Sul n° 185 dell'Hacker Journal trovate un articolo su Total Recall (software per la registrazione delle telefonate su cellulare) firmato da Massimiliano Brasile.
Al termine dell'articolo trovate le seguenti note Note legali:
L'utilizzo di un software come TR, in Italia, è al limite della legalità mentre negli Stati Uniti dov'è sviluppato c'è maggiore flessibilità. Per poterlo utilizzare dovremmo avvisare prima il nostro interlocutore che stiamo registrando la telefonata in corso (così come fanno i numeri verdi dell'assistenza clienti delle carte di credito ad esempio) per non incorrere in un vero e proprio reato. Dall'inizio del 1998 infatti la legge dichiara che è esente da pena soltanto chi registra chiamate d'emergenza a scopo d'assistenza, di salvataggio e di sicurezza. Può quindi essere autorizzato a non avvisare della registrazione solo il cittadino che riceve chiamate ad esempio moleste (ottimo quindi per difendersi dai casi di stalking), ma negli altri casi è bene avvisare. Infatti tali registrazioni possono essere acquisite in eventuali processi e avere valenze penali. Inoltre far utilizzare un terminale con TR attivo in modalità nascosta a un ignaro utente è espressamente vietato perché è equiparato a un'intercettazione abusiva (vedi http://www.avvocatotornielli.it/page20b.html).
Quindi attenzione: TR è un tool che sa fare davvero bene il suo mestiere, ma va usato con estrema cautela.
Cosa c'è di vero e cosa c'è di falso in queste "note legali"?
Partiamo dal vero:
Chiunque fraudolentemente, prende cognizione di una comunicazione o di una conversazione, telefoniche o telegrafiche, tra altre persone o comunque a lui non dirette, ovvero le interrompe o le impedisce è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni. (primo comma dell'art. 617 c.p.).
Chiunque fuori dei casi consentiti dalla legge, installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti al fine di intercettare od impedire comunicazioni o conversazioni telegrafiche o telefoniche tra altre persone è punito con la reclusione da uno a quattro anni. (primo comma dell'art. 617-bis c.p.).
Soltanto l'autorità giudiziaria può legittimamente intercettare (peraltro con precisi limiti di ammissibilità: art. 266 c.p.p.) conversazioni o comunicazioni.
Pertanto, la parte in verde è vera.
Adesso vediamo cosa è falso: praticamente tutto il resto.
Non sussiste alcun obbligo di avvisare il nostro interlocutore, dato che non stiamo effettuando una intercettazione ma una semplice registrazione (assolutamente legittima): registrare la conversazione tra noi e il nostro interlocutore non integra le fattispecie di cui agli artt. 617 e 617-bis c.p.
Nelle "note lagali" rileviamo, a tal proposito, anche una palese contraddizione: se la registrazione senza preavviso della conversazione tra noi e il nostro interlocutore fosse illegale, la stessa registrazione non sarebbe producibile in giudizio come prova (documentale). Si tratterebbe di prova acquisita illegittimamente e dunque non utilizzabile.
Ma la vera perla è la citazione della legge che dall'inizio del 1998 dichiarerebbe che è esente da pena soltanto chi registra chiamate d'emergenza a scopo d'assistenza, di salvataggio e di sicurezza.
Esiste davvero questa legge? Certo, in Svizzera! :-D
Nota sulle "note legali"
Quando si scrivono delle note legali, bisogna essere sicuri di ciò che si afferma e bisogna essere molto precisi, anche nei riferimenti normativi. Altrimenti, è meglio evitare di scriverle.
lunedì, settembre 28, 2009
martedì, settembre 22, 2009
Luca Neri non ci sta
I pirati italiani volevano il loro profeta e hanno avuto Luca Neri: perfetta applicazione della legge (consumistica) del contrappasso. Questo abbiamo detto... in tanti.
Ma Luca Neri non ci sta: raccoglie le critiche e le rispedisce ai mittenti (tra i quali indica anche questo blog).
Tuttavia, sembra che Neri non abbia ben capito il senso delle critiche che gli sono state rivolte.
Non gli è stato detto che rilasciando il libro sotto full-copyright avrebbe guadagnato milioni di euro, ma che era del tutto evidente il fatto che il sito no-copyright.net, la Festa dei Pirati ecc. fossero una squallida (e aggiungiamo pure misera, se proprio Neri ci tiene) operazione commerciale ed autopromozionale. La strumentalizzazione di un fenomeno sociale e politico.
Neri ricorda che del libro esiste anche un'edizione pirata: e dunque? Tutti i libri full-copyright hanno un'edizione pirata. E' proprio la scelta del full-copyright (non la pirateria) a creare l'illegalità e la repressione. Si può guadagnare ed avere successo anche senza full-copyright, dunque, anche senza incatenare chi scarica liberamente alla commissione dell'illecito.
Non è poi questione di denaro nemmeno quella relativa alla licenza.
I libri sulla deforestazione stampati su carta patinata danno fastidio agli ecologisti (indipendentemente dal loro costo); le Feste del Verde organizzate per promuovere un libro stampato su carta patinata, danno fastidio agli ecologisti; le magliette e le sciarpe del WWF indossate dai cacciatori, fanno ridere gli ecologisti... occorre andare avanti con le "sottili" metafore o il concetto è chiaro? Nel mondo esistono anche gli "ecologisti" e la loro coerenza (che non è una sorta di integralismo religioso, ma, semplicemente, banalmente, tautologicamente coerenza): consiglio a Neri di farsene una ragione.
Ma Luca Neri non ci sta: raccoglie le critiche e le rispedisce ai mittenti (tra i quali indica anche questo blog).
Tuttavia, sembra che Neri non abbia ben capito il senso delle critiche che gli sono state rivolte.
Non gli è stato detto che rilasciando il libro sotto full-copyright avrebbe guadagnato milioni di euro, ma che era del tutto evidente il fatto che il sito no-copyright.net, la Festa dei Pirati ecc. fossero una squallida (e aggiungiamo pure misera, se proprio Neri ci tiene) operazione commerciale ed autopromozionale. La strumentalizzazione di un fenomeno sociale e politico.
Neri ricorda che del libro esiste anche un'edizione pirata: e dunque? Tutti i libri full-copyright hanno un'edizione pirata. E' proprio la scelta del full-copyright (non la pirateria) a creare l'illegalità e la repressione. Si può guadagnare ed avere successo anche senza full-copyright, dunque, anche senza incatenare chi scarica liberamente alla commissione dell'illecito.
Non è poi questione di denaro nemmeno quella relativa alla licenza.
I libri sulla deforestazione stampati su carta patinata danno fastidio agli ecologisti (indipendentemente dal loro costo); le Feste del Verde organizzate per promuovere un libro stampato su carta patinata, danno fastidio agli ecologisti; le magliette e le sciarpe del WWF indossate dai cacciatori, fanno ridere gli ecologisti... occorre andare avanti con le "sottili" metafore o il concetto è chiaro? Nel mondo esistono anche gli "ecologisti" e la loro coerenza (che non è una sorta di integralismo religioso, ma, semplicemente, banalmente, tautologicamente coerenza): consiglio a Neri di farsene una ragione.
sabato, settembre 19, 2009
In nome del popolo delle multinazionali: una sentenza sulla copia privata
Leggo su ilsole24ore.com questa sentenza del Tribunale di Milano e non posso non rabbrividire davanti alla sudditanza psicologica che le multinazionali possono vantare anche nelle sedi giudiziali.
Il caso in breve: misure tecnologiche di protezione vs copia privata; Tizio acquista un DVD di cui non è possibile fare una copia privata; dunque, chiede riparazione e risarcimento danni al produttore.
Il dispositivo chiave è il testo dell'art. 71-sexies LdA:
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Il giudice respinge la richiesta di parte attrice perché il sistema di protezione non consente di eseguire una singola copia dell'opera, anche in formato analogico, in quanto all'epoca in cui il supporto è stato acquistato dall'attore (2004) non esistevano sistemi di protezione che tecnicamente consentissero tale possibilità.
Siccome l'alternativa del produttore era tra applicare una TPM che non consentisse copie o rinunciare ad applicare una TPM (con pregiudizio allo sfruttamento normale dell'opera di cui al comma 4 art. cit.) allora l'aver impedito la copia privata è, secondo il giudice, legittimo.
La suddetta motivazione desta qualche perplessità.
Fondamentale è distinguere tra copia privata e copia di riserva.
Il diritto alla copia privata è un diritto alla riproduzione che tu acquisti dopo avere pagato l'equo compenso (che dovrebbe tenere conto, in base all'EUCD, dell'apposizione o meno di misure tecnologiche di protezione; invece, l'equo compenso, in Italia, non è stato calcolato tenendo conto di questo aspetto: grossa lacuna): posso tenere un cd in auto ed uno in casa ed utilizzare entrambi contemporaneamente.
Il diritto alla copia di riserva, invece, lo hai per il semplice fatto di avere acquistato un prodotto digitale (un software) contenuto in un supporto che si può deteriorare facilmente (non entra il gioco l'EUCD su questo) ed ha lo scopo di preservare l'integrità di ciò che si è acquistato: è una copia che si fa e si mette da parte.
La giurisprudenza (sentenze 1769/97 della Pretura di Pescara e 11581/01 della Corte d'appello dell'Aquila) ha da tempo esteso analogicamente il vigore dell'art. 64-ter LdA (che riguarda la copia di riserva e che non parla di sfruttamento normale dell'opera: [...] Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. [...]) anche agli audiovisivi.
Questo significa che:
1. la copia di riserva degli audiovisivi deve essere sempre possibile;
2. trattandosi di copia atta a preservare l'integrità dell'acquistato, se l'originale sta su digitale, la copia di riserva non può che essere digitale (un film in dvd costa quasi il doppio di un film il vhs perché oltre alla qualità digitale puoi anche disporre di tutte le funzionalità messe a disposizione dal dvd: cambio lingua, selezione scene, backstage... ): tu consumatore paghi quella qualità e quelle funzionalità e hai il diritto (a cui non puoi rinunciare nemmeno per contratto) di preservarle (indefinitamente).
Pertanto, l'attore, a mio modo di vedere, aveva tutto il diritto di fare una copia di riserva (copia digitale) del dvd:
1. in qualsiasi momento dopo l'acquisto;
2. ogni volta che il dvd in uso fosse diventato inutilizzabile.
Il concetto è semplice e presuppone una piccola dose di buon senso (peraltro il menù di un dvd è un software, non un audiovisivo). Ma il buon senso, anche quando è stato solcato dalla giurisprudenza, quasi mai tende a trovare spazio davanti alle multinazionali.
Il caso in breve: misure tecnologiche di protezione vs copia privata; Tizio acquista un DVD di cui non è possibile fare una copia privata; dunque, chiede riparazione e risarcimento danni al produttore.
Il dispositivo chiave è il testo dell'art. 71-sexies LdA:
1. E' consentita la riproduzione privata di fonogrammi e videogrammi su qualsiasi supporto, effettuata da una persona fisica per uso esclusivamente personale, purché senza scopo di lucro e senza fini direttamente o indirettamente commerciali, nel rispetto delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater.
2. La riproduzione di cui al comma 1 non può essere effettuata da terzi. La prestazione di servizi finalizzata a consentire la riproduzione di fonogrammi e videogrammi da parte di persona fisica per uso personale costituisce attività di riproduzione soggetta alle disposizioni di cui agli articoli 13, 72, 78-bis, 79 e 80.
3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica alle opere o ai materiali protetti messi a disposizione dei pubblico in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, quando l'opera è protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater ovvero quando l'accesso è consentito sulla base di accordi contrattuali.
4. Fatto salvo quanto disposto dal comma 3, i titolari dei diritti sono tenuti a consentire che, nonostante l'applicazione delle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-quater, la persona fisica che abbia acquisito il possesso legittimo di esemplari dell'opera o del materiale protetto, ovvero vi abbia avuto accesso legittimo, possa effettuare una copia privata, anche solo analogica, per uso personale, a condizione che tale possibilità non sia in contrasto con lo sfruttamento normale dell'opera o degli altri materiali e non arrechi ingiustificato pregiudizio ai titolari dei diritti.
Il giudice respinge la richiesta di parte attrice perché il sistema di protezione non consente di eseguire una singola copia dell'opera, anche in formato analogico, in quanto all'epoca in cui il supporto è stato acquistato dall'attore (2004) non esistevano sistemi di protezione che tecnicamente consentissero tale possibilità.
Siccome l'alternativa del produttore era tra applicare una TPM che non consentisse copie o rinunciare ad applicare una TPM (con pregiudizio allo sfruttamento normale dell'opera di cui al comma 4 art. cit.) allora l'aver impedito la copia privata è, secondo il giudice, legittimo.
La suddetta motivazione desta qualche perplessità.
Fondamentale è distinguere tra copia privata e copia di riserva.
Il diritto alla copia privata è un diritto alla riproduzione che tu acquisti dopo avere pagato l'equo compenso (che dovrebbe tenere conto, in base all'EUCD, dell'apposizione o meno di misure tecnologiche di protezione; invece, l'equo compenso, in Italia, non è stato calcolato tenendo conto di questo aspetto: grossa lacuna): posso tenere un cd in auto ed uno in casa ed utilizzare entrambi contemporaneamente.
Il diritto alla copia di riserva, invece, lo hai per il semplice fatto di avere acquistato un prodotto digitale (un software) contenuto in un supporto che si può deteriorare facilmente (non entra il gioco l'EUCD su questo) ed ha lo scopo di preservare l'integrità di ciò che si è acquistato: è una copia che si fa e si mette da parte.
La giurisprudenza (sentenze 1769/97 della Pretura di Pescara e 11581/01 della Corte d'appello dell'Aquila) ha da tempo esteso analogicamente il vigore dell'art. 64-ter LdA (che riguarda la copia di riserva e che non parla di sfruttamento normale dell'opera: [...] Non può essere impedito per contratto, a chi ha il diritto di usare una copia del programma per elaboratore di effettuare una copia di riserva del programma, qualora tale copia sia necessaria per l'uso. [...]) anche agli audiovisivi.
Questo significa che:
1. la copia di riserva degli audiovisivi deve essere sempre possibile;
2. trattandosi di copia atta a preservare l'integrità dell'acquistato, se l'originale sta su digitale, la copia di riserva non può che essere digitale (un film in dvd costa quasi il doppio di un film il vhs perché oltre alla qualità digitale puoi anche disporre di tutte le funzionalità messe a disposizione dal dvd: cambio lingua, selezione scene, backstage... ): tu consumatore paghi quella qualità e quelle funzionalità e hai il diritto (a cui non puoi rinunciare nemmeno per contratto) di preservarle (indefinitamente).
Pertanto, l'attore, a mio modo di vedere, aveva tutto il diritto di fare una copia di riserva (copia digitale) del dvd:
1. in qualsiasi momento dopo l'acquisto;
2. ogni volta che il dvd in uso fosse diventato inutilizzabile.
Il concetto è semplice e presuppone una piccola dose di buon senso (peraltro il menù di un dvd è un software, non un audiovisivo). Ma il buon senso, anche quando è stato solcato dalla giurisprudenza, quasi mai tende a trovare spazio davanti alle multinazionali.
Che fare allora?
Da una parte, incominciare a parlare di diritto alla copia di riserva (giacché in pochi lo conoscono); dall'altra, cambiare l'art. 71-sexies (l'EUCD consente un certo spazio di manovra) affinché la copia privata digitale sia sempre possibile.
Scarichiamoli!, da tempo, propone questo cambiamento con la campagna a favore della copia privata digitale.
giovedì, settembre 10, 2009
Faccia di Google
Google ha recentemente brevettato la sua "faccia" (clicca sull'immagine per ingrandirla): una faccia molto comune e molto nota. Nessuno potrà imitarla.
Il fatto è di un certo rilievo proprio perché la struttura della pagina è estremamente elementare: questo significa che alla proprietà intellettuale può sfuggire molto meno di quello che il buon senso suggerisce.
Il fatto è di un certo rilievo proprio perché la struttura della pagina è estremamente elementare: questo significa che alla proprietà intellettuale può sfuggire molto meno di quello che il buon senso suggerisce.
lunedì, settembre 07, 2009
Il pubblico dominio, questo sconosciuto
Dal sito del Governo: I contenuti del sito – codice di script, grafica, testi, tabelle, immagini, suoni, e ogni altra informazione disponibile in qualunque forma – sono protetti ai sensi della normativa in tema di opere dell’ingegno.
La maggior parte dei contenuti presenti sul sito è costituita da quelli che l'art. 5 LdA definisce testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, non prima di avere stabilito che su detti testi non esiste diritto d'autore.
La stessa ridicola nota di copyright è ovviamente presente anche su altri siti istituzionali, a incominciare dal sito del Ministero della Giustizia: Tutti i contenuti e le informazioni presenti all'interno del sito del Ministero della giustizia sono protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore, pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità.
Tutti i codici in vendita dovrebbero essere considerati fuori legge. :-)
Per non parlare del simbolo della Repubblica: assolutamente irriproducibile.
La maggior parte dei contenuti presenti sul sito è costituita da quelli che l'art. 5 LdA definisce testi degli atti ufficiali dello stato e delle amministrazioni pubbliche, non prima di avere stabilito che su detti testi non esiste diritto d'autore.
La stessa ridicola nota di copyright è ovviamente presente anche su altri siti istituzionali, a incominciare dal sito del Ministero della Giustizia: Tutti i contenuti e le informazioni presenti all'interno del sito del Ministero della giustizia sono protetti ai sensi della normativa sul diritto d'autore, pertanto nulla, neppure in parte, potrà essere copiato, modificato o rivenduto per fini di lucro o per trarne qualsivoglia utilità.
Tutti i codici in vendita dovrebbero essere considerati fuori legge. :-)
Per non parlare del simbolo della Repubblica: assolutamente irriproducibile.
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