Ho scelto Minotti come interlocutore, dopo avere letto su PI la sua spiegazione della tecnica interpretativa che permette di distinguere tra circostanza aggravante e fattispecie autonoma di reato:
molto riduttiva, a mio avviso, ma Minotti mi conferma che è solo una spiegazione per non addetti ai lavori.
Quindi non vale la pena di prenderla troppo sul serio.
Dopo avere ricevuto la mia e-mail Minotti si è affrettato, come era prevedibile, a pubblicare sul suo blog un post dal titolo "TESI SBAGLIATE E PERICOLOSE", archiviato nella sezione "NON NOTIZIE" del suo blog (ossia: "CAZZATE", dico io).
Tuttavia, a scopo precauzionale Minotti fa una premessa che gli consentirà, tra qualche tempo, quando sarà a tutti più chiaro che la depenalizzazione è possibile, di "cadere in piedi":
Contrariamente a ciò che molti pensano (in un'illusione comprensibile), il diritto non è una scienza esatta. Non si finisce mai di imparare, di stupirsi. E le soluzioni più ovvie e corrette appaiono, talvolta, a chi, immune da pregiudizi e calcificazioni del proprio pensiero, ha, appunto, una mente più fresca e disponibile.
La discussione, si sta facendo interessante (andatela a leggere nei commenti al post):
siamo arrivati ad un punto molto molto interessante.
Minotti non nega che sia possibile l'intepretazione teleologica (la Cassazione la descrive così: quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento, siamo di fronte a un'autonoma figura di reato e non a una circostanza aggravante), non può negarlo, perché è la più accreditata in giurisprudenza (lo dice la Cassazione), ma lui preferisce quella letterale (benché la Cassazione dica che quella letterale è più debole), e non lo convince la Cassazione quando dice che il furto con strappo è una figura autonoma di reato: si tratta di opinioni, ma Minotti, obiettivamente, non può dire che non si possa fare l'interpretazione teleologica del comma 3 dell'art.171 LDA.
Per smontare la mia tesi Minotti può invece dimostrare, e sta cercando di farlo, che anche alla stregua dell'interpretazione teleologica, non è rilevabile una fattispecie autonoma di reato.
A tal fine Minotti sostiene che è possibile che la seconda e la terza condotta abbiano ad oggetto beni giuridici diversi, ma che certamente la prima condotta ha ad oggetto lo stesso bene giuridico.
Io invece sostengo che tutte e 3 le condotte hanno ad oggetto beni giuridici diversi (da quelli patrimoniali): diritti personali.
1. diritto di inedito (leso dalla prima condotta)
2. diritto alla paternità (leso dalla seconda condotta)
3. diritto all'integrità dell'opera (leso dalla terza condotta)
E' logico che sia così: i diritti morali, imprescrittibili, sono proprio 3:
diritto alla paternità, diritto all'integrità e diritto di inedito (c'è poi anche il diritto al ritiro dell'opera dal commercio, ma non è un diritto imprescrittibile).
Cos'altro mira a tutelare la legge in quel comma (opere non destinate alla pubblicazione) se non il terzo diritto, il diritto di inedito??
Minotti quindi, per smontare la mia tesi (e spero che lo faccia, così evito di perdere ulterioremente del tempo) ha due strade:
1) dimostrare che parlando di "opere non destinate alla pubblicazione" la legge non intende tutelare il diritto di inedito;
2) dimostrare che il diritto di inedito non è un diritto della persona, ma un diritto patrimoniale (in dottrina ciò non è sostenuto praticamente da nessuno!).
Se Minotti non lo spiega o non riesce a spiegarlo, SI APRE IL VARCO INTERPETATIVO PER LA DEPENALIZZAZIONE.
Se ho detto o scritto qualcosa di inesatto, Minotti, che legge il mio blog, mi correggerà.
2 commenti:
Non male, complimenti!
Ma con tutti i palloni gonfiati che ci sono in giro proprio Minotti dovevi andare a prendere??? :-)
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