lunedì, settembre 28, 2009

Una perla giuridica by Hacker Journal

Sul n° 185 dell'Hacker Journal trovate un articolo su Total Recall (software per la registrazione delle telefonate su cellulare) firmato da Massimiliano Brasile.

Al termine dell'articolo trovate le seguenti note Note legali:
L'utilizzo di un software come TR, in Italia, è al limite della legalità mentre negli Stati Uniti dov'è sviluppato c'è maggiore flessibilità. Per poterlo utilizzare dovremmo avvisare prima il nostro interlocutore che stiamo registrando la telefonata in corso (così come fanno i numeri verdi dell'assistenza clienti delle carte di credito ad esempio) per non incorrere in un vero e proprio reato. Dall'inizio del
1998 infatti la legge dichiara che è esente da pena soltanto chi registra chiamate d'emergenza a scopo d'assistenza, di salvataggio e di sicurezza. Può quindi essere autorizzato a non avvisare della registrazione solo il cittadino che riceve chiamate ad esempio moleste (ottimo quindi per difendersi dai casi di stalking), ma negli altri casi è bene avvisare. Infatti tali registrazioni possono essere acquisite in eventuali processi e avere valenze penali. Inoltre far utilizzare un terminale con TR attivo in modalità nascosta a un ignaro utente è espressamente vietato perché è equiparato a un'intercettazione abusiva (vedi http://www.avvocatotornielli.it/page20b.html).
Quindi attenzione: TR è un tool che sa fare davvero bene il suo mestiere, ma va usato con estrema cautela.

Cosa c'è di vero e cosa c'è di falso in queste "note legali"?

Partiamo dal vero:
Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.
(primo comma dell'art. 617 c.p.).
Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (primo comma dell'art. 617-bis c.p.).
Soltanto l'autorità giudiziaria può legittimamente intercettare (peraltro con precisi limiti di ammissibilità: art. 266 c.p.p.) conversazioni o comunicazioni.
Pertanto, la parte in verde è vera.

Adesso vediamo cosa è falso: praticamente tutto il resto.
Non sussiste alcun obbligo di avvisare il nostro interlocutore, dato che non stiamo effettuando una intercettazione ma una semplice registrazione (assolutamente legittima): registrare la conversazione tra noi e il nostro interlocutore non integra le fattispecie di cui agli artt. 617 e 617-bis c.p.

Nelle "note lagali" rileviamo, a tal proposito, anche una palese contraddizione: se la registrazione senza preavviso della conversazione tra noi e il nostro interlocutore fosse illegale, la stessa registrazione non sarebbe producibile in giudizio come prova (documentale). Si tratterebbe di prova acquisita illegittimamente e dunque non utilizzabile.

Ma la vera perla è la citazione della legge che
dall'inizio del 1998 dichiarerebbe che è esente da pena soltanto chi registra chiamate d'emergenza a scopo d'assistenza, di salvataggio e di sicurezza.

Esiste davvero questa legge? Certo, in Svizzera! :-D


Nota sulle "note legali"
Quando si scrivono delle note legali, bisogna essere sicuri di ciò che si afferma e bisogna essere molto precisi, anche nei riferimenti normativi. Altrimenti, è meglio evitare di scriverle.

1 commento:

federico berti ha detto...

ROBA DA PAZZI! Ma quello che ha scritto l'articolo non ha visto che la legge è svizzera???? Ma come si fa...... boh!