mercoledì, marzo 29, 2006

Il DRM interoperabile ed aperto by CC

No, CC non sta per Creative Commons, bensì per Chiariglione e Cosenza (in foto). Questi due signori, che stanno lavorando al DRM open source, sostengono che esso sarebbe compatibile con le licenze Creative Commons in quanto tali licenze non sarebbero incompatibili con un DRM che impedisca ciò che le licenze non autorizzano.

I due signori, però (la cui cortesia e disponibilità al dialogo ho avuto modo di testare in due momenti diversi: quella di Chiariglione nell'intervista per
Scarichiamoli!; quella di Cosenza sulla mailing list della community di Creative Commons Italia... evito di mettere il link per non fare pubblicità alla maleducazione), non hanno ancora capito che applicare un DRM (libero o proprietario: è indifferente) ad un'opera rilasciata con CCPL è praticamente impossibile.

E' impossibile in quanto
le CCPL prevedono che il DRM non possa impedire non soltanto l'esercizio dei diritti "liberati", ma anche quelle che la legge italiana chiama libere utilizzazioni (artt. 65 - 71 octies della legge 22 aprile 1941 n. 633) e gli statunitensi chiamano fair use.

Più in particolare la
CCPL (non derivativa):

1. Vieta l'uso di
DRM in maniera incompatibile con i termini della licenza:

Non puoi distribuire, comunicare al pubblico, rappresentare, eseguire, recitare o esporre in pubblico l’Opera, neanche in forma digitale, usando misure tecnologiche miranti a controllare l’accesso all’Opera ovvero l’uso dell’Opera, in maniera incompatibile con i termini della presente Licenza.

2. Vieta la creazione di opere derivate,
purché ciò non limiti o restringa i diritti di libera utilizzazione:

La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l’operare della regola dell’esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull’Opera derivanti dalla legge sul diritto d’autore o da altre leggi applicabili.

Facciamo un esempio.

Tizio rilascia il suo libro con
CCPL non derivativa:
secondo i due signori suddetti, è applicabile al libro un
DRM che impedisca la modifica del libro stesso, in quanto la licenza vieta la creazione di opere derivate (modificare un'opera non significa creare un'opera derivata, ma lasciamo perdere).

I due signori avrebbero ragione se il DRM fosse dotato di intelligenza artificiale, ma, per nostra fortuna, il DRM non è così astuto. :-)

Siccome il DRM non è in grado di attivarsi o disattivarsi se si è rispettivamente in assenza o in presenza dell'esercizio di un diritto di libera utilizzazione (esempio: il riassunto, la sintesi, la citazione di parte del libro; ossia modifiche del testo) il DRM che impedisce la modifica del libro è incompatibile con la CCPL.

A questo punto proviamo a elencare le attività che potrebbero essere impedite da un DRM compatibile con una CCPL:
- non la copia (perché tutte le CCPL la autorizzano);
- non la modifica (in base a quello che abbiamo spiegato);
- non la fruizione illimitata nel tempo (perché nessuna CCPL prevede come conditio sine qua non la fruizione limitata nel tempo);
- non la fruizione a titolo gratuito (
perché nessuna CCPL prevede come conditio sine qua non la fruizione a titolo oneroso).

Pertanto, l'unico tipo di DRM compatibile con una CCPL è un DRM privo di ogni utile funzionalità.

L'unico modo per avvalorare l'ipotesi dell'applicazione di un DRM ad un'opera rilasciata con CCPL è quello di far ricorso a quella scappatoia (utilizzata anche dalla legge: quarto comma dell'art. 71 sexies della legge 22 aprile 1941 n. 633 [1]) rappresentata dalla copia analogica.

Se la copia analogica è possibile (e in realtà è sempre possibile), allora nessun DRM (libero o proprietario) potrà mai impedire qualcosa: perché, effettuata la copia analogica, sarà poi possibile procedere con nuove copie, modificare le copie, fruire delle copie per un tempo indeterminato e senza oneri.

[1] Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.

2 commenti:

Anonimo ha detto...

Grazie, sei un grande!

Anonimo ha detto...

Grazie di cuore per tutto quello che fai, dovrebbero farti un monumento!