Nel post precedente abbiamo chiarito che il deposito dell'opera inedita presso la SIAE perde il suo valore probatorio (con effetto retroattivo) se il plico viene aperto (è come se il deposito non fosse mai avvenuto).
Questo dato non secondario (ma non specificato nelle f.a.q. del sito siae.it) mi è stato confermato proprio oggi dagli Uffici SIAE da me contattati.
Poniamo allora un semplice caso (uno dei tanti):
marzo 2006
Tizio deposita in SIAE le sue canzoni.
giugno 2008
Caio deposita in SIAE le sue canzoni (assomigliano tantissimo alle canzoni di Tizio).
settembre 2009
Tizio cita in giudizio Caio per plagio (oggetto: il testo della canzone Terra e mare) e produce il plico depositato in SIAE (nel marzo 2006). Il giudice apre il plico ed infine emette sentenza*: Tizio ha ragione, il testo è di Tizio.
ottobre 2009
Tizio deposita nuovamente le sue canzoni in SIAE, perché il plico è stato aperto (dal giudice) e le sue canzoni sono rimaste "scoperte".
novembre 2010
Caio cita in giudizio Tizio per plagio (oggetto: testi e musiche di varie canzoni) e produce il plico depositato in SIAE (nel giugno del 2008).
Anche Tizio produce il plico depositato in SIAE (nell'ottobre del 2009).
Il giudice emette sentenza*: Caio ha ragione, in quanto il plico prodotto da Caio ha data certa anteriore.
A Tizio viene però riconosciuta la paternità del testo della canzone Terra e mare (sulla base di una sentenza del settembre 2009): la paternità della parte musicale della stessa canzone viene invece attribuita a Caio.
Che bella soddisfazione per Tizio. :-)
* Per comodità espositiva ho azzerato i tempi della giustizia.
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