Art. 1-bis. (Usi liberi didattici ed enciclopedici). 1. Dopo il comma 1 dell'articolo 70 della legge n. 633 del 22 aprile 1941 sono inseriti i seguenti: "1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet a titolo gratuito di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradati, per uso didattico o enciclopedico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentito il Ministro della pubblica istruzione e dell'università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all'uso didattico o enciclopedico di cui al precedente periodo".
A parte il fatto che Internet si scrive con la maiuscola (perché internet è un'altra cosa), quello che stupisce è come questi geni di parlamentari (Folena, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Sasso, Bono, Garagnani, Goisis, Ghizzoni, Barbieri) non si stiano rendendo conto del fatto che anziché sviluppare il nostro "fair use" (cosa che loro vorrebbero fare) stanno riducendo, quantomeno in via interpretativa, il campo di applicazione delle libere utilizzazioni.
Infatti, oggi è ben possibile, sulla base di libera utilizzazione, la riproduzione ad alta qualità ma parziale di materiale protetto!
Quel DDL, invece, consente soltanto la riproduzione (parziale o totale) a bassa qualità.
Questo significa che, ad esempio, non sarà possibile mostrare un dettaglio di un'immagine se la riproduzione è ad alta qualità: e questo è assurdo perché il mostrare il dettaglio di un'immagine ha un senso solo se la qualità dell'immagine non è degradata.
Visto quell'autogol, subito FIMI ha detto: "Avete letto? Tutto quello che non prevede quell'articolo non è consentito".
Un pericoloso ragionamento ab contrario che potrebbe fare anche un giudice.
1 commento:
Possibile che mi trovi sempre d'accordo con te? Questa cosa incomincia a farmi preoccupare :-)
Scherzi a parte, quello che mi lascia maggiormente dubbioso è la frammentarietà e lacunosità di queste proposte che sono sempre commi bis o ter di articoli e mai un ridisegnare complessivamente le libere utilizzazioni (a partire dal ridargli il giusto nome e non "eccezioni e limitazioni" come dopo l'attuazione della EUCD)
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