lunedì, gennaio 22, 2007

FIMI, non ci provare!

La recente sentenza della Cassazione in materia di diritto d'autore si è limitata ad applicare la legge vigente ad un caso specifico, non ne ha dato una sua interpretazione. Non c'è nulla di eclatante.

Ovviamente:

1. Chi scarica opere illegalmente e chi mette in condivisione opere illegalmente, senza fini di lucro, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065.

2. Chi mette in condivisione opere protette a fini di lucro è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da e
uro 2500 a euro 15000.

3. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Pertanto, è corretto dire che non si tratta di REATO, ossia di ILLECITO PENALE.
Così come è altrettanto corretto dire che si tratta di ILLECITO CIVILE.

La depenalizzazione di cui sopra esiste dal 1981, mentre la sezione "Difese e sanzioni penali" della LDA è precedente!
Quindi, malgrado il titolo della sezione parli di SANZIONI PENALI, in realtà stiamo parlando, per i casi di cui al punto 1, di SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Quando FIMI dice "chi condivide senza una contropartita economica, rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell'articolo 171 LDA", dimostra di conoscere il titolo di una sezione della LDA e al tempo stesso dimostra di non sapere che da 25 ANNI è intervenuta la depenalizzazione.

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