispondere esosi rimborsi per i contrassegni non obbligatori, all'IMAIE 40 persone sono indagate per truffa. Sembra davvero di vedere gli alieni de La Guerra dei Mondi morire dopo avere succhiato il sangue agli umani.
martedì, settembre 23, 2008
L'e-mail più alta del mondo
C'è chi sta tentando un record sui generis: comunicare via Internet da 8.201 mt (cima del Cho Oyu, sesta montagna del pianeta terra, in Tibet).
Così ho pensato di farmi mandare una "cartolina" da lassù:
Salve, sarà che il mio nickname mi ricorda voi,
ma gradirei molto ricevere una risposta alla presente:
conserverei con cura la vostra mail quale altissimo cimelio! :-)
Ciao e buon proseguimento,
Nicola
Puntuale la risposta:
Ciao Nicola, che dire, grazie dell'affetto e dell'attenzione!
Anche se il k2 è tutta un'altra cosa. :-)
Lorenzo
Così ho pensato di farmi mandare una "cartolina" da lassù:
Salve, sarà che il mio nickname mi ricorda voi,
ma gradirei molto ricevere una risposta alla presente:
conserverei con cura la vostra mail quale altissimo cimelio! :-)
Ciao e buon proseguimento,
Nicola
Puntuale la risposta:
Ciao Nicola, che dire, grazie dell'affetto e dell'attenzione!
Anche se il k2 è tutta un'altra cosa. :-)
Lorenzo
lunedì, settembre 22, 2008
Perché non bisogna fidarsi di Jamendo et similia
Molti mi chiedono: Se la musica - rilasciata con licenza CC commerciale - viene scaricata da "Jamendo", posso filodiffonderla nel mio esercizio? La risposta è: a tuo rischio e pericolo. Un esempio fra i tanti (un esempio che oggi possiamo fare grazie alla pubblicazione del database SIAE): questi brani sono stati rilasciati con licenza CC-BY-SA. Dunque chiunque può utilizzarli anche a fini commerciali. Il problema qual'è? E' che l'autore è iscritto alla SIAE e i brani risultano depositati presso la stessa.
In casi come questo, a nulla servirà sventolare la licenza CC davanti a un ispettore SIAE, perché:
1. non è possibile associare con certezza autore, licenza ed opera;
2. SIAE ha il diritto di richiedere compensi per la diffusione delle opere dei propri iscritti.
In casi come questo, a nulla servirà sventolare la licenza CC davanti a un ispettore SIAE, perché:
1. non è possibile associare con certezza autore, licenza ed opera;
2. SIAE ha il diritto di richiedere compensi per la diffusione delle opere dei propri iscritti.
domenica, settembre 21, 2008
Non è Stallman l'inventore del copyleft
Molti pensano che il termine copyleft sia stato inventato da Stallman o che comunque sia stato Stallman ad introdurlo nel mondo del software. Invece, lo stesso Stallman ammette: In 1984 or 1985, Don Hopkins (a very imaginative fellow) mailed me a letter. On the envelope he had written several amusing sayings, including this one: “Copyleft—all rights reversed.” I used the word “copyleft” to name the distribution concept I was developing at the time.
Ma nemmeno Don Hopkins è il vero inventore del termine. Infatti, la frase @COPYLEFT ALL WRONGS RESERVED appare per la prima volta nel 1976 in Tiny BASIC, una versione del linguaggio BASIC scritta da Li-Chen Wang e distribuita liberamente.
Ma la buona fede di Stallman è sicura. Un giorno gli ho chiesto se conoscesse Benjamin R. Tucker, il più importante anarchico statunitense (nato nel 1854 e morto nel 1939). Gli posi questa domanda in quanto Tucker aveva studiato al MIT, combatteva i brevetti e propugnava la libertà di copia (un secolo prima di Stallman). La risposta di Stallman fu netta: Non l'ho mai sentito nominare.
Chissà se Lessig ha mai sentito nominare Pierre Lévy. :-)
Si fa un gran parlare del sapere come bene comune, in cui le conquiste altrui e del passato si mescolano alle nostre, ma mi sembra che del "proprio" passato non abbia memoria nessuno. Uomo, uomo, quanto sei presuntuoso...
martedì, settembre 16, 2008
Il bello che non balla
In rete si trovano oramai molti servizi che pretendono di certificare l'associazione tra autore, licenza ed opera: Registered Commons, Safe Creative, ColorIURIS...
Bella grafica, belle parole ("certificate data" in primis), ma, a dispetto delle garanzie fornite (anche in modo abbastanza irresponsabile e superficiale), non c'è nulla di effettivamente certo in quanto certificato da queste organizzazioni.
Perché? La risposta è molto semplice. Nessuno svolge realmente una funziona di CA: nessuno si preoccupa di identificare gli utenti, ma si limita a considerare veri e (cosa ancor più grave) a presentare come veri i dati forniti dagli utenti stessi. Insomma: ci troviamo davanti ad autocertificazioni (non a certificazioni) cui si attribuisce, con estrema leggerezza, verità e valore legale.
Non c'è molto altro da aggiungere, se non spiegare un concetto molto semplice.
E' impossibile che un'attività di certificazione sia realmente tale se questa è totalmente automatizzata. Ogni certificatore che si rispetti impiega risorse umane per identificare gli utenti. Senza questo fondamentale passaggio man-to-man non c'è vera certificazione.
Bella grafica, belle parole ("certificate data" in primis), ma, a dispetto delle garanzie fornite (anche in modo abbastanza irresponsabile e superficiale), non c'è nulla di effettivamente certo in quanto certificato da queste organizzazioni.
Perché? La risposta è molto semplice. Nessuno svolge realmente una funziona di CA: nessuno si preoccupa di identificare gli utenti, ma si limita a considerare veri e (cosa ancor più grave) a presentare come veri i dati forniti dagli utenti stessi. Insomma: ci troviamo davanti ad autocertificazioni (non a certificazioni) cui si attribuisce, con estrema leggerezza, verità e valore legale.
Non c'è molto altro da aggiungere, se non spiegare un concetto molto semplice.
E' impossibile che un'attività di certificazione sia realmente tale se questa è totalmente automatizzata. Ogni certificatore che si rispetti impiega risorse umane per identificare gli utenti. Senza questo fondamentale passaggio man-to-man non c'è vera certificazione.
lunedì, settembre 15, 2008
Il DDL Beltrandi per la legalizzazione del P2P in realtà legalizza il parassitismo
Tutti lo appoggiano, ma qualcuno l'hai mai letto?
Si distinguono i titolari dei diritti in 3 categorie:
a) quelli che espressamente autorizzano SIAE & C. a gestire i propri "diritti telematici"
b) quelli che non autorizzano SIAE & C. a gestire i propri "diritti telematici" (e tuttavia SIAE & C. opereranno nei confronti di questi come se fossero loro associati e aderenti!)
c) quelli che, in relazione a opere in commercio, espressamente non autorizzano SIAE & C. a gestire i propri "diritti telematici".
La categoria sub a) vedrà i propri diritti negoziati da SIAE & C. in concerto con Associazioni rappresentanti gli utilizzatori (ma ovviamente non elette da questi).
La categoria sub b) potrà esercitare i propri diritti per non più di 3 anni decorrenti dalla data di comunicazione al pubblico (come se fosse sempre facile stabilire questa data).
Per la categoria sub c), in sostanza, nulla cambierà rispetto ad oggi.
Un paio di esempi chiarificatori:
1. Io autore povero che non sono nel mercato e non ho nessuna intenzione di iscrivermi a SIAE, o do mandato a detta Società e faccio decidere ad altri la durata dei miei "diritti on-line" oppure questi ultimi si estingueranno in 3 anni.
2. Per me ricco autore che sono nel mercato da una vita nulla cambia: mi basta comunicare a SIAE, a cui sono iscritto da tempo, che le mie opere non si toccano nemmeno su Internet.
Chi ci guadagna? L'utilizzatore? Direi proprio di no (perché chi non sta nel mercato generalmente ha piacere che la propria opera circoli liberamente e già ne permette la libera diffusione, grazie anche all'adozione di licenze open content).
Il vantaggio è tutto per gli intermediari-parassiti, che avranno nuovi iscritti e l'ennesima fonte di guadagno garantita per legge dello Stato.
Senza parlare del meccanismo di controllo a tappeto che una soluzione del genere implicherebbe.
Buon P2P a "tutti". :-)
Si distinguono i titolari dei diritti in 3 categorie:
a) quelli che espressamente autorizzano SIAE & C. a gestire i propri "diritti telematici"
b) quelli che non autorizzano SIAE & C. a gestire i propri "diritti telematici" (e tuttavia SIAE & C. opereranno nei confronti di questi come se fossero loro associati e aderenti!)
c) quelli che, in relazione a opere in commercio, espressamente non autorizzano SIAE & C. a gestire i propri "diritti telematici".
La categoria sub a) vedrà i propri diritti negoziati da SIAE & C. in concerto con Associazioni rappresentanti gli utilizzatori (ma ovviamente non elette da questi).
La categoria sub b) potrà esercitare i propri diritti per non più di 3 anni decorrenti dalla data di comunicazione al pubblico (come se fosse sempre facile stabilire questa data).
Per la categoria sub c), in sostanza, nulla cambierà rispetto ad oggi.
Un paio di esempi chiarificatori:
1. Io autore povero che non sono nel mercato e non ho nessuna intenzione di iscrivermi a SIAE, o do mandato a detta Società e faccio decidere ad altri la durata dei miei "diritti on-line" oppure questi ultimi si estingueranno in 3 anni.
2. Per me ricco autore che sono nel mercato da una vita nulla cambia: mi basta comunicare a SIAE, a cui sono iscritto da tempo, che le mie opere non si toccano nemmeno su Internet.
Chi ci guadagna? L'utilizzatore? Direi proprio di no (perché chi non sta nel mercato generalmente ha piacere che la propria opera circoli liberamente e già ne permette la libera diffusione, grazie anche all'adozione di licenze open content).
Il vantaggio è tutto per gli intermediari-parassiti, che avranno nuovi iscritti e l'ennesima fonte di guadagno garantita per legge dello Stato.
Senza parlare del meccanismo di controllo a tappeto che una soluzione del genere implicherebbe.
Buon P2P a "tutti". :-)
venerdì, settembre 12, 2008
Un piccolo passo per la tecnologia, un grande passo per le licenze libere
Sapete che associare in modo certo autore, licenza ed opera è fondamentale.
Così come sapete che una licenza richiede la forma scritta.
Ma come si fa ad associare autore, licenza ed opera? E come si fa ad ottenere la forma scritta?
Si può utilizzare la firma elettronica qualificata.
E chi non ce l'ha?
Può utilizzare la firma elettronica (semplice).
Quale? PGP/GPG?
Il problema di PGP/GPG, parzialmente e scomodamente risolto dai key signing party, sta nel fatto che non sempre il firmatario è chi dice di essere.
E allora, come facciamo?
Facciamo così. Ci facciamo identificare da una CA (peraltro non interessata ai nostri soldi) e ottieniamo il nostro certificato di firma elettronica.
Con un semplicissimo software...
Più semplice di PGP?
Sì, dicevo... con un semplicissimo software generiamo una licenza che indica il digest sha-1 del file-opera.
Con lo stesso software firmiamo la licenza utilizzando il nostro certificato.
E il gioco è fatto: ci vuole più a dirlo che a farlo.
E poi cosa accade?
Accade che i licenziatari possono verificare, con lo stesso software, che una CERTA opera è stata rilasciata con una CERTA licenza, da un CERTO autore, in una CERTA data.
E dunque?
E dunque il licenziatario potrà sempre opporre la licenza al licenziante e a chiunque altro.
Anche alla SIAE?
Sì, anche alla SIAE, ad SCF e compagnia cantante.
Bene. E poi?
E poi il licenziatario, se dispone anch'egli di un certificato di firma, può aggiungere la sua firma alla nostra (c.d. firma multipla).
Utilizzando lo stesso software?
Certamente!
Ma con quel software posso firmare anche le licenze creative commons?
Puoi firmare tutto quello che vuoi, anche una petizione on-line.
p.s.
I dialoghi della voce fuori campo sono rilasciati con licenza creative commons. Il resto è nel pubblico ludibrio.
Così come sapete che una licenza richiede la forma scritta.
Ma come si fa ad associare autore, licenza ed opera? E come si fa ad ottenere la forma scritta?
Si può utilizzare la firma elettronica qualificata.
E chi non ce l'ha?
Può utilizzare la firma elettronica (semplice).
Quale? PGP/GPG?
Il problema di PGP/GPG, parzialmente e scomodamente risolto dai key signing party, sta nel fatto che non sempre il firmatario è chi dice di essere.
E allora, come facciamo?
Facciamo così. Ci facciamo identificare da una CA (peraltro non interessata ai nostri soldi) e ottieniamo il nostro certificato di firma elettronica.
Con un semplicissimo software...
Più semplice di PGP?
Sì, dicevo... con un semplicissimo software generiamo una licenza che indica il digest sha-1 del file-opera.
Con lo stesso software firmiamo la licenza utilizzando il nostro certificato.
E il gioco è fatto: ci vuole più a dirlo che a farlo.
E poi cosa accade?
Accade che i licenziatari possono verificare, con lo stesso software, che una CERTA opera è stata rilasciata con una CERTA licenza, da un CERTO autore, in una CERTA data.
E dunque?
E dunque il licenziatario potrà sempre opporre la licenza al licenziante e a chiunque altro.
Anche alla SIAE?
Sì, anche alla SIAE, ad SCF e compagnia cantante.
Bene. E poi?
E poi il licenziatario, se dispone anch'egli di un certificato di firma, può aggiungere la sua firma alla nostra (c.d. firma multipla).
Utilizzando lo stesso software?
Certamente!
Ma con quel software posso firmare anche le licenze creative commons?
Puoi firmare tutto quello che vuoi, anche una petizione on-line.
p.s.
I dialoghi della voce fuori campo sono rilasciati con licenza creative commons. Il resto è nel pubblico ludibrio.
martedì, settembre 09, 2008
Chi rispetta il copyright di Wikipedia?
E già: quante persone tra quelle che utilizzano gli articoli dell'enciclopedia più grande del web rispettano il copyright? Ho fatto una piccola ricerca: migliaia di utilizzazioni, ma tutte illegittime!
Provate a digitare in un motore di ricerca "tratto da Wikipedia": vi appariranno migliaia di utenti (quelli che citano la fonte: una minoranza!) i quali ritengono che menzionare Wikipedia sia sufficiente. Nulla di più sbagliato.
Gli articoli di Wikipedia, infatti, non sono nel pubblico dominio ma sono rilasciati con licenza GFDL: e dunque la licenza deve essere sempre indicata.
Ma attenzione, indicare la licenza non basta!
Wikipedia, infatti, chiede che vengano sempre citati i 5 maggiori contributori dell'articolo utilizzato.
L'impresa è quanto mai ardua: per capire chi siano i 5 maggiori contributori è necessario leggersi tutta la cronologia (non basta osservare la quantità di bit modificati, perché potrebbe ben trattarsi di vandalismi o modifiche non rilevanti). E ci sono articoli che hanno una cronologia lunghissima!
Ora voi potreste dire: volendo si può rispettare il copyright di Wikipedia. E' vero. Volere è potere. Ma la domanda è: quanti sono a conoscenza della regola suddetta? E quanti, tra quelli che la conoscono, la rispettano?
Non capisco: ci scervelliamo per progettare riforme del diritto d'autore, per andare oltre questo diritto d'autore... ma non ci rendiamo conto del fatto che noi stessi, consapevoli o meno, lo abbiamo già superato. E lo abbiamo superato, ancor prima di entrare nel cyberspazio, quando, per poter studiare, fotocopiavamo i libri!
Apriamo gli occhi: il copyright sta morendo come gli alieni ne "La Guerra dei Mondi" (lo stiamo espellendo naturalmente come un corpo estraneo). La legge non muore quando viene abrogata, muore quando nessuno è in grado di rispettarla e quando lo Stato non è in grado di farla rispettare! La legge muore quando c'è una discrepanza tra la società civile e l'ordinamento giuridico, quando i principi costituzionali (pensate, ad esempio, all'art. 33: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento) restano lettera morta: allora è tempo di riprenderci la nostra libertà... e, per fortuna, siamo fatti per essere liberi.
Provate a digitare in un motore di ricerca "tratto da Wikipedia": vi appariranno migliaia di utenti (quelli che citano la fonte: una minoranza!) i quali ritengono che menzionare Wikipedia sia sufficiente. Nulla di più sbagliato.
Gli articoli di Wikipedia, infatti, non sono nel pubblico dominio ma sono rilasciati con licenza GFDL: e dunque la licenza deve essere sempre indicata.
Ma attenzione, indicare la licenza non basta!
Wikipedia, infatti, chiede che vengano sempre citati i 5 maggiori contributori dell'articolo utilizzato.
L'impresa è quanto mai ardua: per capire chi siano i 5 maggiori contributori è necessario leggersi tutta la cronologia (non basta osservare la quantità di bit modificati, perché potrebbe ben trattarsi di vandalismi o modifiche non rilevanti). E ci sono articoli che hanno una cronologia lunghissima!
Ora voi potreste dire: volendo si può rispettare il copyright di Wikipedia. E' vero. Volere è potere. Ma la domanda è: quanti sono a conoscenza della regola suddetta? E quanti, tra quelli che la conoscono, la rispettano?
Non capisco: ci scervelliamo per progettare riforme del diritto d'autore, per andare oltre questo diritto d'autore... ma non ci rendiamo conto del fatto che noi stessi, consapevoli o meno, lo abbiamo già superato. E lo abbiamo superato, ancor prima di entrare nel cyberspazio, quando, per poter studiare, fotocopiavamo i libri!
Apriamo gli occhi: il copyright sta morendo come gli alieni ne "La Guerra dei Mondi" (lo stiamo espellendo naturalmente come un corpo estraneo). La legge non muore quando viene abrogata, muore quando nessuno è in grado di rispettarla e quando lo Stato non è in grado di farla rispettare! La legge muore quando c'è una discrepanza tra la società civile e l'ordinamento giuridico, quando i principi costituzionali (pensate, ad esempio, all'art. 33: l'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento) restano lettera morta: allora è tempo di riprenderci la nostra libertà... e, per fortuna, siamo fatti per essere liberi.
lunedì, settembre 08, 2008
Chi rispetta il copyright?
Il copyright sta collassando: stanno estendendo la sua durata (anche in via di fatto, attraverso le misure tecnologiche di protezione), ma non possono fermare un fenomeno sociale, quello della condivisione incondizionata, che, dal ragazzino al finanziere, dalla casalinga al notaio, dal prete al peccatore, coinvolge, più o meno ipocritamente, TUTTI. Quando vedete il giudice Pinco o il maresciallo Pallino fare la loro consueta corsetta al parco, affiancateli e chiedetegli dove hanno preso la musica che stanno ascoltando col loro player mp3.
Non solo: più il copyright viene ingigantito, più le persone, consapevolmente o inconsapevolmente, lo violano. Chi rispetta pedissequamente, oggi, la legge sul diritto d'autore? Prendete un blog qualsiasi... il mio... e notate, ad esempio, il modo in cui le immagini vengono prese dal web e riutilizzate. Vi pare corretto? Non è mai indicato l'autore, non è mai indicata l'eventuale licenza con cui l'opera è stata rilasciata (e già: l'immagine qui sopra è stata presa qui, ma se non vi faccio l'elenco di TUTTE le licenze con cui è stata rilasciata, per la legge non posso riprodurla!). In molti casi l'immagine non potrebbe nemmeno essere utilizzata. E questo ovviamente costituisce anche un inadempimento contrattuale nel rapporto tra me e blogger.com, che potrebbe essere ritenuto responsabile per le immagini che io ho caricato sul suo server.
E come vengono cercate e trovate le immagini?
Nella stragrande maggioranza dei casi attraverso motori di ricerca che, a loro volta, riproducono illegalmente le immagini (deep linking, framing... ) limitandosi a dire È possibile che l'immagine sia stata ridimensionata e sia protetta da copyright. Suona davvero come una presa in giro. Eppure tutto ci sembra assolutamente normale: il non addetto ai lavori non ha la percezione di vivere nella costante violazione del copyright. Perché? Perché il buon senso ci dice che il diritto alla comunicazione e all'informazione (pensate anche alla semplice riproduzione di un articolo di giornale) non può essere mortificato per questioni di copyright. La legislazione sul copyright non ha saputo adeguarsi all'avvento di Internet, né sembra mostrare elasticità. In Italia l'unica miniriforma che è andata in porto è quella che dà la possibilità di utilizzare immagini degradate per scopi didattici: è come imparare l'astronomia esplorando lo spazio con le lenti farcite di NUTELLA®. E non sappiamo nemmeno con quanta NUTELLA® devono essere farcite le lenti.
Ecco spiegato in breve il paradosso che stiamo vivendo. Ed è questo paradosso, questa inadeguatezza delle leggi che dovrebbe essere compresa e percepita. Da tutti: gli utenti e gli amministratori.
Faccio una proposta. Da una parte, proviamo a descrivere come sarebbe il mondo se tutti rispettassero o avessero rispettato la proprietà intellettuale (proviamo a descrivere quel mondo immaginario, così lontano dal nostro quotidiano) e vediamo se è un mondo vivibile e/o auspicabile (anche economicamente... è stato dimostrato, ad esempio, che i brevetti non hanno tutelato la creatività ma l'hanno frenata!) . Dall'altra parte, invitiamo le persone (i blogger in primis) ad "autodenunciarsi": basta un banner in cui si dice "il mio blog viola il copyright, ma non me ne ero mai accorto". E incominciamo dai politici! Sì, oramai anche loro hanno un blog e sicuramente violano il copyright. Ma anche le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria (italiane ed estere) hanno siti che violano il copyright... :-) Facciamo l'elenco di tutte le violazioni riscontrate, pubblichiamole man mano in rete e spediamo un resoconto alla WIPO. Chissà, magari anche sui siti della WIPO è riscontrabile qualche violazione? :-)
Può essere un modo per mettere in luce l'inadeguatezza delle nostre leggi e per aprire davvero la strada al cambiamento necessario. Poi potremmo anche occuparci del cambiamento possibile. Ad esempio, potremmo distinguere tra il lavoro dell'autore e l'arte, chiedendo una remunerazione per il primo e libertà per la seconda. Ma questa è un'altra storia.
Non solo: più il copyright viene ingigantito, più le persone, consapevolmente o inconsapevolmente, lo violano. Chi rispetta pedissequamente, oggi, la legge sul diritto d'autore? Prendete un blog qualsiasi... il mio... e notate, ad esempio, il modo in cui le immagini vengono prese dal web e riutilizzate. Vi pare corretto? Non è mai indicato l'autore, non è mai indicata l'eventuale licenza con cui l'opera è stata rilasciata (e già: l'immagine qui sopra è stata presa qui, ma se non vi faccio l'elenco di TUTTE le licenze con cui è stata rilasciata, per la legge non posso riprodurla!). In molti casi l'immagine non potrebbe nemmeno essere utilizzata. E questo ovviamente costituisce anche un inadempimento contrattuale nel rapporto tra me e blogger.com, che potrebbe essere ritenuto responsabile per le immagini che io ho caricato sul suo server.
E come vengono cercate e trovate le immagini?
Nella stragrande maggioranza dei casi attraverso motori di ricerca che, a loro volta, riproducono illegalmente le immagini (deep linking, framing... ) limitandosi a dire È possibile che l'immagine sia stata ridimensionata e sia protetta da copyright. Suona davvero come una presa in giro. Eppure tutto ci sembra assolutamente normale: il non addetto ai lavori non ha la percezione di vivere nella costante violazione del copyright. Perché? Perché il buon senso ci dice che il diritto alla comunicazione e all'informazione (pensate anche alla semplice riproduzione di un articolo di giornale) non può essere mortificato per questioni di copyright. La legislazione sul copyright non ha saputo adeguarsi all'avvento di Internet, né sembra mostrare elasticità. In Italia l'unica miniriforma che è andata in porto è quella che dà la possibilità di utilizzare immagini degradate per scopi didattici: è come imparare l'astronomia esplorando lo spazio con le lenti farcite di NUTELLA®. E non sappiamo nemmeno con quanta NUTELLA® devono essere farcite le lenti.
Ecco spiegato in breve il paradosso che stiamo vivendo. Ed è questo paradosso, questa inadeguatezza delle leggi che dovrebbe essere compresa e percepita. Da tutti: gli utenti e gli amministratori.
Faccio una proposta. Da una parte, proviamo a descrivere come sarebbe il mondo se tutti rispettassero o avessero rispettato la proprietà intellettuale (proviamo a descrivere quel mondo immaginario, così lontano dal nostro quotidiano) e vediamo se è un mondo vivibile e/o auspicabile (anche economicamente... è stato dimostrato, ad esempio, che i brevetti non hanno tutelato la creatività ma l'hanno frenata!) . Dall'altra parte, invitiamo le persone (i blogger in primis) ad "autodenunciarsi": basta un banner in cui si dice "il mio blog viola il copyright, ma non me ne ero mai accorto". E incominciamo dai politici! Sì, oramai anche loro hanno un blog e sicuramente violano il copyright. Ma anche le forze dell'ordine e l'autorità giudiziaria (italiane ed estere) hanno siti che violano il copyright... :-) Facciamo l'elenco di tutte le violazioni riscontrate, pubblichiamole man mano in rete e spediamo un resoconto alla WIPO. Chissà, magari anche sui siti della WIPO è riscontrabile qualche violazione? :-)
Può essere un modo per mettere in luce l'inadeguatezza delle nostre leggi e per aprire davvero la strada al cambiamento necessario. Poi potremmo anche occuparci del cambiamento possibile. Ad esempio, potremmo distinguere tra il lavoro dell'autore e l'arte, chiedendo una remunerazione per il primo e libertà per la seconda. Ma questa è un'altra storia.
giovedì, settembre 04, 2008
Il CODACONS contro il caro-libri: fatevi ammanettare
In questo comunicato il CODACONS informa i consumatori circa la possibilità di caricare e scaricare dal proprio sito libri scolastici: “Ogni classe può acquistare un solo libro ed inserirlo on line attraverso il nostro sito, così da renderlo stampabile per ogni studente. Con tale iniziativa vogliamo applicare subito l’art. 15 della legge 112/08 che consente già per l’anno scolastico ai blocchi di partenza di accedere gratuitamente ai testi disponibili su internet”.
Ecco un bel modo per mettere nelle grane le famiglie già oberate dal caro-libri. Perché?
Il comma 1 dell'art. 15 del decreto-legge 112/2008 (convertito dalla legge 133/2008) così recita:
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
Cosa significa? Significa forse che chiunque può prendere un libro scolastico, scannerizzarlo, metterlo sul proprio sito web e renderlo disponibile per il downloading? Assolutamente no.
La norma, con tutta evidenza, intende promuovere l'adozione di libri non cartacei, in quanto meno costosi.
Pertanto, i competenti organi sono invitati (non esiste alcun obbligo) a scegliere i libri di testo tra quelli disponibili su Internet. Così gli studenti potranno scaricare (gratuitamente se i libri sono distribuiti gratuitamente, a pagamanto se i libri sono distribuiti a pagamento) i libri adottati.
Dunque:
1. se un libro è scaricabile gratuitamente dal sito del distributore, non serve a nulla poterlo scaricare gratuitamente dal sito del CODACONS;
2. se un libro è scaricabile a pagamento dal sito del distributore, il CODACONS non può distribuirlo gratuitamente (a meno che - ipotesi assai remota - il titolare dei diritti non abbia rinunciato all'esercizio esclusivo del diritto di distribuzione);
3. in entrambe le suddette ipotesi, è illegale - se non autorizzato - sia per il CODACONS caricare il libro sul proprio sito sia per gli studenti scaricarlo dal sito del CODACONS.
Buon anno scolastico.
Ecco un bel modo per mettere nelle grane le famiglie già oberate dal caro-libri. Perché?
Il comma 1 dell'art. 15 del decreto-legge 112/2008 (convertito dalla legge 133/2008) così recita:
1. A partire dall'anno scolastico 2008-2009, nel rispetto della normativa vigente e fatta salva l'autonomia didattica nell'adozione dei libri di testo nelle scuole di ogni ordine e grado, tenuto conto dell'organizzazione didattica esistente, i competenti organi individuano preferibilmente i libri di testo disponibili, in tutto o in parte, nella rete internet. Gli studenti accedono ai testi disponibili tramite internet, gratuitamente o dietro pagamento a seconda dei casi previsti dalla normativa vigente.
Cosa significa? Significa forse che chiunque può prendere un libro scolastico, scannerizzarlo, metterlo sul proprio sito web e renderlo disponibile per il downloading? Assolutamente no.
La norma, con tutta evidenza, intende promuovere l'adozione di libri non cartacei, in quanto meno costosi.
Pertanto, i competenti organi sono invitati (non esiste alcun obbligo) a scegliere i libri di testo tra quelli disponibili su Internet. Così gli studenti potranno scaricare (gratuitamente se i libri sono distribuiti gratuitamente, a pagamanto se i libri sono distribuiti a pagamento) i libri adottati.
Dunque:
1. se un libro è scaricabile gratuitamente dal sito del distributore, non serve a nulla poterlo scaricare gratuitamente dal sito del CODACONS;
2. se un libro è scaricabile a pagamento dal sito del distributore, il CODACONS non può distribuirlo gratuitamente (a meno che - ipotesi assai remota - il titolare dei diritti non abbia rinunciato all'esercizio esclusivo del diritto di distribuzione);
3. in entrambe le suddette ipotesi, è illegale - se non autorizzato - sia per il CODACONS caricare il libro sul proprio sito sia per gli studenti scaricarlo dal sito del CODACONS.
Buon anno scolastico.
venerdì, agosto 29, 2008
ASCAP & Creative Commons
Nei commenti relativi al post precedente è sorto il tema in oggetto. Mi segnalavano ieri un post di Scialdone in cui egli si domanda: Adesso, se uso memories child in un contesto commerciale Ascap procederà alla riscossione dei relativi diritti? Riuscirò a far valere la mia licenza Attribution e le relative disposizioni?
E' una bella domanda. Una domanda che apre due finestre: una sul mondo delle collecting societies ed una sul mondo delle licenze open content. Per quanto riguarda il primo aspetto, possiamo ragionevolmente ritenere che, una volta concesso, a titolo gratuito, il permesso di utilizzare commercialmente un'opera (questo accade ad esempio con una licenza CC-BY), i licenziatari possano legittimamente rifiutare la corresponsione dei compensi.
Del resto la licenza CC-BY sul punto è inequivocabile:
Il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell’Opera.
Licensor waives the exclusive right to collect, whether individually or via a performance rights society (e.g. ASCAP, BMI, SESAC), royalties for the public performance or public digital performance (e.g. webcast) of the Work.
Per quanto riguarda, invece, l'opponibilità di una licenza open content, se autore, licenza ed opera non sono associabili con le certezze che il diritto richiede, provare di essere licenziatari può diventare molto difficoltoso (noi abbiamo contribuito allo sviluppo di un software che, utilizzando la firma elettronica e l'impronta digitale del file/opera, consente di arginare questo problema; vi rimando al sito per gli approfondimenti tecnico-giuridici).
Riassumendo, possiamo trovarci di fronte a 3 situazioni diverse (tutte riguardanti il caso del rilascio di un'opera con una licenza CC-BY o simile):
1. la collecting society non richiede compensi e il licenziatario non li corrisponde;
2. la collecting society richiede compensi ma il licenziatario non li corrisponde in quanto riesce a far valere la licenza;
3. la collecting society richiede compensi e il licenziatario li corrisponde in quanto non riesce a far valere la licenza.
E' il gioco delle tre carte. Siate autori o fruitori, che la fortuna vi assista.
E' una bella domanda. Una domanda che apre due finestre: una sul mondo delle collecting societies ed una sul mondo delle licenze open content. Per quanto riguarda il primo aspetto, possiamo ragionevolmente ritenere che, una volta concesso, a titolo gratuito, il permesso di utilizzare commercialmente un'opera (questo accade ad esempio con una licenza CC-BY), i licenziatari possano legittimamente rifiutare la corresponsione dei compensi.
Del resto la licenza CC-BY sul punto è inequivocabile:
Il Licenziante rinuncia al diritto esclusivo di riscuotere compensi, personalmente o per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE), per la comunicazione al pubblico o la rappresentazione o esecuzione, anche in forma digitale (ad es. tramite webcast) dell’Opera.
Licensor waives the exclusive right to collect, whether individually or via a performance rights society (e.g. ASCAP, BMI, SESAC), royalties for the public performance or public digital performance (e.g. webcast) of the Work.
Per quanto riguarda, invece, l'opponibilità di una licenza open content, se autore, licenza ed opera non sono associabili con le certezze che il diritto richiede, provare di essere licenziatari può diventare molto difficoltoso (noi abbiamo contribuito allo sviluppo di un software che, utilizzando la firma elettronica e l'impronta digitale del file/opera, consente di arginare questo problema; vi rimando al sito per gli approfondimenti tecnico-giuridici).
Riassumendo, possiamo trovarci di fronte a 3 situazioni diverse (tutte riguardanti il caso del rilascio di un'opera con una licenza CC-BY o simile):
1. la collecting society non richiede compensi e il licenziatario non li corrisponde;
2. la collecting society richiede compensi ma il licenziatario non li corrisponde in quanto riesce a far valere la licenza;
3. la collecting society richiede compensi e il licenziatario li corrisponde in quanto non riesce a far valere la licenza.
E' il gioco delle tre carte. Siate autori o fruitori, che la fortuna vi assista.
martedì, agosto 26, 2008
Parassiti al microscopio
Dato il "caloroso abbraccio" con cui vengono accolti i miei corsivi sui modelli parassitari cc-based, torno ad occuparmene. Questa volta la mia attenzione si posa su Jamison Young, un artista incastellato in BeatPick.
Jamison, che mi auguro possa ottenere visibilità per avere contribuito alla colonna sonora del film X-Files: I Want To Believe (la sua Memories Child è utilizzata quale background vocal per 1 minuto e 30 secondi nella sequenza 15), lamenta una mancanza di chiarezza da parte di BeatPick circa il suo business model. Opinioni.
Jamison mi mostra vari contratti, tra cui quello che ha stipulato con BeatPick e quello che BeatPick ha stipulato con Twentieth Century Fox Music.
In breve: l'artista permette a BeatPick di esercitare sulle opere oggetto del contratto un'ampia gamma di diritti patrimoniali, compreso il diritto di licenziare e sublicenziare le opere stesse. BeatPick, non essendo titolare dei diritti sulle opere (non avendole né create, né ricreate, né eseguite, né prodotte) non avrebbe alcun titolo per rilasciarle con una licenza creative commons. Ma se, in un contratto, l'artista permette a BeatPick di essere licenziante CC in relazione alle proprie opere, allora BeatPick diventa a pieno titolo ed irrevocabilmente Licensor: quand'anche il contratto tra l'artista e BeatPick giunga a risoluzione (nel caso in esame ciò è effettivamente accaduto), BeatPick continua ad essere CC-NC Licensor. Poco importa, ai fini del business, se non si è titolari dei diritti, se non si ha il diritto di esercitarli in modo esclusivo... l'essere licenzianti è più che sufficiente. Se poi si dispone di una struttura ed una organizzazione più forti di quelle che il singolo artista (anch'egli Licensor, ma "Licensor dei poveri") può permettersi (ed evidentemente chi si rivolge a un intermediario è meno forte dell'intermediario stesso), è chiaro che il parassita riuscirà sempre e per sempre a succhiare sangue. Ma non si limiterà a succhiare: porterà il sague ad intermediari più grossi.
Ecco che, per citare il caso in esame, BeatPick, CC-NC Licensor, diventa "Classic Licensor" in un accordo commerciale tra la net label e Twentieth Century Fox Music.
Degna di nota è la voce WARRANTY, in cui troviamo scritto: Licensor [BeatPick] represents and warrants that it owns or controls 100.00% of the copyright...
Ma come? Non è l'artista il titolare di tutti i diritti sulle opere? Non è forse questo che BeatPick scrive, con formula non felicissima, sul suo sito (Offriamo agli artisti contratti non esclusivi. Questo significa che la proprietà della musica resta a loro.)? Se BeatPick non ha la proprietà della musica, come può garantire a Twentieth Century Fox Music di avere la proprietà o il controllo del 100% del copyright?
Ma forse, ripercorrendo il percorso descritto, la domanda più sensata è: cosa ha a che fare tutto questo con le libertà digitali o, per volare più in basso, con business models innovativi? Cosa c'è di così innovativo nel vedere un intermediario che vende musica a una multinazionale e un artista che critica l'intermediario perché lo ritiene poco trasparente? Ancora una volta tengo a sottolineare che non ho nulla contro i parassiti: se dio li ha fatti un motivo ci sarà. E c'è anche chi li adora. Gusti.
Jamison, che mi auguro possa ottenere visibilità per avere contribuito alla colonna sonora del film X-Files: I Want To Believe (la sua Memories Child è utilizzata quale background vocal per 1 minuto e 30 secondi nella sequenza 15), lamenta una mancanza di chiarezza da parte di BeatPick circa il suo business model. Opinioni.
Jamison mi mostra vari contratti, tra cui quello che ha stipulato con BeatPick e quello che BeatPick ha stipulato con Twentieth Century Fox Music.
In breve: l'artista permette a BeatPick di esercitare sulle opere oggetto del contratto un'ampia gamma di diritti patrimoniali, compreso il diritto di licenziare e sublicenziare le opere stesse. BeatPick, non essendo titolare dei diritti sulle opere (non avendole né create, né ricreate, né eseguite, né prodotte) non avrebbe alcun titolo per rilasciarle con una licenza creative commons. Ma se, in un contratto, l'artista permette a BeatPick di essere licenziante CC in relazione alle proprie opere, allora BeatPick diventa a pieno titolo ed irrevocabilmente Licensor: quand'anche il contratto tra l'artista e BeatPick giunga a risoluzione (nel caso in esame ciò è effettivamente accaduto), BeatPick continua ad essere CC-NC Licensor. Poco importa, ai fini del business, se non si è titolari dei diritti, se non si ha il diritto di esercitarli in modo esclusivo... l'essere licenzianti è più che sufficiente. Se poi si dispone di una struttura ed una organizzazione più forti di quelle che il singolo artista (anch'egli Licensor, ma "Licensor dei poveri") può permettersi (ed evidentemente chi si rivolge a un intermediario è meno forte dell'intermediario stesso), è chiaro che il parassita riuscirà sempre e per sempre a succhiare sangue. Ma non si limiterà a succhiare: porterà il sague ad intermediari più grossi.
Ecco che, per citare il caso in esame, BeatPick, CC-NC Licensor, diventa "Classic Licensor" in un accordo commerciale tra la net label e Twentieth Century Fox Music.
Degna di nota è la voce WARRANTY, in cui troviamo scritto: Licensor [BeatPick] represents and warrants that it owns or controls 100.00% of the copyright...
Ma come? Non è l'artista il titolare di tutti i diritti sulle opere? Non è forse questo che BeatPick scrive, con formula non felicissima, sul suo sito (Offriamo agli artisti contratti non esclusivi. Questo significa che la proprietà della musica resta a loro.)? Se BeatPick non ha la proprietà della musica, come può garantire a Twentieth Century Fox Music di avere la proprietà o il controllo del 100% del copyright?
Ma forse, ripercorrendo il percorso descritto, la domanda più sensata è: cosa ha a che fare tutto questo con le libertà digitali o, per volare più in basso, con business models innovativi? Cosa c'è di così innovativo nel vedere un intermediario che vende musica a una multinazionale e un artista che critica l'intermediario perché lo ritiene poco trasparente? Ancora una volta tengo a sottolineare che non ho nulla contro i parassiti: se dio li ha fatti un motivo ci sarà. E c'è anche chi li adora. Gusti.
sabato, agosto 23, 2008
Un cattolico e un musulmano parlano di rispetto per le donne
Ho immaginato un dialogo tra un cattolico e un musulmano - entrambi integralisti - sul rispetto per le donne. Eccone un assaggio.
Il musulmano dice al cattolico: "Gesù nella Tua Bibbia tratta male Sua Madre! Leggi Giovanni 2,4: E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». Ti sembra un bel modo di rivolgersi a una donna? Tu parleresti così a tua madre, a tua sorella, a tua moglie? E leggi 1-Timoteo 2,11-12: La donna impari in silenzio, con tutta sottomissione. Non concedo a nessuna donna di insegnare, né di dettare legge all'uomo; piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo.".
Il cattolico risponde al musulmano: "Leggi il Tuo Corano (4:34): Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre e perché spendono [per esse] i loro beni. Le [donne] virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse. Allah è altissimo, grande. Ti pare un bel modo di trattare le donne? Il Vostro Dio vi dice di picchiarle se non obbediscono all'uomo! Beh, deve essere normale per voi, visto che imponete alle donne di coprirsi (24:31) e le lapidate se vi tradiscono!".
Il musulmano: "No! Il Corano non prevede alcuna lapidazione per le adultere. Leggi piuttoso 1-Corinzi 11,7-10: L'uomo non deve coprirsi il capo, poiché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell'uomo. E infatti non l'uomo deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo; né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza... E leggi Deuteronomio 22,20-21: Ma se la cosa è vera, se la giovane non è stata trovata in stato di verginità, allora la faranno uscire all'ingresso della casa del padre e la gente della sua città la lapiderà, così che muoia, perché ha commesso un'infamia in Israele, disonorandosi in casa del padre.".
Il cattolico: "Questo è scritto nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento non c'è traccia di lapidazioni. Invece il Tuo Omar afferma che Maometto ordinò la pena del Rajam. E comunque nel Tuo Corano (24:2) la fornicatrice viene flagellata con 100 colpi di frusta! Gesù, invece (Gv 8,1-11) salva l'adultera: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei.".
Il musulmano: "La stessa pena è prevista per il fornicatore, quindi non c'è sperequazione. Comunque, nel mio paese non si lapidano le donne, mentre nel tuo paese le donne venivano torturate e bruciate! Ti sei già dimenticato della Tua Santa Inquisizione? Leggi il Malleus Maleficarum!".
Il cattolico: "E proprio tu vieni a parlarmi di sterminio di infedeli? Voi fate delle stragi in nome di Allah! Comunque, nel tuo Corano (4:15) è scritto Se le vostre donne avranno commesso azioni infami, portate contro di loro quattro testimoni dei vostri. E se essi testimonieranno, confinate quelle donne in una casa finché non sopraggiunga la morte o Allah apra loro una via d'uscita.".
Una voce dall'alto: "Pensavo foste due piccoli maschilisti, invece siete due grandi imbecilli. Come ho fatto a farvi così stupidi? Dove ho sbagliato?". I due restano perplessi per qualche istante e poi ricominciano...
Il musulmano: "Tu non sai cos'è il Jihad. Ibn Rushd... come lo chiamate voi... Averroè, distingue 4 tipi di Jihad [...]
Il musulmano dice al cattolico: "Gesù nella Tua Bibbia tratta male Sua Madre! Leggi Giovanni 2,4: E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». Ti sembra un bel modo di rivolgersi a una donna? Tu parleresti così a tua madre, a tua sorella, a tua moglie? E leggi 1-Timoteo 2,11-12: La donna impari in silenzio, con tutta sottomissione. Non concedo a nessuna donna di insegnare, né di dettare legge all'uomo; piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo.".
Il cattolico risponde al musulmano: "Leggi il Tuo Corano (4:34): Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre e perché spendono [per esse] i loro beni. Le [donne] virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse. Allah è altissimo, grande. Ti pare un bel modo di trattare le donne? Il Vostro Dio vi dice di picchiarle se non obbediscono all'uomo! Beh, deve essere normale per voi, visto che imponete alle donne di coprirsi (24:31) e le lapidate se vi tradiscono!".
Il musulmano: "No! Il Corano non prevede alcuna lapidazione per le adultere. Leggi piuttoso 1-Corinzi 11,7-10: L'uomo non deve coprirsi il capo, poiché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell'uomo. E infatti non l'uomo deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo; né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza... E leggi Deuteronomio 22,20-21: Ma se la cosa è vera, se la giovane non è stata trovata in stato di verginità, allora la faranno uscire all'ingresso della casa del padre e la gente della sua città la lapiderà, così che muoia, perché ha commesso un'infamia in Israele, disonorandosi in casa del padre.".
Il cattolico: "Questo è scritto nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento non c'è traccia di lapidazioni. Invece il Tuo Omar afferma che Maometto ordinò la pena del Rajam. E comunque nel Tuo Corano (24:2) la fornicatrice viene flagellata con 100 colpi di frusta! Gesù, invece (Gv 8,1-11) salva l'adultera: Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei.".
Il musulmano: "La stessa pena è prevista per il fornicatore, quindi non c'è sperequazione. Comunque, nel mio paese non si lapidano le donne, mentre nel tuo paese le donne venivano torturate e bruciate! Ti sei già dimenticato della Tua Santa Inquisizione? Leggi il Malleus Maleficarum!".
Il cattolico: "E proprio tu vieni a parlarmi di sterminio di infedeli? Voi fate delle stragi in nome di Allah! Comunque, nel tuo Corano (4:15) è scritto Se le vostre donne avranno commesso azioni infami, portate contro di loro quattro testimoni dei vostri. E se essi testimonieranno, confinate quelle donne in una casa finché non sopraggiunga la morte o Allah apra loro una via d'uscita.".
Una voce dall'alto: "Pensavo foste due piccoli maschilisti, invece siete due grandi imbecilli. Come ho fatto a farvi così stupidi? Dove ho sbagliato?". I due restano perplessi per qualche istante e poi ricominciano...
Il musulmano: "Tu non sai cos'è il Jihad. Ibn Rushd... come lo chiamate voi... Averroè, distingue 4 tipi di Jihad [...]
venerdì, agosto 22, 2008
Pirate Bay: o stai di qua o stai di là
Mi espone il mio amico Gennaro Francione (promotore dell'anticopyright) una tesi molto lineare sul caso Pirate Bay: Quelli che s’indignano sono i creativecommonisti ma come possono se anch'essi difendono il diritto d’autore? Eh, caro Gennaro, non so come si possa conciliare difesa radicale del diritto d'autore e difesa del file sharing illegale. Consideriamo, però, che dire idiozie è gratis e che gli idioti "ultimamente" vanno via come il pane.
martedì, agosto 19, 2008
Misura la censura!
Novità importantissime dal fronte della libertà. Marco D'Itri ha creato un web widget da installare su blog o siti web per misurare l'impatto del sequestro del sito The Pirate Bay sugli utenti Internet italiani.
Per misurare la censura di Marco D'Itri, invece, vi basta fare un salto qui, qui, qui.
Per misurare la censura di Marco D'Itri, invece, vi basta fare un salto qui, qui, qui.
domenica, agosto 17, 2008
Se l'Italia è fascista, Pirate Bay è nazista
Italia fascista, dicono, con un certo disprezzo, quelli di Pirate Bay, però i soldi dei nazisti gli piacciono. :-)
martedì, agosto 12, 2008
La Bibbia è incostituzionale
lunedì, luglio 21, 2008
Il commerciale e il non commerciale secondo la legge statunitense
E' di questi giorni la notizia che Creative Commons sta cercando di capire, grazie al contributo degli utenti, cosa debba intendersi per commerciale e non commerciale.
A tal fine sta organizzando una convention.
Siamo al paradosso: anziché chiarire i concetti di commerciale e non commerciale nelle versioni successive della licenza CC (aggiungendo una bella definizione chiarificatrice), Creative Commons vorrebbe che la Rete - che, come scrive Lessig, ha cancellato la differenza tra commerciale e non commerciale - le spiegasse cosa debba intendersi per commerciale e non commerciale.
Ma si tratta davvero di un concetto di difficile comprensione per gli statunitensi?
Forse non tutti sanno che, anche per quanto riguarda la definizione di "non commercial", Creative Commons ha ripreso sostanzialmente la formula base contenuta nelle fattispecie penali del Copyright Act: commercial advantage or private financial gain.
La giurisprudenza USA ha già messo un confine tra commerciale e non commerciale.
E trattandosi di un sistema di common law, è un confine cha ha una certa solidità.
Perché non prenderlo in considerazione?
Se Mr Brown arriva davanti al giudice Powell, non può certo dirgli "no, guardi, si sbaglia, veda l'interpetazione dell'utente Pippo".
Noi "continentali" anziché adattare la licenza CC al nostro sistema giuridico (e parlare di scopo di lucro, profitto... ), abbiamo ancora una volta tradotto più o meno consapevolmente il codice USA (per questo ho parlato talvolta di imperialismo giuridico).
Per cui disponiamo di una definizione che facciamo fatica a capire e ad analizzare. E' normale.
Non è normale il disorientamento di Creative Commons Corporation.
Ma andiamo avanti con l'esame del commerciale e del non commerciale ai sensi delle legge USA.
In base al Copyright Act, il commercial advantage può essere, come nel caso del nostro scopo di lucro, direct oppure indirect.
Nella definizione delle licenze CC, come noto, troviamo l'espressione commercial advantage (senza alcuna specificazione ulteriore) preceduta dalle parole primarily intended for or directed.
Ci siamo interrogati a lungo sul significato di questa frase (in italiano). E ci siamo dati una risposta.
Ma, a questo punto, credo sia il caso di capire il significato della frase nella lingua e nel contesto giuridico originari.
Poniamo attenzione a questa circolare del Copyright Office USA:
Isolated, spontaneous making of single photocopies by a library in a for-profit organization, without any systematic effort to substitute for photocopying for subscriptions or purchases, would be covered by section 108, even though the copies are furnished to the employees of the organization for use in their work. Similarly, for-profit libraries could participate in interlibrary arrangements for exchanges of photocopies, as long as the production or distribution was not ’systematic’. These activities, by themselves, would ordinarily not be considered ‘for direct or indirect commercial advantages’, since the ‘advantage’ referred to in this clause must attach to the immediate commercial motivation behind the reproduction or distribution, rather than to the ultimate profit-making motivation behind the enterprise in which the library is located. On the other hand, section 108 would not excuse reproduction or distribution if there were a commercial motive behind the actual making or distributing of the copies, if multiple copies were made or distributed, or if the photocopying activities were ’systematic’ in the sense that their aim was to substitute for subscriptions or purchases.
Qui si parla del vantaggio commerciale tout court (diretto e indiretto) e si dice, in sostanza, che, se non c'è utilizzo sistematico non può esserci nemmeno vantaggio commerciale indiretto.
Con primarily intended for or directed toward commercial advantage, a mio avviso, si fa riferimento proprio alla immediate commercial motivation behind the reproduction or distribution rather than to the ultimate profit-making motivation behind the enterprise.
Allora: fermo restando l'obbligo di citare l'autore, se io prendo una canzone rilasciata con CC-NC e la pubblico su un blog in cui compare pubblicità o se un giornalista prende una mia foto rilasciata con CC-NC e la riproduce su un quotidiano, c'è senz'altro un qualche profitto, ma c'è anche una violazione della licenza?
Secondo me no: e questo è il confine che già è delineato nella licenza CC. Un confine che - come dicevamo - la Rete (in particolar modo gli intermediari: prova ne sia il fatto che, specificando sempre ciò che è non commerciale, vanno automaticamente a restringere l'area dei granted rights), ha cancellato.
A tal fine sta organizzando una convention.
Siamo al paradosso: anziché chiarire i concetti di commerciale e non commerciale nelle versioni successive della licenza CC (aggiungendo una bella definizione chiarificatrice), Creative Commons vorrebbe che la Rete - che, come scrive Lessig, ha cancellato la differenza tra commerciale e non commerciale - le spiegasse cosa debba intendersi per commerciale e non commerciale.
Ma si tratta davvero di un concetto di difficile comprensione per gli statunitensi?
Forse non tutti sanno che, anche per quanto riguarda la definizione di "non commercial", Creative Commons ha ripreso sostanzialmente la formula base contenuta nelle fattispecie penali del Copyright Act: commercial advantage or private financial gain.
La giurisprudenza USA ha già messo un confine tra commerciale e non commerciale.
E trattandosi di un sistema di common law, è un confine cha ha una certa solidità.
Perché non prenderlo in considerazione?
Se Mr Brown arriva davanti al giudice Powell, non può certo dirgli "no, guardi, si sbaglia, veda l'interpetazione dell'utente Pippo".
Noi "continentali" anziché adattare la licenza CC al nostro sistema giuridico (e parlare di scopo di lucro, profitto... ), abbiamo ancora una volta tradotto più o meno consapevolmente il codice USA (per questo ho parlato talvolta di imperialismo giuridico).
Per cui disponiamo di una definizione che facciamo fatica a capire e ad analizzare. E' normale.
Non è normale il disorientamento di Creative Commons Corporation.
Ma andiamo avanti con l'esame del commerciale e del non commerciale ai sensi delle legge USA.
In base al Copyright Act, il commercial advantage può essere, come nel caso del nostro scopo di lucro, direct oppure indirect.
Nella definizione delle licenze CC, come noto, troviamo l'espressione commercial advantage (senza alcuna specificazione ulteriore) preceduta dalle parole primarily intended for or directed.
Ci siamo interrogati a lungo sul significato di questa frase (in italiano). E ci siamo dati una risposta.
Ma, a questo punto, credo sia il caso di capire il significato della frase nella lingua e nel contesto giuridico originari.
Poniamo attenzione a questa circolare del Copyright Office USA:
Isolated, spontaneous making of single photocopies by a library in a for-profit organization, without any systematic effort to substitute for photocopying for subscriptions or purchases, would be covered by section 108, even though the copies are furnished to the employees of the organization for use in their work. Similarly, for-profit libraries could participate in interlibrary arrangements for exchanges of photocopies, as long as the production or distribution was not ’systematic’. These activities, by themselves, would ordinarily not be considered ‘for direct or indirect commercial advantages’, since the ‘advantage’ referred to in this clause must attach to the immediate commercial motivation behind the reproduction or distribution, rather than to the ultimate profit-making motivation behind the enterprise in which the library is located. On the other hand, section 108 would not excuse reproduction or distribution if there were a commercial motive behind the actual making or distributing of the copies, if multiple copies were made or distributed, or if the photocopying activities were ’systematic’ in the sense that their aim was to substitute for subscriptions or purchases.
Qui si parla del vantaggio commerciale tout court (diretto e indiretto) e si dice, in sostanza, che, se non c'è utilizzo sistematico non può esserci nemmeno vantaggio commerciale indiretto.
Con primarily intended for or directed toward commercial advantage, a mio avviso, si fa riferimento proprio alla immediate commercial motivation behind the reproduction or distribution rather than to the ultimate profit-making motivation behind the enterprise.
Allora: fermo restando l'obbligo di citare l'autore, se io prendo una canzone rilasciata con CC-NC e la pubblico su un blog in cui compare pubblicità o se un giornalista prende una mia foto rilasciata con CC-NC e la riproduce su un quotidiano, c'è senz'altro un qualche profitto, ma c'è anche una violazione della licenza?
Secondo me no: e questo è il confine che già è delineato nella licenza CC. Un confine che - come dicevamo - la Rete (in particolar modo gli intermediari: prova ne sia il fatto che, specificando sempre ciò che è non commerciale, vanno automaticamente a restringere l'area dei granted rights), ha cancellato.
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