venerdì, marzo 15, 2013

PEC: differenza tra riferimento temporale e marca temporale

Torno sulla PEC per ribadire che essa non può costituire una valida alternativa alla prova di anteriorità ottenibile con una marca temporale qualificata.

La disciplina della PEC utilizza due definizioni apparentemente simili ma in realtà molto diverse: "RIFERIMENTO TEMPORALE" e "MARCA TEMPORALE".

La definizione di riferimento temporale è stata introdotta nel 2001 con una delibera dell'AIPA e nel DPR 68/2005 viene così riportata:
"RIFERIMENTO TEMPORALE: l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata".

La definizone di marca temporale, invece, ben più nota, è la seguente:
"MARCA TEMPORALE: un'evidenza informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi".

L'art. 10 del DPR citato precisa:
Articolo 10 - Riferimento temporale 
Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.2.
I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.

Quindi soltanto la data di quanto contenuto nel log file è opponibile a terzi.

E nel log file cosa c'è?

Ce lo dicono le Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata:

6.2 Log
Durante le fasi di trattamento del messaggio presso i punti di accesso, ricezione e consegna, il sistema deve mantenere traccia delle operazioni svolte. Tutte le attività sono memorizzate su un registro riportante i dati  significativi dell'operazione:
    •   il codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale (Message-ID)
    •   la data e l'ora dell'evento
    •   il mittente del messaggio originale
    •   i destinatari del messaggio originale
    •   l'oggetto del messaggio originale
    •   il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, emissione, ricevute, errore, ecc.)
    •   il codice identificativo (Message-ID) dei messaggi correlati generati (ricevute, errori, ecc.)
    •   il gestore mittente.

Nessun riferimento al contenuto.

Non a caso lo stesso CNIPA (ora DigitPa) parla, nelle f.a.q. sulla PEC, di opponibilità a terzi soltanto con riferimento ai dati di ricezione e invio e precisa che "il Log file non contiene informazioni relative al contenuto del messaggio".

Se quindi volete datare con certezza il contenuto di un messaggio di PEC, dovete fare quello che fa il Gestore PEC con i log dei messaggi: utilizzare la marca temporale qualificata. :-)

venerdì, dicembre 07, 2012

Copyright.it: tutela del copyright a costo paranormale

Su questo sito, su cui si legge "Ottieni finalmente un vero e proprio copyright © da apporre sulle tue creazioni", come se il "copyright ©" fosse un marchio registrato da dover acquistare e non un diritto che sorge, gratuitamente, in capo all'autore al momento della creazione dell'opera, ci sono dei prezzi che sono paranormali e servizi pressoché incomprensibili. Per esempio: "Deposito di Siti Web - 100 pagine x 12 mesi - Platino 790,00 €".  12 mesi? 790 euro? Mah, ci sarà anche chi paga: condoglianze. :-)

giovedì, dicembre 06, 2012

Sulla PEC come alternativa alla marca temporale

Per fare un esempio comprensibile a tutti, la PEC è come una raccomandata AR con timbro apposto sulla busta e non sul contenuto.

Ossia la PEC rende opponibile a terzi la data e l'ora di invio e ricezione, non anche ciò che contiene.

Il procedimento sulla base del quale il giudice stabilisce che l'allegato inviato conteneva un certo documento informatico avviene sulla base della sua discrezionalità.

Se poi c'è chi nel vendere la PEC è "ambiguo"...

giovedì, novembre 01, 2012

Ma che fantasia...

domenica, agosto 05, 2012

Wikipedia & Anarchopedia: un "amore" lungo una vita

Ci sono "amori" che hanno una lunga storia.

Nel 2007 un amministratore di Wikipedia vandalizzò massicciamente Anarchopedia.

Nel 2010 un amministratore di Wikipedia dichiarò su "il Giornale": «La maggior parte degli utenti registrati è di sinistra ma per fortuna la nascita di quella porcata nota come ita.anarchopedia.org ha tolto un sacco di gente di torno».

Da qualche giorno è in atto il tentativo di cancellazione della voce "Anarchopedia" da "Wikipedia". L'amministratore che ha proposto la cancellazione e, a tal fine, si sta battendo come un "leone" chi è? Chi sarà mai? Dai, pensaci... indovinato? La soluzione qui (nota bene le pagine create e le immagini caricate). Penso che non ci sia altro da aggiungere. Wikipedia, l'enciclopedia libera...

lunedì, marzo 12, 2012

Creando si vive: intervista a Silvano Agosti


Pubblicata qui. Grazie, Silvano, per avere illuminato d'immenso la mia Mattina.

venerdì, febbraio 24, 2012

Jamendo: ci sono problemi??

Oggi sulla mailing list di creative commons (.it) ha nuovamente fatto capolino il tema della debolezza del certificato di Jamendo Pro. Qualcuno ipotizzava la possibilità per il pubblico esercente sanzionato da SIAE di rifarsi su Jamendo.

Come già ho scritto su questo blog, Jamendo NON garantisce che l'artista non è iscritto a società di colletta, garantisce, invece, che l'artista ha dichiarato a Jamendo di non essere iscritto a società di colletta:
"the artists whose works are subject to these agreements have declared to Jamendo that there were not members of any collective right society".

La formula non è affatto casuale: lungi da Jamendo scrivere "ti garantisco che questo artista non è iscritto a società di colletta", tantomeno fare verifiche al riguardo.

La garanzia è costituita, come dissi, da un'autocertificazione dell'artista.

Ci sono, tuttavia, altri aspetti che, a mio avviso, potrebbero lasciare Jamendo esposta: come identifica Jamendo l'artista? Perché se tutto accade tramite mail, senza invio di documenti di identità, firme olografe o elettroniche... come fa Jamendo a garantire che Mario Rossi ha dichiarato a Jamendo di non essere iscritto a società di colletta?

Inoltre, nelle f.a.q. di Jamendo leggiamo:
"Sottoscrivendo una licenza Jamendo PRO, riceverai un certificato da presentare agli enti di colletta e gestione dei diritti d'autore in caso di controllo. Tale certificato Jamendo PRO è riconosciuto da questi enti".

Come dire: mostra questo e stai tranquillo. Ma è davvero così? Un certificato siffatto, privo di sottoscrizione, di dati identificativi... è riconosciuto da tutti gli enti di colletta e gestione dei diritti d'autore?

Mi sembra un'affermazione (un'altra garanzia, se volete) piuttosto azzardata.

Infine, ci possiamo chiedere (e mi chiedo, anche per esperienza personale), il motivo di un modus operandi così superficiale.

La risposta che mi do è semplice: solidificando il meccanismo di garanzia (considerata anche l'operatività internazionale di Jamendo), l'attività di intermediazione (tra artisti e utilizzatori) sarebbe più complessa, ci sarebbero meno aderenti (sia da una parte che dall'altra) e dunque ci sarebbe meno guadagno.

Ciò detto, consentitemi una nota di colore, molto poco tecnica ma, forse, istruttiva: a volte, chi ha un bel giro d'affari riesce a mantenerlo senza problemi, anche se non fa le cose per bene. Ci sono "patti sotterranei".

E vi dico di più: se addirittura le associazioni di categoria, pur consapevoli della possibilità di creare per la musica d'ambiente "circuiti liberi e sicuri", continuano a proporre ai pubblici esercenti accordi con SIAE (in pratica, uno sconticino), significa, come cantava Tonino Carotone, che è un mondo difficile!