martedì, febbraio 27, 2007

Un software uguale ad un altro è originale??

L'articolo di D'Agostini su PI mi lascia un po' perplesso.

La Cassazione dice:
"la creatività e l’originalità sussistono anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti".

In linea con la Corte d'Appello, che diceva, più ambiguamente:
"l’innovazione risiede nella capacità di adattare l'architettura applicativa al caso ed all’ambiente tecnologico specifico".

Venendo all'articolo:
"Cassazione: un software uguale ad un altro è originale" non l'ha scritto D'Agostini, ma PI.

Tuttavia D'Agostini, secondo me, pur partendo bene (dice che la Cassazione precisa il concetto di originalità, non dice che lo stravolge), compie un passo falso quando parla della "virgola" (comunque virgolettata, perdonate il bisticcio):
"in pratica prendo un programma, ne cambio una "virgola" ed ecco il prodotto nuovo!".

Una virgola in un codice sorgente che cos'è?

Una riga di codice?

E' chiaro che la Cassazione per "idee e nozioni semplici" non intende una riga di codice (altrimenti sai che spasso: basta aggiungere una riga e il gioco è fatto).

Quando la Corte d'Appello scrive "tutti i prodotti software che risolvono la stessa esigenza applicativa (nel caso in esame: controllo del carico degli automezzi nei depositi petroliferi) presentano una architettura di base che è comune alla maggior parte dei sistemi dì controllo dei processi industriali", D'Agostini commenta:
"quello che più lascia perplessi è che nella consulenza tecnica si legge addirittura che i due software erano pressoché identici, cioè presentavano la medesima architettura".

Secondo D'Agostini, quindi, due software con architettura di base comune sono pressoché identici.

Ma il software non è come un romanzo: con un software tu puoi raccontare la stessa storia, ma con altre parole.

Questo concetto non è condiviso da D'Agostini:
e non è un caso che egli si meravigli del fatto che la giurisprudenza distingua tra opere espressive ed opere funzionali, accordando alle prime una disciplina analoga ma, ovviamente, più "garantista".

Quest'ultimo è un punto di vista che forse ha preso troppo campo nell'articolo di D'Agostini, apportando ad esso la nota stonata (rectius un arpeggio) di cui sopra.

domenica, febbraio 25, 2007

italia.it

Aperto nei giorni scorsi il portale italia.it, già oggetto dell'interrogazione perlamentare che Scarichiamoli! fece presentare, invano, lo scorso anno.

La rete lo ha accolto tra i fischi perché non accessibile e poco curato nei contenuti, noi, invece, fischiamo da tempo per il semplice fatto che per un sito web lo Stato non può spendere 45 milioni di euro.

lunedì, febbraio 05, 2007

Il Re è nudo!

C'è un destino per ogni idea, c'è un orgoglio dietro ogni uomo cui è balenata in testa, c'è una carica rivoluzionaria in ogni seme creativo. Quando un'idea è buona e "sovversiva", la prima cosa che desta è la diffidenza, la critica a ragion mai veduta, la derisione, l'ostilità, il disprezzo.

Quando proposi Copyzero, un giudice penale, sulla nota rivista Giudizio Universale (cercate negli archivi di questo blog) disse, con un giro di parole, che praticamente eravamo dei delinquenti, che illudevamo le persone...

Oggi, invece, addirittura ci sono avvocati che copiano il nostro sistema.

Quando proposi le licenze Copyzero X, il direttore di Linux Magazine ci prese in giro.

Oggi, invece, addirittura si scrivono delle tesi di laurea in cui si parla di queste licenze.

Non è facile stabilire se sia più gratificante constatare che, alla distanza, l'intelligenza evolutiva vince, o constatare che, alla distanza, la povertà intellettuale perde; forse la soddisfazione migliore sta proprio nel constatare contemporaneamente entrambe le cose.

Non abbiate mai timore di dire "il Re è nudo".
A me è capitato anche recentemente (perché la lista sarebbe lunga: dalla questione sulle inesistenti liberalizzazioni nell'ultimo miglio, sveltolate ai 4 venti, alla questione delle "pericolossissime" restrizioni introdotte dalla finanziaria in materia di libere utilizzazioni) di dire una cosa molto evidente e di non essere creduto.
Poi però si è scoperto che il visionario aveva ragione.

Speriamo di compiere, tutti insieme, l'ultimo passo evolutivo verso la specie umana, con buona pace del popolo bue.

venerdì, febbraio 02, 2007

Riepilogo e conclusioni

Questo è l'ultimo contributo che ho il tempo di apportare alla questione tanto dibattuta in questi giorni (questione, però, che ha coinvolto 4 gatti 4): un sunto che tiene conto delle controargomentazioni opposte.
Sarò un poco più serioso di quello che sono abitualmente, ma è importante per me lasciare un segno chiaro e non soggetto a futuri "ma dicevamo la stessa cosa" o "ma ti eri espresso male" o "ma questo non l'avevi detto".

Buona lettura.

Nella sentenza della Corte Costituzionale 215/86 troviamo scritto:
"non può ritenersi che tale illecito" (n.d.r.: illecito di cui alla lettera b) dell'art.171 LdA) "sia stato depenalizzato dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, poiché l'art. 32, secondo comma, di quest'ultima dispone che la sostituzione della sanzione amministrativa alla multa o all'ammenda non si applica per i reati punibili nelle ipotesi aggravate con pena detentiva, anche alternativa a quella pecuniaria; il che si verifica nel caso in esame, in quanto il citato art. 171 prevede nel secondo comma" (n.d.r.: oggi terzo comma) "un'aggravante, con la comminatoria della reclusione in alternativa alla multa".

Nessuna Corte ha mai spiegato perché la fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 171 LdA è una circostanza aggravante e non una fattispecie autonoma.

A distanza di oltre 20 anni, è legittimo domandarsi perché? Io credo lo sia, soprattutto in un sistema di civil law.

Il criterio di tipo teleologico è secondo la Cassazione (SUP 26351/2002) il criterio più seguito in giurisprudenza per distinguere tra circostanza aggravante e figura autonoma di reato: "quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento, siamo di fronte a un'autonoma figura di reato e non a una circostanza aggravante".

Procediamo con l'analisi del terzo comma dell'articolo 171 LdA alla stregua del suddetto criterio.
Le condotte sono tre e tutte e tre hanno ad oggetto beni giuridici diversi rispetto a quelli tutelati dalla fattispecie di riferimento:
non si tratta di diritti di utilizzazione economica, bensì di diritti morali.
I diritti tutelati sono:
1. diritto di inedito;
2. diritto alla paternità dell'opera;
3. diritto all'integrità dell'opera.
Si tratta di diritti della persona, non di diritti del patrimonio.

Pertanto, in assenza di spiegazioni da parte delle Corti, vorrei capire perché la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 171 LdA non potrebbe essere interpretata come una fattispecie autonoma.

A sostegno di tale ermeneusi, ricordo che, come ribadito nel 2006 dalla Cassazione, il furto in abitazione e il furto con strappo sono reati autonomi: perché? Perché il bene protetto è di diversa natura: infatti, accanto alla lesione di diritti patrimoniali ha luogo la lesione di diritti personali.

Se può trattarsi di fattispecie autonoma, perché l'art. 32 della legge 689/1981 non potrebbe trovare applicazione nella parte dell'art. 171 LdA che non ha subito modifiche dopo il 1981, ossia relativamente alle fattispecie diverse da quella descritta alla lettera a-bis) art. cit.?

Si potrebbe pensare che ciò non possa avvenire a causa di un cambiamento della ratio legis desumibile dall'introduzione della fattispecie di reato di cui alla lettera a-bis); ma c'è un elemento che a me sembra escludere questa possibilità, ossia il fatto che il nuovo comma 2 art. cit. non fa riferimento a tutte le violazioni di cui alle altre lettere, ma soltanto alla violazione di cui alla lettera a-bis), prevedendo la possibilità di estinguere il reato mediante il pagamento di una oblazione sui generis.
Dunque, applicando la depenalizzazione non ci troveremmo di fronte ad un quadro sistemicamente incoerente, perché il reato di cui al comma 2 art. cit. sarebbe pur sempre estinguibile attraverso il pagamento di una somma di denaro.

Per tutti questi motivi (ed altri che ho avuto modo di spiegarvi meglio nei post precedenti), ritengo che non possa escludersi un accoglimento della mia tesi da parte di un giudice "al passo coi tempi".
Paolo Grossi (in "Interpretazione ed esegesi"), ricordando l'opinione di Scialoja, sottolinea come le ripetute violazioni dei testi antichi da parte dei Glossatori non fossero il frutto di "asinina imprudentia, ma di sensibilità alle esigenze della civiltà nuova".
Credo che nel leggere una legge del 1941 in materia di diritto d'autore, l'interprete non possa non tenere conto dello sviluppo della società della conoscenza e della libera circolazione della cultura.