Questo è l'ultimo contributo che ho il tempo di apportare alla questione tanto dibattuta in questi giorni (questione, però, che ha coinvolto 4 gatti 4): un sunto che tiene conto delle controargomentazioni opposte.
Sarò un poco più serioso di quello che sono abitualmente, ma è importante per me lasciare un segno chiaro e non soggetto a futuri "ma dicevamo la stessa cosa" o "ma ti eri espresso male" o "ma questo non l'avevi detto".
Buona lettura.
Nella sentenza della Corte Costituzionale 215/86 troviamo scritto:
"non può ritenersi che tale illecito" (n.d.r.: illecito di cui alla lettera b) dell'art.171 LdA) "sia stato depenalizzato dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, poiché l'art. 32, secondo comma, di quest'ultima dispone che la sostituzione della sanzione amministrativa alla multa o all'ammenda non si applica per i reati punibili nelle ipotesi aggravate con pena detentiva, anche alternativa a quella pecuniaria; il che si verifica nel caso in esame, in quanto il citato art. 171 prevede nel secondo comma" (n.d.r.: oggi terzo comma) "un'aggravante, con la comminatoria della reclusione in alternativa alla multa".
Nessuna Corte ha mai spiegato perché la fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 171 LdA è una circostanza aggravante e non una fattispecie autonoma.
A distanza di oltre 20 anni, è legittimo domandarsi perché? Io credo lo sia, soprattutto in un sistema di civil law.
Il criterio di tipo teleologico è secondo la Cassazione (SUP 26351/2002) il criterio più seguito in giurisprudenza per distinguere tra circostanza aggravante e figura autonoma di reato: "quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento, siamo di fronte a un'autonoma figura di reato e non a una circostanza aggravante".
Procediamo con l'analisi del terzo comma dell'articolo 171 LdA alla stregua del suddetto criterio.
Le condotte sono tre e tutte e tre hanno ad oggetto beni giuridici diversi rispetto a quelli tutelati dalla fattispecie di riferimento:
non si tratta di diritti di utilizzazione economica, bensì di diritti morali.
I diritti tutelati sono:
1. diritto di inedito;
2. diritto alla paternità dell'opera;
3. diritto all'integrità dell'opera.
Si tratta di diritti della persona, non di diritti del patrimonio.
Pertanto, in assenza di spiegazioni da parte delle Corti, vorrei capire perché la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 171 LdA non potrebbe essere interpretata come una fattispecie autonoma.
A sostegno di tale ermeneusi, ricordo che, come ribadito nel 2006 dalla Cassazione, il furto in abitazione e il furto con strappo sono reati autonomi: perché? Perché il bene protetto è di diversa natura: infatti, accanto alla lesione di diritti patrimoniali ha luogo la lesione di diritti personali.
Se può trattarsi di fattispecie autonoma, perché l'art. 32 della legge 689/1981 non potrebbe trovare applicazione nella parte dell'art. 171 LdA che non ha subito modifiche dopo il 1981, ossia relativamente alle fattispecie diverse da quella descritta alla lettera a-bis) art. cit.?
Si potrebbe pensare che ciò non possa avvenire a causa di un cambiamento della ratio legis desumibile dall'introduzione della fattispecie di reato di cui alla lettera a-bis); ma c'è un elemento che a me sembra escludere questa possibilità, ossia il fatto che il nuovo comma 2 art. cit. non fa riferimento a tutte le violazioni di cui alle altre lettere, ma soltanto alla violazione di cui alla lettera a-bis), prevedendo la possibilità di estinguere il reato mediante il pagamento di una oblazione sui generis.
Dunque, applicando la depenalizzazione non ci troveremmo di fronte ad un quadro sistemicamente incoerente, perché il reato di cui al comma 2 art. cit. sarebbe pur sempre estinguibile attraverso il pagamento di una somma di denaro.
Per tutti questi motivi (ed altri che ho avuto modo di spiegarvi meglio nei post precedenti), ritengo che non possa escludersi un accoglimento della mia tesi da parte di un giudice "al passo coi tempi".
Paolo Grossi (in "Interpretazione ed esegesi"), ricordando l'opinione di Scialoja, sottolinea come le ripetute violazioni dei testi antichi da parte dei Glossatori non fossero il frutto di "asinina imprudentia, ma di sensibilità alle esigenze della civiltà nuova".
Credo che nel leggere una legge del 1941 in materia di diritto d'autore, l'interprete non possa non tenere conto dello sviluppo della società della conoscenza e della libera circolazione della cultura.
2 commenti:
clap clap clap e che gli altri dimostrino che non è vero invce di fare i saputelli e trovare il modo di non replicare!
Giusto!! questi saputelli non sanno far altro che fare i saputelli. Facciano meno i saputelli questi saputelli. Se invece di fare i saputelli pensassero a non fare i saputelli saprebbero meno di saputelli.
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