mercoledì, gennaio 31, 2007

Caro diario...

Nel pomeriggio non è successo nulla di speciale: Minotti pare aver rinunciato a spiegare quelle due cosette di cui ti ho parlato ieri (l'ha buttata sul "ma lei chi è?"), altri due esegeti hanno minacciato di querelarmi perché anche se dicono una cazzata non gli devi dire che dicono una cazzata, un cretino mi ha dato del cretino... insomma, tutto regolare.

Questa sera, però, ho avuto un paio di belle notizie (torniamo alle priorità, ai colori primari):
1. "Scarichiamoli!" parteciperà alle audizioni della Commisione Cultura della Camera per la miniriforma della legge sul diritto d'autore;
2. c'è un parlamentare che ha intenzione di proporre la cancellazione delle sanzioni penali di cui abbiamo parlato in questi giorni (domani conoscerai il suo nome).

Bene, per il momento è tutto, ciao ciao.

martedì, gennaio 30, 2007

Ci provo con Minotti

Ho scelto Minotti come interlocutore, dopo avere letto su PI la sua spiegazione della tecnica interpretativa che permette di distinguere tra circostanza aggravante e fattispecie autonoma di reato:
molto riduttiva, a mio avviso, ma Minotti mi conferma che è solo una spiegazione per non addetti ai lavori.
Quindi non vale la pena di prenderla troppo sul serio.

Dopo avere ricevuto la mia e-mail Minotti si è affrettato, come era prevedibile, a pubblicare sul suo blog un post dal titolo "TESI SBAGLIATE E PERICOLOSE", archiviato nella sezione "NON NOTIZIE" del suo blog (ossia: "CAZZATE", dico io).

Tuttavia, a scopo precauzionale Minotti fa una premessa che gli consentirà, tra qualche tempo, quando sarà a tutti più chiaro che la depenalizzazione è possibile, di "cadere in piedi":
Contrariamente a ciò che molti pensano (in un'illusione comprensibile), il diritto non è una scienza esatta. Non si finisce mai di imparare, di stupirsi. E le soluzioni più ovvie e corrette appaiono, talvolta, a chi, immune da pregiudizi e calcificazioni del proprio pensiero, ha, appunto, una mente più fresca e disponibile.

La discussione, si sta facendo interessante (andatela a leggere nei commenti al post):
siamo arrivati ad un punto molto molto interessante.

Minotti non nega che sia possibile l'intepretazione teleologica (la Cassazione la descrive così: quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento, siamo di fronte a un'autonoma figura di reato e non a una circostanza aggravante), non può negarlo, perché è la più accreditata in giurisprudenza (lo dice la Cassazione), ma lui preferisce quella letterale (benché la Cassazione dica che quella letterale è più debole), e non lo convince la Cassazione quando dice che il furto con strappo è una figura autonoma di reato: si tratta di opinioni, ma Minotti, obiettivamente, non può dire che non si possa fare l'interpretazione teleologica del comma 3 dell'art.171 LDA.
Per smontare la mia tesi Minotti può invece dimostrare, e sta cercando di farlo, che anche alla stregua dell'interpretazione teleologica, non è rilevabile una fattispecie autonoma di reato.

A tal fine Minotti sostiene che è possibile che la seconda e la terza condotta abbiano ad oggetto beni giuridici diversi, ma che certamente la prima condotta ha ad oggetto lo stesso bene giuridico.

Io invece sostengo che tutte e 3 le condotte hanno ad oggetto beni giuridici diversi (da quelli patrimoniali): diritti personali.

1. diritto di inedito (leso dalla prima condotta)
2. diritto alla paternità (leso dalla seconda condotta)
3. diritto all'integrità dell'opera (leso dalla terza condotta)

E' logico che sia così: i diritti morali, imprescrittibili, sono proprio 3:
diritto alla paternità, diritto all'integrità e diritto di inedito (c'è poi anche il diritto al ritiro dell'opera dal commercio, ma non è un diritto imprescrittibile).

Cos'altro mira a tutelare la legge in quel comma (opere non destinate alla pubblicazione) se non il terzo diritto, il diritto di inedito??

Minotti quindi, per smontare la mia tesi (e spero che lo faccia, così evito di perdere ulterioremente del tempo) ha due strade:

1) dimostrare che parlando di "opere non destinate alla pubblicazione" la legge non intende tutelare il diritto di inedito;
2) dimostrare che il diritto di inedito non è un diritto della persona, ma un diritto patrimoniale (in dottrina ciò non è sostenuto praticamente da nessuno!).

Se Minotti non lo spiega o non riesce a spiegarlo, SI APRE IL VARCO INTERPETATIVO PER LA DEPENALIZZAZIONE.

Se ho detto o scritto qualcosa di inesatto, Minotti, che legge il mio blog, mi correggerà.

domenica, gennaio 28, 2007

Ci provo io!

In questo post spiegherò meglio perché la depenalizzazione di cui al post precedente DEVE applicarsi.
Spiegherò perché è necessaria una rivoluzione interpretativa, di tipo ermeneutico, nonché il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale.

Il primo comma dell'art. 32 della legge 689/1981, recita:
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dell'articolo 39.

Il secondo comma dell'art. 32 della legge 689/1981, recita:
La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

Il terzo comma dell'art. 171 LDA, recita:
La pena é della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nel terzo comma dell'art. 171 LDA è descritta una circostanza aggravante oppure una figura autonoma di reato? Nessuna Corte si è mai posta questa domanda. Abbiamo certamente sentenze che, trattando incidentalmente la materia, parlano di circostanza aggravante, ma non abbiamo sentenze che vertono sull'autonomia della fattispecie di cui al comma citato e che la escludono. Sentenze di questo genere.

Provo io a pormi la domanda.

Il criterio più accreditato per capire se ci si trova davanti a
una circostanza aggravante oppure ad una figura autonoma di reato è il criterio teleologico.

In altre parole, occorre comparare la natura dei beni giuridici protetti:
se il reato base e il comma in esame tutelano gli stessi beni giuridici o beni giuridici dello stesso tipo, si tratta di circostanza aggravante, altrimenti si tratta di figura autonoma di reato.

Non vi è dubbio alcuno che nel nostro caso si tratta di beni giuridici diversi.
1) Il riferimento all'opera altrui non destinata alla pubblicità, ha lo scopo di tutelare il diritto di inedito.
2) Il riferimento all'
usurpazione della paternità dell'opera ha lo scopo di tutelare, ovviamente, il diritto alla paternità.
3) Il riferimento
all'onore ed alla reputazione ha lo scopo di tutelare il diritto all'integrità dell'opera.
Tutti e 3 i casi riguardano esclusivamente diritti personali (diritti morali d'autore).
I reati base, invece, trattano esclusivamente diritti di utilizzazione economica (diritti patrimoniali).

Stabilito che il comma 3 dell'art. 171 LDA contiene una fattispecie autonoma di reato,
l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge 689/1981 non entra in gioco.

Dunque
si applica la depenalizzazione alle fattispecie di reato descritte nel dispositivo dell'art. 171 LDA vigente al momento della depenalizzazione.

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Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter
è punito con la multa da euro 51 ad euro 2065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), é ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena é della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un areno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1032 ad euro 5164.

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Questo cosa significa?
Significa che soltanto per il reato di cui alla lettera a-bis) è prevista una sanzione penale. Per le altre fattispecie di reato è prevista una sanzione amministrativa.

A questo punto scatta la questione sulla legittimità costituzionale della lettera a-bis) e del comma 2 dell'art. 171 LDA.

Per il momento mi limito a rilevare, sommariamente, due aspetti:
1. una discriminazione nei confronti di una particolare categoria di cittadini, gli utenti della rete, perché soltanto nei confronti di questi è prevista una sanzione penale, mentre chi non utilizza il mezzo telematico è soggetto alla mera sanzione amministrativa;
2. una discriminazione nei confronti dei cittadini meno abbienti, che non possono permettersi di pagare ingenti somme di denaro per evitare di avere la fedina penale sporca.

Conseguenza:
illegittimità costituzionale
della lettera a-bis) e del comma 2 dell'art. 171 LDA.

Risultato finale:
la diffusione non autorizzata di opere protette (compresa quella che ha luogo tramite Internet) non costituisce reato se avviene senza scopo di lucro.

lunedì, gennaio 22, 2007

FIMI, non ci provare!

La recente sentenza della Cassazione in materia di diritto d'autore si è limitata ad applicare la legge vigente ad un caso specifico, non ne ha dato una sua interpretazione. Non c'è nulla di eclatante.

Ovviamente:

1. Chi scarica opere illegalmente e chi mette in condivisione opere illegalmente, senza fini di lucro, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065.

2. Chi mette in condivisione opere protette a fini di lucro è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da e
uro 2500 a euro 15000.

3. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Pertanto, è corretto dire che non si tratta di REATO, ossia di ILLECITO PENALE.
Così come è altrettanto corretto dire che si tratta di ILLECITO CIVILE.

La depenalizzazione di cui sopra esiste dal 1981, mentre la sezione "Difese e sanzioni penali" della LDA è precedente!
Quindi, malgrado il titolo della sezione parli di SANZIONI PENALI, in realtà stiamo parlando, per i casi di cui al punto 1, di SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Quando FIMI dice "chi condivide senza una contropartita economica, rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell'articolo 171 LDA", dimostra di conoscere il titolo di una sezione della LDA e al tempo stesso dimostra di non sapere che da 25 ANNI è intervenuta la depenalizzazione.

sabato, gennaio 13, 2007

La RAI "ci ripensa"

Clicca sull'immagine per ingrandire il testo.

Leggevo su Punto Informatico che la RAI "ci ha ripensato".
In realtà sta solo meglio esprimendo quello che ha in mente: una grande presa per i fondelli.

Un breve ma significativo commento ai 5 punti riportati sopra e tratti dall'offerta multimediale presente nella nuova bozza del contratto di servizio:

lettera b) Attualmente chiunque su Raiclick può vedere una selezione di contenuti radiotelevisivi prodotti dalla RAI. Adesso la RAI vuole limitare la fruizione di detti contenuti agli abbonati RAI.

lettera c) Il canone serve a pagare 2 volte gli stessi contenuti trasmessi in TV (e che potresti rivedere tranquillamente in TV via DTT). Una volta li paghi perché siano visibili in TV e una volta li paghi perché siano visibili su web. Quelli visibili su web saranno protetti da DRM.

lettera d) Si ribadisce che si tratta di contenuti specifici e non del libero accesso agli archivi RAI.

lettera e) Sport, cultura e informazione prodotti dalla RAI potranno essere scaricati da Internet. Questo avviene già adesso. Ovviamente si tratta di contenuti parziali.

lettera f) La RAI ha già diversi forum nei quali gli utenti commentano i programmi televisivi. La novità sarebbe invece quella relativa alla possibilità di pubblicare contenuti auto-prodotti: forse tu potrai regalare alla RAI quello che tu fai, ma non ti aspettare che avvenga il contrario. Scomparso ogni riferimento alle licenze open content.

Vi basta? No? Allora aspettate il documento definitivo, potrebbero esserci ulteriori sorprese.