domenica, novembre 30, 2008

Siae vs CC

Ho letto questo articolo de La Repubblica:

Ho la sensazione che si facciano tante belle chiacchiere ma che non si arrivi mai a nulla di concreto.
E non so nemmeno se arrivare a fare in Italia quello che sta sperimentando Buma/Stemra in Olanda abbia molto senso.

Perché??

Quasi nessun iscritto a Siae si pone il problema della compatibilità tra il liCCensing e l'iscrizione a detta società: rilasciano con CC e pubblicano su web senza chiedere alcuna autorizzazione a Siae.
Dal canto suo, nemmeno Siae si pone il problema: il 70-75% dei brani italiani caricati su Jamendo, ad esempio, è di autori iscritti a Siae, ma non mi risulta che Siae abbia mai preso provvedimenti nei confronti di qualche autore o di Jamendo.

Tutto questo accade perché i piccoli autori ignorano il Regolamento Generale Siae e Siae ignora i piccoli autori.
Quale migliore garanzia per la diffusione della Conoscenza se non questa reciproca Ignoranza?

E si tratta di tutto il repertorio: senza distinzioni di sorta. Altro che commerciale e non commerciale.
La realtà ha già superato di gran lunga le aspettative più rosee... io credo in tutto il mondo.
E ancora si parla di possibili tavole rotonde, valutazioni... per organizzare una caccia ai dinosauri?

Anche per la flat tax mi sembra che possa valere analogo ragionamento: tutto il mondo scarica tutto gratis, ma si vorrebbe che gli utenti incominciassero a pagare un canone per quello che scaricano.
E' come dare l'anticoncezionale a un bambino già nato.

Queste pratiche funzionano soltanto in un sistema in cui c'è un elevato grado di controllo:
stiamo attenti a disegnare boschetti fioriti senza considerare che sono i posti in cui vivono le serpi.

Nell'articolo si legge:
E così, in occasione dell'incontro, tocca allo stesso Joi Ito portare il primo affondo. "Io sono un fotografo amatoriale", ha detto, "e ovviamente ho pubblicato le mie foto online proteggendole con una licenza CC".

Spero che si tratti di una traduzione molto poco fedele perché se così non fosse l'affondo - considerando anche il contesto - lo avrebbe fatto a CC.

Comunque non sarebbe gravissimo: anche questo fa parte di quella Ignoranza che rende le persone più sicure e felici.

lunedì, novembre 17, 2008

Filozero: rinfrescatevi le idee

Clicca sulla lattina e fai il pieno di musica libera.

domenica, novembre 16, 2008

Il netstrike sarà reato?

Decisione quadro 2005/222/GAI:

Articolo 3
Interferenza illecita per quanto riguarda i sistemi
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l’atto intenzionale di ostacolare
gravemente o interrompere il funzionamento di un sistema di informazione mediante l’immissione, la trasmissione, il danneggiamento, la cancellazione, il deterioramento, l’alterazione, la soppressione di dati informatici o rendendoli inaccessibili sia punito come reato se commesso senza diritto, almeno per i casi gravi.

Articolo 4
Interferenza illecita per quanto riguarda i dati
Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie affinché l’atto intenzionale di cancellare, danneggiare, deteriorare, alterare, sopprimere o rendere inaccessibili dati informatici in un sistema di informazione sia punito come reato se commesso senza diritto, almeno per i casi gravi.

Articolo 5
Istigazione, favoreggiamento nonché complicità e tentativo
1. Ciascuno Stato membro provvede a che l’istigazione, il favoreggiamento nonché la complicità e il tentativo in ordine alla commissione dei reati di cui agli articoli 2, 3
e 4 siano punibili come reati.
2. Ciascuno Stato membro provvede a che il tentativo di commettere i reati di cui agli articoli 2, 3 e 4 sia punibile come reato.


Per questa decisione (cui l'Italia ha l'obbligo di conformarsi dal 16 marzo 2007) il netstrike può essere considerato illegale.
E' chiaro che è difficile dimostrare l'intenzionalità dei singoli, ma per quanto riguarda le fattispecie di cui all'art. 5 potrebbe bastare qualche post su una mailing list.

La decisione in oggetto ricevette aspre critiche da parte di giuristi e politici sin dal 2003, quando era ancora una semplice proposta: leggete qui e qui.

A che punto siamo? Date un'occhiata a questo documento, in cui si menziona espressamente il denial of service avvenuto in Estonia l'anno scorso contro alcuni siti istituzionali. Libera manifestazione di un pensiero dissenziente? Non lo so, ma so come andò a finire: un ragazzino venne arrestato proprio per avere incitato a quel DDoS.

Se qualcuno riesce a reperire il testo presentato dall'Italia, me lo indichi, grazie.

mercoledì, novembre 12, 2008

- 3

Mancano tre giorni all'apertura dell'Archivio Filozero. Oggi ho avuto il piacere di sentire in anteprima qualche brano e devo dire che sono davvero sorpreso nel vedere tanta qualità nella musica e tanto entusiasmo nei musicisti partecipanti. Qualcuno ci diceva che gli artisti non avrebbero mai avuto la pazienza di generare le licenze, di chiedere i certificati di firma elettronica, di firmare - con questi certificati - le licenze stesse, di imparare a utilizzare i software per la firma elettronica, di leggere i relativi manuali per capire come apporre una firma multipla... ma quel qualcuno si sbagliava. E si sbagliava di grosso.
E' la prima volta che in Italia si tenta un esperimento così importante per la musica libera: non stiamo parlando del solito CD musicale per promuovere le licenze creative commons, ma della creazione di un grande circuito no SIAE/SCF e dell'abbattimento di quei muri di gomma con cui le società di collecting ancora si fanno scudo.
E' la prima volta che gli artisti si avvicinano alla firma elettronica per sottoscrivere delle licenze e questo, secondo me, ha un grande valore indipendentemente dal contesto musicale.
Mi fermo qui: avremo modo di parlare più diffusamente di questa piccola grande rivoluzione nei prossimi giorni. Stay tuned.

mercoledì, novembre 05, 2008

P2Penale

Premesso che chi scarica artworks all rights reserved senza scopo di lucro non commette un reato, ma è passibile di sanzione amministrativa, e che, nel p2p, soltanto la messa a disposizione dell'opera scaricata-scaricanda ha rilevanza penale, sembrerebbe che, nel file sharing, sia impossibile separare i due aspetti.

Però, considerando che un insieme casuale di bit non rappresenta un'opera e che tramite un client p2p (pensate a BitTorrent) quasi mai il singolo condivisore mette a disposizione l'intero file ma soltanto una porzione dello stesso (che comunque non corrisponde a una parte di opera) l'integrazione della fattispecie penale non mi pare così scontata.

La GdF può sequestrare il mio HD e trovare un sacco di file nella directory pubblica di BitTorrent, ma se il PM non dispone dell'intercettazione del flusso dei dati, come fa a dimostrare che ho condiviso in un modo piuttosto che in un altro?
Non può: in dubio pro reo.

Certo, essendo possibile estinguere il reato versando una sorta di oblazione, ognuno farà i suoi conti, però bisognerebbe incominciare a valutare un poco la "magia" del p2p.