venerdì, novembre 25, 2005

I musicisti creano e l'industria li sfrutta

Perché al presidente di FIMI piacciono tanto le licenze Creative Commons?

Se tu, musicista, in base a una licenza open content, mi permetti di produrre i tuoi brani, in capo a me, produttore fonografico, si costituiranno, per legge, a partire dal momento dell'apposizione della
(P) sul CD [1], diritti esclusivi sul master [2] (attenzione: non confondere la registrazione dell'opera, bene materiale, con l'opera, bene immateriale). A quel punto, nessuno potrà, ad esempio, rippare il CD e condividere gli mp3.

Io, produttore, ho fatto un affare: ti ho cercato, ti ho trovato, ho prodotto la tua musica, non ti ho pagato e sto vendendo la tua musica. Ma quel che più conta è che il guadagno sarà solo mio:
la tua musica adesso è il mio prodotto.

Come stabilito dalla Cassazione, l'art. 110 (l.d.a.) [3] non si applica soltanto ai diritti d'autore, ma anche ai diritti connessi: dunque, se io, produttore fonografico, voglio rinunciare all'esercizio esclusivo dei diritti connessi, potrò farlo rispettando la forma scritta ad probationem: ad esempio, con una licenza ad hoc (le licenze Copyzero X offrono la possibilità di rinunciare all'esercizio esclusivo dei diritti connessi; le licenze Creative Commons, invece, non offrono questa possibilità ed, anzi, fanno espressamente salvi i diritti connessi).

Sono stato invitato al
MEI 2005, parlerò alla conferenza Copyleft: una risorsa o una minaccia per la discografia?
[1] Art. 77 (l.d.a.)
I diritti previsti da questo capo possono essere esercitati se sia stato effettuato il deposito presso la presidenza del Consiglio dei Ministri, secondo le norme del regolamento, di un esemplare del disco o dell'apparecchio analogo.

Tuttavia le formalità del deposito di cui al primo comma, quale condizione dell'esercizio dei diritti spettanti al produttore, si riterrà soddisfatta qualora su tutti gli esemplari del disco o apparecchio analogo risulti apposto in modo stabile il simbolo (P), accompagnato dall'indicazione dell'anno di prima pubblicazione.

[2]
- il diritto di riproduzione ed il diritto di distribuzione (art. 72, primo comma, l.d.a.);
- i diritti di noleggio e prestito (art. 72, secondo comma, l.d.a.);
- il diritto ad un compenso per l'utilizzazione, a scopo di lucro, del disco o dell'apparecchio analogo a mezzo della diffusione radiofonica e televisiva ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, della cinematografia, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione degli stessi (art. 73 l.d.a.);
- il diritto ad un equo compenso per l'utilizzazione fatta a scopo non di lucro (art. 73 bis l.d.a.);
- diritto di opporsi a che l'utilizzazione fatta ai sensi degli artt. 73 e 73 bis sia effettuata in condizioni tali da arrecare un grave pregiudizio ai suoi interessi industriali (art. 74 l.d.a.);
- il diritto di autorizzare la ritrasmissione via cavo (art. 85 bis l.d.a.).

[3] Art. 110 (l.d.a.)

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto.

5 commenti:

Anonimo ha detto...

Falli neri! ;)))

Anonimo ha detto...

se le cose stanno davvero così allora le creative commons sono una cagata pazzesca

Anonimo ha detto...

Ma allora cosa facciamo?? Ci spariamo??

k2 ha detto...

No, non si deve sparare nessuno.
La strada è quella delle autoproduzioni.
Se vuoi provare a vivere con la tua musica, non ti affidare ad altri, oggi la tecnologia consente a tutti di autoprodursi e di vendere la propria musica (on-line).

k2 ha detto...

E poi, chiaramente, ci sono i concerti.