domenica, aprile 22, 2007

Voto elettronico: dimostrazione di insicurezza



Trovate maggiori informazioni qui.

giovedì, aprile 19, 2007

E in Italia cosa accadrà?

Le leggi spagnole sono simili alle nostre.

La trasmissione dei diritti di utilizzazione deve essere provata per iscritto. (art. 110 LdA)

Cioè, se tu licenziatario stai in giudizio per far valere una licenza, non puoi utilizzare testimoni, devi avere un documento in mano.

Le licenze CC sono documenti informatici.
Il documento informatico soddisfa la forma scritta?

L'idoneità del documento informatico a soddisfare il requisito della forma scritta è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità ed immodificabilità (art. 20 comma 1-bis Codice dell'amministrazione digitale)

Non ci sarebbe da meravigliarsi se un giudice italiano dicesse, ad esempio:
"una pagina html può essere modificata da chiunque in qualsiasi momento, quindi la licenza non ha alcun valore".

Ma allora cosa serve? Serve la stessa cosa di cui si è sottolineata l'assenza in sentenza: la firma.

Il documento informatico, sottoscritto con firma digitale o con un altro tipo di firma elettronica qualificata, ha l'efficacia prevista dall'articolo 2702 del codice civile (art. 21 comma 2 Codice dell'amministrazione digitale)

L'efficacia prevista dall'art. 2702 del codice civile è l'efficacia della scrittura privata: piena prova fino a querela di falso.

Ma anche la firma debole, ossia GPG, può rappresentare una soluzione:

Il documento informatico, cui è apposta una firma elettronica, sul piano probatorio è liberamente valutabile in giudizio, tenuto conto delle sue caratteristiche oggettive di qualità, sicurezza, integrità e immodificabilità (art. 21 comma 1 Codice dell'amministrazione digitale)

Se tu firmi un documento con GPG non puoi alterarlo senza alterare anche la firma.

Pertanto, utilizzare Copyzero e una licenza predisposta all'indicazione dell'hash come la Copyzero X a cosa serve? Serve ad associare giuridicamente autore, licenza e opera e ad evitare che il licenziatario si ritrovi con in mano un documento che ha "nessun valore" (sic).

Inoltre, Copyzero è indispensabile anche per evitare la nullità delle clausole vessatorie.

Il secondo comma dell'art. 1341 del codice civile dice che non hanno effetto, se non sono specificamente approvate per iscritto, le condizioni che stabiliscono, a favore di colui che le ha predisposte, limitazioni di responsabilità.

Il primo comma dell'art. 1419 del codice civile dice che la nullità di singole clausole comporta la nullità dell'intero contratto, se risulta che i contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del suo contenuto che è colpita dalla nullità.

Poiché tutte le licenze contengono clausole vessatorie (come, appunto, le clausole di limitazione della responsabilità), una licenza senza firma è SEMPRE parzialmente nulla e SEMPRE, potenzialmente, totalmente nulla.

mercoledì, aprile 18, 2007

Bocciata in giudizio la licenza creative commons

... el documento aportado por el demandado-recurrente como licencia [licencia CREATIVE COMMONS] de uso musical libre no pasa de constituir un mero folleto informativo acerca del contenido de la misma y asimismo carente de toda firma, no pudiendo, por ende, serle atribuido ningún valor

Dove vai se la firma non ce l'hai?

Ma piove sul bagnato:
leggetevi questo e questo... sembra che il mondo latino abbia le idee chiare.

Intanto, il set di licenze COLORIURIS si sta diffondendo in rete (soprattutto nel mondo latino) e propone una "soluzione epistolare" al problema.

Io, per nulla convinto dalla soluzione di COLORIURIS, e alla luce di quanto scritto in sentenza, consiglio a tutti di utilizzare Copyzero.

Del resto anche quelli di COLORIURIS conoscono Copyzero:
basta leggere il loro libro... ma avranno capito davvero che cos'è Copyzero? Mah...

La vicinanza tra Spagna e Italia non è solo geografica e questo deve farci riflettere... ma siamo oramai troppo copyrightizzati per capire che cosa sono el derecho de autor y los derechos conexos.

venerdì, aprile 13, 2007

Contratto di disservizio RAI


L’archivio storico radiotelevisivo, già aperto per la consultazione al pubblico nelle sedi della Rai, dovrà essere progressivamente reso disponibile per fini culturali, didattici e di natura istituzionale. Tale obiettivo sarà realizzato attraverso specifiche convenzioni con università, scuole, enti pubblici e associazioni senza fini di lucro.

Della serie: contenuti fruibili in rete?
Non se ne parla nemmeno!

O vieni in sede RAI o vai in una sede convenzionata con la RAI.


E arrivano al galoppo i
DRM:
Destinare una quota crescente di risorse finanziarie all’acquisizione di diritti per la diffusione
sul web di contenuti tratti dall’offerta radiotelevisiva della Rai, con l’impiego delle più opportune tecnologie al fine di evitare indebiti utilizzi da parte degli utenti.

martedì, aprile 03, 2007

Ecco chi scrive le nuove regole del diritto d'autore

L'art. 71 quinquies LdA si occupa del rapporto tra TPM e libere utilizzazioni:

2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito-il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
E ancora:

Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194­ bis.

Associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni: bene.

Chi è il Comitato a cui dovrebbero rivolgersi queste associazioni?

Questo qui.

E da chi è formato?

Da questi qui.

Allora poniamo il caso che, ad esempio, l'A.N.I.T.E.L. (Associazione Nazionale Insegnanti Tutor e-Learning) - già in campo con la petizione che trovate qui, e che ha preso vita dal caso homolaicus.it vs. SIAE - tenti di ottenere le "idonee soluzioni" (sarchiapone) di cui all'art. citato, e immaginiamo, senza molti sforzi, che si veda sbattuta la porta in faccia.
A quel punto l'A.N.I.T.E.L. dovrebbe rivolgersi al suddetto Comitato, nel quale troverebbe chi?
Non certo rappresentanti di associazioni analoghe ad A.N.I.T.E.L., ma i rappresentanti di SIAE, ossia quello stesso soggetto giuridico che sta mettendo i bastoni tra le ruote ad A.N.I.T.E.L.

Le multinazionali controllano SIAE (basta vedere l'ordinanza di ripartizione dei proventi) e controllano lo stato del diritto d'autore, nonché lo Stato sic et simpliciter.

Non c'è da meravigliarsi se Rutelli risponde male ad Altroconsumo: forse il ministro si limita a firmare carte che gli scrivono altri.

lunedì, aprile 02, 2007

Homolaicus.it vs SIAE

Un video sul caso homolaicus.it: unica imprecisione la mia presunta appartenenza a Creative Commons Italia... pazienza.

Bella l'idea di un videoblog sulla proprietà intellettuale.