Ci voleva la Corte di Giustizia delle Comunità Europee per spiegare alla SIAE che il suo bollino non viene applicato ad un'opera dell'ingegno ma ad un supporto e che dunque si tratta di una "regola tecnica" non opponibile ai privati se non notificata alla Commissione. In attesa che i riferimenti al contrassegno SIAE vengano eliminati dalla legge sul diritto d'autore (lasciamo perdere... ), notiamo, non con qualche perplessità, che la sentenza si riferisce alle opere d'arte figurativa, che, in quanto tali, non necessitano dell'apposizione del contrassegno SIAE nemmeno per l'ordinamento italiano! [1]
[1] art. 181-bis LdA - Ai sensi dell'articolo 181 e agli effetti di cui agli articoli 171-bis e 171-ter, la Società italiana degli autori ed editori (SIAE) appone un contrassegno su ogni supporto contenente programmi per elaboratore o multimediali nonché su ogni supporto contenente suoni, voci o immagini in movimento, che reca la fissazione di opere o di parti di opere tra quelle indicate nell'articolo 1, primo comma, destinati ad essere posti comunque in commercio o ceduti in uso a qualunque titolo a fine di lucro.
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