Un bellissimo video di Biasco & Terri (prodotto da Arcoiris TV) che nella prima parte tratta di Copyzero.
Ringrazio questi artisti per essere riusciti a spiegare in modo egregio il funzionamento di Copyzero.
martedì, ottobre 30, 2007
sabato, ottobre 20, 2007
Linux Day sponsorizzato da Microsoft
A fine mese si terrà a Firenze il Festival della Creatività. All'interno di quifree.it avranno luogo varie conferenze sul software libero nonché il Linux Day. Sta facendo molto discutere la scelta della Regione Toscana di accettare, per questo evento, 4 sponsorizzazioni, tra cui quella di Microsoft, quella di un partner di Microsoft e quella di un'altra azienda che nulla ha a che fare con il software libero.
C'è chi invita i relatori a non andare, c'è chi li invita a criticare, in premessa ai propri interventi, la curiosa sponsorizzazione, c'è chi invita a rimuoverla. Vedremo se poi effettivamente ci sarà qualcuno con un pizzico di attributi capace di esternare il proprio pensiero.
C'è chi invita i relatori a non andare, c'è chi li invita a criticare, in premessa ai propri interventi, la curiosa sponsorizzazione, c'è chi invita a rimuoverla. Vedremo se poi effettivamente ci sarà qualcuno con un pizzico di attributi capace di esternare il proprio pensiero.
venerdì, ottobre 12, 2007
Modchip & modchop
Un negoziante di Bolzano vendeva (quindi attività pubblica ed a fine di lucro) dei modchip per le console PS2 a degli utenti.
Il commerciante era stato condannato in primo grado e poi assolto in Corte d'appello per insussistenza del fatto.
Il problema giuridico trattato lì era stato il seguente: occorreva innanzitutto stabilire se al caso in questione fosse da applicarsi l'art. 171-ter lett. f-bis della normativa generica sul diritto d'autore, oppure l'art. 171-bis comma 1, che si occupa specificamente di programmi per elaboratore.
L'art. 171-bis comma 1 recita:
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratori. [...]
L'art. 171-ter. recita:
È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: [...]
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. [...]
Attenzione a quanto riportato in rosso.
L'art. 171-bis punisce l'uso di un mezzo che consente l'esecuzione di codice pirata a condizione che tale mezzo sia volto esclusivamente a questo uso. Per esempio, un codegen si comporta in questo modo, un modchip no, perché quest'ultimo può essere utilizzato anche per fare girare legittimamente il proprio software o per installare Linux®. Quindi, se si applica l'art. 171-bis, la vendita di un modchip non è illegale, perché manca il fatto che il modchip sia teso unicamente ad eludere le protezioni.
L'art. 171-ter, invece, punisce la condotta quando l'uso principale del dispositivo è l'elusione di protezioni: sono oggetto di sanzione anche quei chip che si usano "di solito ma non sempre" per scopi illegali.
La Corte d'appello di Bolzano, aveva dovuto innanzitutto risolvere il problema dell'applicabilità dell'uno o dell'altro articolo.
Ed aveva deciso di considerare la PS2 un computer, anche perché così era stato dichiarato da Sony allo scopo di eludere le tasse doganali sulle console.
Dopodiché, il giudice aveva ragionato così: se la PS2 è un computer, allora al caso di specie si applica l'art. 171-bis in tema di programmi per elaboratore.
Però, il modchip può essere usato anche per scopi legittimi.
E l'art. 171-bis (a differenza dell'art. 171-ter), integra la fattispecie criminosa solo se il dispositivo può essere usato esclusivamente a scopi illegali.
Per questa ragione, la Corte d'appello ha ritenuto non punibile la condotta dell'imputato ai sensi dell'art. 171-bis e lo ha assolto perché il fatto non sussiste.
Si noti che non era in alcun modo in gioco il diritto di eseguire codice non Sony sulla console da parte dell'utente. Questo comportamento, anzi, viene citato espressamente come legittimo nella sentenza della Corte d'appello (e vedremo che sarà così anche per la Corte di cassazione):
Ultima questione su cui occorre soffermarsi, e connessa a tutte le problematiche sopra esaminate, è se il produttore di una macchina possa inibirne un uso diverso da quello da lui voluto, tenuto conto del noto principio civilistico che chi è proprietario di un bene può goderne nel modo più ampio ed esclusivo. Ritiene il Giudicante che colui che acquista una Playstation, come ogni altro personal computer, possa modificarla, in quanto proprietario, ampliandone le funzionalità. L'acquirente per legge deve essere libero di disporre del bene nel modo più amplio ed esclusivo. In conclusione, il modchip facultizza l'acquirente della macchina ad una serie di funzioni legittime (l'accesso al sistema da parte del legittimo proprietario dell'hardware, nel rispetto del diritto d'autore, utilizzo di software legalmente acquistato all'estero nel pieno rispetto della legge sul diritto d'autore, lettura di software liberamente sviluppato da programmatori di tutto il mondo e messo a disposizione gratuitamente, esecuzione di una copia di sicurezza del supporto esercitando una facoltà prevista dalla legge).
Vediamo cosa succede in Cassazione. La Sony fa ricorso in Cassazione e vince.
La Corte di cassazione cassa la sentenza della Corte d'appello di Bolzano, e stabilisce che il processo si dovrà rifare a Trento.
Ma anche la Cassazione afferma che l'esecuzione di codice non Sony sulla console è legittimo:
In particolare, i "mod chip" permettevano all'utente di aggirare le protezioni apposte dal fabbricante e consentivano all'apparato PS2 di leggere ed utilizzare anche supporti non originali contenenti videogiochi, con conseguente possibilità di leggere ed utilizzare videogiochi "masterizzati" e cioè riprodotti in modo illegale e privi di contrassegno SIAE.
Va detto che i medesimi "mod chip" ampliano anche altre funzionalità dell'apparato PS2, in sé legittime.
Cosa è successo allora? Perché hanno cassato la sentenza di assoluzione, se anche loro hanno ammesso che i mod-chip possono avere anche usi legittimi?
Semplice: la Cassazione ha ritenuto che i videogiochi non fossero programmi per elaboratore, e che invece fossero da ritenersi opere multimediali simili alle videocassette. In questo modo, l'articolo applicabile diventa il già citato art. 171-ter (lettera f-bis), anzi, lettera d) del dispositivo vigente al momento della commissione del fatto), e poiché in quel caso è sufficiente dimostrare che lo scopo prevalente del dispositivo mod-chip è un uso illegale (uso, inoltre, non privato e a scopo di lucro), ecco che scatta la sanzione penale.
Questo è quanto. Il processo andrà rifatto a Trento e chi vivrà vedrà (io non sono ottimista: il giudice di merito dovrà applicare la fattispecie indicata dalla Cassazione).
Adesso, qualche doveroso commento.
Nella sentenza della Cassazione i videogiochi vengono considerati non mero software.
Il software c'è. Il problema è che c'è anche dell'altro, ossia opere dell'ingegno diverse dal software e dunque rientranti nella fattispecie dell'art. 171-ter.
Questo deve far riflettere.
Se la differenza tra un mero software e un videogioco può essere facilmente individuata, il confine tra il software e il non mero software è un po' più labile.
Un articolo, ad esempio, come il 181-bis, si pone il problema e ci spiega un poco il confine tra mero software e non mero software ([...] "sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime" [...])
Ma è una distinzione che vale per la fattispecie di cui all'art. 181-bis.
L'art. 171-ter non ci dà alcuna spiegazione in merito.
Un testo non è forse un'opera dell'ingegno? E' altro dal software (mero codice) eppure ogni software manda a video dei testi, delle immagini, esegue file audio... : si tratta di mero software o di non mero software?
Per usare un termine della Cassazione, i contenuti extra-software sono da considerarsi comunque parte del software o vi si "appoggiano" soltanto?
E lascia un po' perplessi leggere nella sentenza che i videogiochi sono vere e proprie opere dell'ingegno e non mero software: come se il software non fosse un'opera dell'ingegno vera e propria!
Forse la Cassazione, in questa sentenza, che comunque ritengo corretta, poteva cogliere l'occasione per chiarire il confine in oggetto, anche perché abbiamo già sentenze passate in giudicato che, in linea interpretativa opposta rispetto a quella seguita dalla Cassazione, estendono analogicamente le fattispecie di articoli inerenti esclusivamente il software anche ad audio e video (ad esempio, in materia di copia privata).
Cosa ci riserberà il futuro in una situazione di incertezza?
Non ci sarebbe da meravigliarsi se la multinazionale di turno incominciasse a premere perché ogni suo prodotto software venisse considerato non mero software, al fine di beneficiare di una tutela più ampia.
Soltanto una cosa è certa: la legge non prende sufficientemente in considerazione casi come quello di cui abbiamo parlato oggi. E questo è grave perché una caratteristica fondamentale della norma penale è la determinatezza della fattispecie: occorre determinare (con il dovuto buon senso) il confine tra mero software e non mero software prima che le multinazionali tirino definitivamente la coperta dalla loro parte.
Il commerciante era stato condannato in primo grado e poi assolto in Corte d'appello per insussistenza del fatto.
Il problema giuridico trattato lì era stato il seguente: occorreva innanzitutto stabilire se al caso in questione fosse da applicarsi l'art. 171-ter lett. f-bis della normativa generica sul diritto d'autore, oppure l'art. 171-bis comma 1, che si occupa specificamente di programmi per elaboratore.
L'art. 171-bis comma 1 recita:
Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da lire cinque milioni a lire trenta milioni. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un
programma per elaboratori. [...]
L'art. 171-ter. recita:
È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da cinque a trenta milioni di lire chiunque a fini di lucro: [...]
f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. [...]
Attenzione a quanto riportato in rosso.
L'art. 171-bis punisce l'uso di un mezzo che consente l'esecuzione di codice pirata a condizione che tale mezzo sia volto esclusivamente a questo uso. Per esempio, un codegen si comporta in questo modo, un modchip no, perché quest'ultimo può essere utilizzato anche per fare girare legittimamente il proprio software o per installare Linux®. Quindi, se si applica l'art. 171-bis, la vendita di un modchip non è illegale, perché manca il fatto che il modchip sia teso unicamente ad eludere le protezioni.
L'art. 171-ter, invece, punisce la condotta quando l'uso principale del dispositivo è l'elusione di protezioni: sono oggetto di sanzione anche quei chip che si usano "di solito ma non sempre" per scopi illegali.
La Corte d'appello di Bolzano, aveva dovuto innanzitutto risolvere il problema dell'applicabilità dell'uno o dell'altro articolo.
Ed aveva deciso di considerare la PS2 un computer, anche perché così era stato dichiarato da Sony allo scopo di eludere le tasse doganali sulle console.
Dopodiché, il giudice aveva ragionato così: se la PS2 è un computer, allora al caso di specie si applica l'art. 171-bis in tema di programmi per elaboratore.
Però, il modchip può essere usato anche per scopi legittimi.
E l'art. 171-bis (a differenza dell'art. 171-ter), integra la fattispecie criminosa solo se il dispositivo può essere usato esclusivamente a scopi illegali.
Per questa ragione, la Corte d'appello ha ritenuto non punibile la condotta dell'imputato ai sensi dell'art. 171-bis e lo ha assolto perché il fatto non sussiste.
Si noti che non era in alcun modo in gioco il diritto di eseguire codice non Sony sulla console da parte dell'utente. Questo comportamento, anzi, viene citato espressamente come legittimo nella sentenza della Corte d'appello (e vedremo che sarà così anche per la Corte di cassazione):
Ultima questione su cui occorre soffermarsi, e connessa a tutte le problematiche sopra esaminate, è se il produttore di una macchina possa inibirne un uso diverso da quello da lui voluto, tenuto conto del noto principio civilistico che chi è proprietario di un bene può goderne nel modo più ampio ed esclusivo. Ritiene il Giudicante che colui che acquista una Playstation, come ogni altro personal computer, possa modificarla, in quanto proprietario, ampliandone le funzionalità. L'acquirente per legge deve essere libero di disporre del bene nel modo più amplio ed esclusivo. In conclusione, il modchip facultizza l'acquirente della macchina ad una serie di funzioni legittime (l'accesso al sistema da parte del legittimo proprietario dell'hardware, nel rispetto del diritto d'autore, utilizzo di software legalmente acquistato all'estero nel pieno rispetto della legge sul diritto d'autore, lettura di software liberamente sviluppato da programmatori di tutto il mondo e messo a disposizione gratuitamente, esecuzione di una copia di sicurezza del supporto esercitando una facoltà prevista dalla legge).
Vediamo cosa succede in Cassazione. La Sony fa ricorso in Cassazione e vince.
La Corte di cassazione cassa la sentenza della Corte d'appello di Bolzano, e stabilisce che il processo si dovrà rifare a Trento.
Ma anche la Cassazione afferma che l'esecuzione di codice non Sony sulla console è legittimo:
In particolare, i "mod chip" permettevano all'utente di aggirare le protezioni apposte dal fabbricante e consentivano all'apparato PS2 di leggere ed utilizzare anche supporti non originali contenenti videogiochi, con conseguente possibilità di leggere ed utilizzare videogiochi "masterizzati" e cioè riprodotti in modo illegale e privi di contrassegno SIAE.
Va detto che i medesimi "mod chip" ampliano anche altre funzionalità dell'apparato PS2, in sé legittime.
Cosa è successo allora? Perché hanno cassato la sentenza di assoluzione, se anche loro hanno ammesso che i mod-chip possono avere anche usi legittimi?
Semplice: la Cassazione ha ritenuto che i videogiochi non fossero programmi per elaboratore, e che invece fossero da ritenersi opere multimediali simili alle videocassette. In questo modo, l'articolo applicabile diventa il già citato art. 171-ter (lettera f-bis), anzi, lettera d) del dispositivo vigente al momento della commissione del fatto), e poiché in quel caso è sufficiente dimostrare che lo scopo prevalente del dispositivo mod-chip è un uso illegale (uso, inoltre, non privato e a scopo di lucro), ecco che scatta la sanzione penale.
Questo è quanto. Il processo andrà rifatto a Trento e chi vivrà vedrà (io non sono ottimista: il giudice di merito dovrà applicare la fattispecie indicata dalla Cassazione).
Adesso, qualche doveroso commento.
Nella sentenza della Cassazione i videogiochi vengono considerati non mero software.
Il software c'è. Il problema è che c'è anche dell'altro, ossia opere dell'ingegno diverse dal software e dunque rientranti nella fattispecie dell'art. 171-ter.
Questo deve far riflettere.
Se la differenza tra un mero software e un videogioco può essere facilmente individuata, il confine tra il software e il non mero software è un po' più labile.
Un articolo, ad esempio, come il 181-bis, si pone il problema e ci spiega un poco il confine tra mero software e non mero software ([...] "sempre che tali programmi non contengano suoni, voci o sequenze di immagini in movimento tali da costituire opere fonografiche, cinematografiche o audiovisive intere, non realizzate espressamente per il programma per elaboratore, ovvero loro brani o parti eccedenti il cinquanta per cento dell'opera intera da cui sono tratti, che diano luogo a concorrenza all'utilizzazione economica delle opere medesime" [...])
Ma è una distinzione che vale per la fattispecie di cui all'art. 181-bis.
L'art. 171-ter non ci dà alcuna spiegazione in merito.
Un testo non è forse un'opera dell'ingegno? E' altro dal software (mero codice) eppure ogni software manda a video dei testi, delle immagini, esegue file audio... : si tratta di mero software o di non mero software?
Per usare un termine della Cassazione, i contenuti extra-software sono da considerarsi comunque parte del software o vi si "appoggiano" soltanto?
E lascia un po' perplessi leggere nella sentenza che i videogiochi sono vere e proprie opere dell'ingegno e non mero software: come se il software non fosse un'opera dell'ingegno vera e propria!
Forse la Cassazione, in questa sentenza, che comunque ritengo corretta, poteva cogliere l'occasione per chiarire il confine in oggetto, anche perché abbiamo già sentenze passate in giudicato che, in linea interpretativa opposta rispetto a quella seguita dalla Cassazione, estendono analogicamente le fattispecie di articoli inerenti esclusivamente il software anche ad audio e video (ad esempio, in materia di copia privata).
Cosa ci riserberà il futuro in una situazione di incertezza?
Non ci sarebbe da meravigliarsi se la multinazionale di turno incominciasse a premere perché ogni suo prodotto software venisse considerato non mero software, al fine di beneficiare di una tutela più ampia.
Soltanto una cosa è certa: la legge non prende sufficientemente in considerazione casi come quello di cui abbiamo parlato oggi. E questo è grave perché una caratteristica fondamentale della norma penale è la determinatezza della fattispecie: occorre determinare (con il dovuto buon senso) il confine tra mero software e non mero software prima che le multinazionali tirino definitivamente la coperta dalla loro parte.
lunedì, ottobre 08, 2007
FILOZERO news
FILOZERO sul sito dell'ASMI (Associazione di categoria dei produttori dei supporti magnetici).
FILOZERO sul podcast di Everiday Show (grazie per i complimenti).
FILOZERO su Novamagazine.
FILOZERO su MainLost.homelinux.org.
FILOZERO su get up kids!.
FILOZERO sul sito del Linux Club.
Ieri ho saputo che alcuni attivisti del mio movimento hanno deciso di scendere per strada per far conoscere FILOZERO ed hanno raccolto critiche molto positive, soprattutto tra chi fa musica.
In questa iniziativa quello che a me piace particolarmente è il suo essere, appunto, fenomeno di movimento, movimento che compatta gli interessi individuali per giungere ad una concreta conquista collettiva, contro la burocrazia statale, contro gli enti parastatali e lo Stato che cerca, ogni volta, di inserirsi con le sue "gabelle", le sue sanzioni, le sue astute ambiguità, il suo modo ipocrita di dialogare con la società civile, in affari che dovrebbero essere esclusivamente privati.
FILOZERO sul podcast di Everiday Show (grazie per i complimenti).
FILOZERO su Novamagazine.
FILOZERO su MainLost.homelinux.org.
FILOZERO su get up kids!.
FILOZERO sul sito del Linux Club.
Ieri ho saputo che alcuni attivisti del mio movimento hanno deciso di scendere per strada per far conoscere FILOZERO ed hanno raccolto critiche molto positive, soprattutto tra chi fa musica.
In questa iniziativa quello che a me piace particolarmente è il suo essere, appunto, fenomeno di movimento, movimento che compatta gli interessi individuali per giungere ad una concreta conquista collettiva, contro la burocrazia statale, contro gli enti parastatali e lo Stato che cerca, ogni volta, di inserirsi con le sue "gabelle", le sue sanzioni, le sue astute ambiguità, il suo modo ipocrita di dialogare con la società civile, in affari che dovrebbero essere esclusivamente privati.
sabato, ottobre 06, 2007
Il diritto d'autore in 10 cozze
Oggi voglio commentare il manifesto presentato da realtà "affiliate" a Frontiere Digitali al Gambino di cui abbiamo parlato qualche post fa. Nel commentarlo voglio, però, mettermi dalla parte del politico che lo leggerà, non dalla parte di chi lo ha scritto (anche perché avrei poco da dire e sarebbe poco divertente).
Egr. presidente del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore, prof. Alberto Maria Gambino, Lei ha disposto l'istituzione di due commissioni speciali: - una relativa al rapporto tra nuove tecnologie e proprietà intellettuale; - una per la revisione della legge sul diritto d'autore. È questo il primo atto del Comitato dopo l'insediamento del 18 luglio 2007, alla presenza di Francesco Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali.
Eh, lo saprà cos'ha fatto, occorre ricordarglielo?
Il Comitato provvede, tra l'altro, allo studio delle materie attinenti al diritto di autore e ai diritti connessi, esprimendo pareri in merito quando ne sia richiesto dal Ministro. Si tratta di un organo collegiale che, anche grazie alla sua particolare composizione, consente all'Amministrazione di avvalersi di molteplici professionalità, in un momento che la vuole impegnata in un processo di rapido aggiornamento della normativa interna alla luce di quella comunitaria e degli impegni internazionali.
Ma lo saprà cosa fa il suo comitato, deve essere informato?
Il 31 luglio 2007 Le è stata inviata una richiesta di chiarimento in merito all'esclusione delle associazioni, gruppi e movimenti per la difesa del consumatori. Una sua sollecita risposta ha portato all'incontro del 18 settembre 2007:
Ma anche questo se lo ricorderà!
Dopo le consuete presentazioni...
Sì, adesso raccontate anche cosa avete mangiato a colazione e siamo a posto.
... abbiamo rivendicato la nostra appartenenza a diversi gruppi ripercorrendo i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri.
Avete rivendicato? Ma qualcuno vi ha negato qualcosa?
Avete raggiunto traguardi? Ci credo poco, comunque, se li avete raggiunti da soli era meglio che continuavate da soli, forse non avete ancora capito bene come funzionano le cose qui.
Abbiamo chiesto di partecipare alle commissioni in quanto rappresentanti dei fruitori delle opere intellettuali, attori fondamentali dell'economia della conoscenza, finora esclusi.
Sì, anche io sono un fruitore delle opere intellettuali ma non mi ricordo di avervi eletto miei rappresentanti.
Qualcuno ha eletto me ma nessuno ha eletto voi.
In particolare abbiamo fatto presente la necessità di un confronto fra tutte le parti coinvolte, finalizzato a un aggiornamento dell'attuale legge sul diritto d'autore che tenga conto di tutte le esigenze e conduca a un compromesso equo.
Non so se equi, ma qui si fanno solo compromessi quindi sfondate una porta aperta.
L'abbiamo informata del processo di libera partecipazione che ha portato alla stesura del Manifesto delle libertà digitali, un riassunto delle priorità elencate nei Tavoli tematici, sulla base del quale abbiamo attivato OpenDdl, un progetto di stesura collaborativa di proposte di legge.
OpenDdl? Che roba è? Ah, forse volete dire che ci potevano lavorare tutti sopra? Ma anche a un Ddl ci si può lavorare tutti sopra... boh. Comunque sta storia dell'OpenDdl già mi sta sulle balle, parlate come mangiate!
Abbiamo ribadito la convinzione che un equo compenso agli autori sia un utile strumento per garantire la produzione di opere di qualità e, di conseguenza, il progresso e l'innovazione;
Eh, la SIAE a cosa serve?
ci siamo focalizzati sui problemi derivanti da una legislazione troppo restrittiva e sbilanciata a favore degli editori, delle case discografiche e intermediari in genere,
Questo andrebbe dimostrato. Cosa vogliamo fare, restringere i diritti degli editori? E poi che interesse ha l'editore a promuovere l'artista? Dove si va a finire?
sulla necessità di implementazione di una tutela dei diritti di fair use ma anche sulla necessaria riforma del regolamento della Siae che non permette agli autori di attuare i propri principi etici o interessi promozionali, attraverso la libera condivisione delle proprie opere.
Il fair use!? Ma pensate di stare in america? E poi non è vero che il regolamento della Siae non permette la gestione autonoma, quindi informatevi bene prima di venire qui a fare i saputelli.
Lei ha detto di essere felice di averci incontrato, ci ha riconosciuti come interlocutori fondamentali e ha accolto la richiesta di rappresentanza nell'ottica di dibattito costruttivo.
E cosa doveva fare?? Darvi un calcio nel culo??
Ha anche dichiarato di voler accogliere le proposte di rendere democratico il processo di partecipazione al lavoro della commissione, pubblicando su un wiki i resoconti degli incontri, le registrazioni audio o video e le proposte; di organizzare per la commissione le audizioni di personalità del mondo copyleft come Lawrence Lessig, Richard Stallman, Bruce Perens e di altri ospiti che saranno presenti a eventi in programma per i prossimi mesi.
Sì presenta Pippo Baudo magari...
È stata accolta la richiesta di rappresentanza e quindi della possibilità di mettere in discussione le proposte che portiamo in un'ottica di dibattito costruttivo.
Ecco, questo è buon politichese, bravi. Qui dibattiamo sempre... non arriviamo mai a capo di nulla ma il dibattito è garantito.
Le nostre proposte:
Era ora!
Maggiore potere contrattuale degli autori nei confronti degli editori/produttori Definizione, da parte della Siae e del Ministero dei beni culturali, di linee guida e trattamenti economici minimi da inserire, inderogabilmente, nei contratti tra autori ed editori e/o produttori, al fine di bilanciare il minor potere contrattuale degli autori nei confronti degli editori e/o produttori.
Quegli "e/o" mi esaltano. Non capisco cosa sarebbero questi trattamenti economici minimi ma per quanto riguarda le linee guida senz'altro le faremo. Abbiamo un gran bisogno di linee guida.
Durata del Copyright Ormai è evidente che la durata del copyright è troppo estesa rispetto alle dinamiche del mercato del XXI secolo:
Sì, vallo a dire a un editore... ma anche a un autore!
una sua riduzione dunque è non solo auspicabile ma doverosa. Purtuttavia sussiste la consapevolezza che si tratta di un processo di riforma necessitante di un respiro sovranazionale, essendo la materia ormai regolata nei suoi principi fondanti da disposizioni che trascendono i singoli Stati. Occorre, dunque, farsi promotori di una linea di indirizzo...
Sulla linea di indirizzo sono d'accordo, abbiamo un gran bisogno di linee di indirizzo.
... volta a conseguire la riduzione dell'imposizione automatica del copyright (tutela passiva) a 14 anni per tutte le opere ad eccezione: - delle opere che richiedono grossi investimenti (film, enciclopedie ecc.), a cui sarà permessa un'eventuale estensione gratuita a 28 anni (tutela attiva); - delle opere strumentali soggette a frequente revisione come il software, (l'hardware, ) la documentazione tecnica, i manuali scolastici, i saggi ecc. a cui è consentita la tutela per un massimo di 3 anni per ogni versione rilasciata, senza possibilità di ulteriori estensioni; i diritti sulla versione precedente decadono e l'opera diventa di pubblico dominio. Allo scadere di tali termini, il rinnovo dei diritti d'autore avrà luogo esclusivamente dietro pagamento di una tassa fissa e non trascurabile, calcolata annualmente sulla base della stima dei costi di gestione. In ogni caso la durata dei diritti d'autore (tutela attiva + tutela passiva) non potrà superare i 50 anni. L'obiettivo è disincentivare la pratica diffusa di bloccare la diffusione di un prodotto tutelato da copyright senza peraltro utilizzarlo a fini economici.
14, 28, 3... questi me li gioco al lotto... mmmh... con quel che guadagno posso fare anche a meno di giocarli eh eh.
Decadimento del copyright È necessario prevedere ipotesi di decadimento automatico dalla tutela autoriale, finanche nel più ristretto termine iniziale di cui al punto precedente, in caso di mancata effettiva fruizione dei diritti riconosciuti e di altre situazioni di abuso. Dovrebbe anche essere fatto obbligo agli autori di rendersi reperibili per la gestione del copyright, pena il decadimento del diritto (troppi libri non possono essere ristampati semplicemente perché l'autore non è rintracciabile). - Adozione del Public Domain Enhancement Act proposto da Lawrence Lessig; - il permesso di libera copia, diffusione ed esecuzione (non di modifica) per fini non commerciali delle opere non più reperibili da almeno 24 ore (ad esempio telegiornali e trasmissioni televisive ecc.), non più in commercio da almeno 24 ore (ad esempio quotidiani) o fuori catalogo da almeno 7 giorni (ad esempio riviste, libri, videocassette, dvd ecc.), anche se ancora protette da diritto d'autore, fatti salvi il riconoscimento della paternità dell'opera e gli altri diritti morali; - il permesso di libera copia, diffusione, esecuzione e modifica, anche per fini commerciali, secondo i termini del pubblico dominio, delle opere non più in commercio o fuori catalogo da almeno 1 anno, anche se ancora protette da diritto d'autore, fatti salvi il riconoscimento della paternità dell'opera e gli altri diritti morali.
State delirando... che cos'è sto casino qui? 24 ore? Chi ce l'ha il cronometro?? E poi una notizia del giorno dopo a chi serve? Il giornalaio ve lo regala il giornale del giorno prima! E comunque tutto è sempre reperibile e tutto è sempre in commercio, quindi...
Watermarking I sistemi di watermarking sono utilizzabili a fini di sorveglianza e spionaggio ai danni di persone innocenti e come tali andrebbero vietati.
Avevo un orologio "Watermartkig"... no, forse mi ricordo male... come si chiamava... ? Comunque che cosa c'entra lo spionaggio col diritto d'autore??
Peer-to-peer (p2p) Se è possibile trasmettere musica e film via radio e via tv semplicemente pagando una quota alla SIAE, deve anche essere possibile diffondere questi stessi materiali su Internet e reti intranet, ad esempio via IPTV, IP Radio e soprattutto via sistemi P2P pagando una cifra equa alla SIAE.
Certo, pagando si può fare tutto. Io pagando sono stato eletto, pensate un po'.
L'idea delle ADSL dotate di "diritto di download incluso nel canone" è, di fatto, una estensione del principio già esistente anche se, dati gli elevati costi nazionali delle ADSL, si preferirebbe un abbonamento a parte da riscuotere, alla stregua, ma non nell'importo, del canone televisivo, direttamente dalla SIAE (questo per evitare episodi tipo Peppermint).
Naturalmente tale "canone" dovrebbe essere differenziato in base all'utilizzo a fini (prevalentemente) commerciali o (prevalentemente) no profit.
Sì, anche qui c'è uno che va casa per casa a vedere la prevalenza del fine?
Tuttavia, va anche riconosciuto esplicitamente il diritto dell'utente di fare uso di una qualunque tecnologia e di non essere perseguitato o discriminato per questa sua scelta, visto che su una rete P2P si può condividere materiale NON coperto da copyright.
Sì infatti quelli che scaricano legalmente sono tantissimi. Ma fatemi il piacere!
Non si può equiparare il file sharing al furto.
Questo lo dite voi. Chiedete agli autori quale tipo di reato pensano che commettano quelli che scaricano i loro lavori illegalmente.
Una chiara ed esplicita depenalizzazione del reato è assolutamente necessaria.
Sì, e poi si mette a scaricare anche mia nonna. Bella la vita eh?
Anche l'illecito amministrativo è poco sostenibile e poco gestibile al giorno d'oggi. Crediamo che sia tempo di parlare di semplici "multe" per il P2P nello stesso modo in cui si parla di multe per divieto di sosta. Ogni eccesso di repressione su questi temi serve solo ad esasperare la tensione tra clienti/cittadini e aziende/forze dell'ordine.
Serve a far capire alle persone che stanno ledendo i diritti altrui.
Una conseguenza ovvia di quanto appena detto a proposito del P2P è la necessità di prevedere dei contratti collettivi tra detentore/gestore dei diritti e associazioni/cooperative di consumatori. Un club di musicofili deve poter sottoscrivere un contratto adeguato alle sue esigenze con SIAE o chi per essa. Una cooperativa di consumatori deve poter creare un suo circuito multimediale per i soci, esattamente come crea un suo ipermercato di prodotti fisici.
Sì e poi tutti al club o alla cooperativa... bella la vita eh?
Neutralità della Rete Stabilire che i provider non possono e non devono intervenire sull'uso che i cittadini fanno della rete. I sistemi P2P potranno anche essere sospetti e antipatici ma il cliente paga l'abbonamento anche per poter usare questo tipo di tecnologia e non deve essere discriminato per questa sua scelta. Ogni possibilità di intervento che viene lasciata agli ISP sul traffico di rete diventa un modo per influenzare l'andamento del mercato e per minare alla base il meccanismo della libera concorrenza. Come tale va accuratamente evitato.
Quindi un responsabile non deve esserci? Bella storia.
Siae Il ruolo di Siae e delle altre società di rappresentanza di autori, editori ed esecutori è sempre più cruciale per il mercato, ma la lentezza e incapacità di innovarsi e la fastidiosa parzialità, di cui sono spesso sospettati, sono un ostacolo al progresso. Occorre trasformare gli organismi dirigenti di questi enti in assemblee rappresentative degli interessi di tutti gli attori del mercato, compresi gli utenti/fruitori.
Ma è la società autori ed editori, cosa c'entrano i fruitori?
Soprattutto, è necessaria un'iniezione di democrazia e di controllo governativo in questi enti per garantire il rispetto dei piccoli autori e dei consumatori. Intendiamo dimostrare di essere degli interlocutori competenti, responsabili e rappresentativi, capaci di creare un collegamento tra i fruitori, gli autori che sposano la causa della condivisione della conoscenza e un interlocutore istituzionale che è mancato per anni.
Ah, se ve lo dite da soli!
Elenco pubblico online degli iscritti alla Siae e delle loro opere Il primo passo da compiere è la pubblicazione online dell'elenco degli iscritti alla Siae e alle altre collecting society nel mondo, liberamente e gratuitamente consultabile, come avviene negli Stati Uniti. Attualmente, avere la certezza della non iscrizione di un autore alla Siae è l'unica garanzia per i fruitori di poter usufruire di un'opera rilasciata sotto licenze con alcuni diritti riservati, senza incorrere in problemi legali; ma soprattutto sarebbe una garanzia per gli autori, poiché, facilitando agli esecutori l'ardua ricerca dei titoli delle opere, dei cognomi degli autori e compositori attraverso uno strumento di semplice e immediata consultazione, ridurrebbe il rischio di non percepire le royalty a causa di un banale errore di compilazione del borderò. Infatti basta una trascrizione errata perché l'equo compenso non venga attribuito a chi ne ha diritto e finisca nel cosiddetto calderone degli irripartibili, di cui un terzo va a premiare le canzoni sempreverdi, con oltre vent'anni di vita, e nulla è destinato agli autori meno fortunati, ai giovani, allo sviluppo della creatività nel nostro paese. Questo aspetto sta a cuore anche all'Associazione autori compositori e piccoli editori (Acep) che, nell'articolo 'Quali gli autori dei brani eseguiti?', in seguito alla sollecitazione di un lettore, dichiara di attendere da anni una banca dati dei brani tutelati, liberamente consultabile online: ci auguriamo che le procedure informatiche e legali, da adottare a tale riguardo, siano oramai in dirittura di arrivo e che presto sia attivo e disponibile questo ulteriore importante servizio. È assurdo che, attualmente, sia un privato (e non la Siae) a fornire uno degli archivi più forniti e attendibili: Hitparadeitalia.it
Stai a vedere che alle 3 di notte il gruppo di drogati che deve compilare il borderò si mette a verificare su Internet se il nome è corretto o meno... ma voi siete pazzi!
Modifica del regolamento e dello statuto Siae La Siae avrà mandato per riscuotere i proventi derivanti dalle utilizzazioni per scopi commerciali di opere rilasciate con licenze con alcuni diritti riservati. Il singolo autore o l'editore avranno comunque, nonostante il mandato alla Siae, la facoltà di autorizzare l'utilizzo dell'opera per scopi non commerciali, anche attraverso licenze. Per le utilizzazioni non commerciali nessun provento sarà percepito dalla Siae in nome e per conto dei mandatari.
Sì, anche qui c'è l'omino che verifica ogni volta se lo scopo è commerciale o meno? Ma lo sapete, voi che siete fuori dal mondo, che ci sono autori iscritti alla Siae che prima vogliono autogestirsi e poi vogliono i compensi? Ma lo sapete voi, che la fate tanto facile, quanti casini deve affrontare la Siae? Se tutte le persone fossero affidabili il sistema potrebbe anche funzionare, ma vuoi perché uno capisce male, vuoi perché l'altro cambia idea... la verità è che le cose sono molto più complicate di come sembrano a voi.
Venite qui con la lista della spesa e ci fate solo perdere del tempo! Io, tra l'altro, ho la partita che mi incomincia tra mezz'ora e devo stare qui a leggere la lista dei desideri del primo Pinco Pallino che passa. Povera Italia.
Gestione della terna autore/opera/licenza (registrazione opere) La diffusione di licenze "aperte" (Creative Commons e simili) subisce un sicuro rallentamento a causa del fatto che, per il consumatore, non esiste un modo semplice e attendibile di dimostrare che una certa opera è coperta da una di queste licenze. Il movimento CostoZero sta sviluppando un sistema web-based che permette di firmare digitalmente, registrare presso una terza parte, archiviare e pubblicare un'opera in formato digitale insieme alla sua licenza. In questo modo, l'utente finale può dimostrare alla SIAE che l'opera in suo possesso è coperta da licenza "aperta" semplicemente consultando il database sul web e confrontando le firme digitali. È un sistema che dovrebbe essere preso in considerazione.
Eh, se avessi capito che cazzo stai dicendo... poi un movimento che si chiama CostoZero è già poco serio in partenza perché tutto ha un costo e quindi o non esiste sto movimento o se esiste è una fregatura.
La tutela dei diritti d'autore tramite marca temporale e firma elettronica certificata è alla portata di tutti e il movimento CostoZero, a cui va riconosciuto il merito di aver diffuso questa pratica, fornice solo un'utile assistenza in merito.
Sì, alla portata di tutti, infatti tutti sanno che cos'è la firma elettronica certificata e la marca temporale!
In rete esistono numerosi archivi di opere sotto licenze con alcuni diritti riservati o di pubblico dominio e ne continuano a sorgere ogni giorno. Avere la certezza di sapere con esattezza la licenza con cui un autore ha rilasciato la propria opera è fondamentale, così come sapere se gli autori di un'opera sono iscritti alla Siae o ad altre collecting society. Solo un archivio online statale centralizzato e obbligatorio potrebbe risolvere questo problema.
Certo, certo: già non siamo capaci di fare portali decenti con milioni di euro figuriamoci un database statale centralizzato! :-D
Ma con chi pensate di averla a che fare??
Ampliamento e applicazione del concetto del fair use (utilizzo legittimo) Fermo restando il diritto dell'autore ad agire per il risarcimento del danno a fronte di un abusivo utilizzo commerciale dell'opera in danno dell'autore o dei suoi aventi causa, depenalizzazione dell'attività di utilizzo personale delle opere dell'ingegno da parte dei singoli quando tali utilizzazioni creino un danno economicamente trascurabile.
Sì, come al solito c'è l'omino che stabilisce quando il danno è economicamente trascurabile, oppure serve un giudice? E chi lo paga?
Diritti di copia a uso personale Appare indispensabile affermare il principio in forza del quale chiunque possieda legittimamente un'opera originale, la copia o la rappresentazione di un'opera, su qualunque supporto essa sia, ha il diritto di farne copie illimitate su qualunque supporto e in qualsiasi formato e dimensione, per proprio uso strettamente personale (ad esempio per fini di archiviazione o conservazione). Qualsiasi tentativo di limitazione di questa libertà fondamentale, attraverso qualunque mezzo, è considerato illegale. A mero titolo esemplificativo, una volta acquistata la copia originale di un cd, dovrebbe essere sempre tecnicamente possibile e lecito convertirne i brani sia in formato mp3 che su musicassetta per ascoltarli su un qualsiasi lettore. Lo stesso ragionamento vale per la conversione di un film da vhs a dvd, o in un file digitale, per rivederlo comunque tra anni sullo schermo del proprio computer.
Dai, copiamo tutto allora. Poi tanto le copie restano personali vero? Ma non scherziamo!
Diritto di prestito gratuito È sempre consentito il prestito gratuito di una o più copie di un'opera di cui si è in legittimo possesso.
Sì, ma siccome la copia non va fatta, voglio vedere se poi il prestito è così interessante.
Diritto di noleggio a pagamento Agli esercizi commerciali autorizzati è sempre consentito il noleggio a pagamento di una o più copie di un'opera di cui sono in legittimo possesso, purché trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'edizione in oggetto e nel rispetto dei diritti morali e di utilizzazione economica dell'autore.
Ma lasciateli stare i commercianti, hanno già abbastanza problemi.
Esecuzione in ambito familiare o amicale Sarebbe opportuno esplicitare un concetto di "esecuzione in ambito familiare od amicale", e quindi non soggetta a Siae, ovverosia quell'esecuzione o rappresentazione cui assiste un numero limitato di spettatori, a titolo gratuito e l'ambiente è adeguatamente confinato (chiuso). Questo permetterebbe, tra l'altro, di vedere un film o di ascoltare musica durante feste e piccole manifestazioni semi-private senza bisogno di altre autorizzazioni.
Ma qualche ispettore della Siae è mai venuto in casa tua a chiederti i compensi?
Opere derivate Le norme attuali proteggono non solo l'opera in sé ma anche qualsivoglia suo adattamento o "manipolazione". Sarebbe, al contrario, opportuno limitare strettamente la protezione delle opere alla loro forma originale ed alle traduzioni linguistiche. Gli altri tipi di riutilizzo (abstract, sommari, parodie, rimaneggiamenti, riarrangiamenti musicali, etc.) dovrebbero essere esplicitamente liberalizzati. Questo promuoverebbe una azione globale di "digestione" e restituzione delle opere senza peraltro intaccare il prodotto originale ed il suo specifico mercato.
Ma che ideona! Così poi basta rimaneggiare e ben venuti in paradiso! Davvero geniale. Chissà gli autori come sono contenti di una proposta del genere.
Libertà per fini di divulgazione, educativi o enciclopedici Vista la esplicita protezione che la nostra legislazione offre alle biblioteche, quali "archivi della conoscenza e della cultura nazionale", sarebbe opportuno prevedere specifiche ipotesi di utilizzazioni libere di opere protette onde consentire alle biblioteche di funzionare correttamente. Del resto non è sostenibile che le poche centinaia di biblioteche italiane rappresentino una minaccia per il mercato multimediale, nè può considerarsi la loro attività come antagonista rispetto all'uso commerciale. Occorre consentire la libera utilizzazione di opere protette a fini educativi da parte delle scuole e delle università (anche sul web, nei corsi di e-learning, se l'accesso è consentito solo agli studenti). Ovviamente, conferenze, meeting ed altre attività culturali pubbliche dovrebbero essere considerate "attività educative", almeno nei limiti in cui l'esecuzione avviene in un ambiente confinato, l'accesso non è a pagamento (cioè non c'è fine di lucro legato direttamente all'esecuzione) e c'è un relatore che commenta l'opera.
Ma Folena, il travestito ed altra gente han già proposto un Ddl... prima li osannate e poi, quando finalmente fanno qualcosa, gli sputate addosso... non vi sta bene mai niente; però poi quando proponete voi le stronzate allora bisogna starvi a sentire altrimenti il consumatore non è considerato! Complimenti!
Diritto di Panorama Andrebbe meglio esplicitato, nell'attuale impianto legislativo, che ciò che avviene in pubblico, come una festa di paese, o che è normalmente visibile al pubblico, come un palazzo, è di pubblico dominio e la sua immagine è sempre liberamente utilizzabile. Pretendere di imporre una qualunque forma di protezione /commerciale/ su immagini che chiunque può raccogliere è semplicemente assurdo.
Si fa presto a dire assurdo.
Diritto di Cronaca La legge attuale già prevede una forma accettabile di Diritto di Cronaca che permette, ad esempio, di citare articoli altrui a fini giornalistici. Non crediamo siano necessarie modifiche sostanziali su questo punto. Auspichiamo non vengano attuate modifiche peggiorative.
Ma allora stai zitto!
Limitazione dei Digital rights/restrictions management (Drm) e Trusted computing I Drm e il Trusted computing rappresentano, per tutti noi fruitori, un insormontabile ostacolo tecnico nel far valere i nostri legittimi diritti di fair use. Basterebbe affermare il principio che è considerato illegale qualsiasi tentativo di limitazione, diretta o indiretta e attraverso qualunque mezzo, dei diritti di fair use, di rispetto bilaterale dei termini di una licenza e di fruizione delle opere che sono o che, scaduta la tutela autoriale, diverranno di pubblico dominio.
Un insormontabile ostacolo tecnico che però non fa male a nessuno, visto che puoi fare a meno di comprare pc e cd con certe funzionalità. Ci sarà sempre qualcuno pronto a darti quello che vuoi, se lo paghi.
Il presente documento che s'intende quale base di discussione...
Ma andate a discutere con chi ha del tempo da perdere o con chi è costretto a perdere del tempo con voi per non fare la figura dell'illiberale. Io vado alla partita.
Driin, driin, driin... (telefono)
Pronto? Buon giorno Professor Gambino, come sta? Sì, ho letto e mi sembrano certamente proposte interessanti a cui dare l'opportuno rilievo. Come sa il mio partito ha sempre dimostrato completà disponibilità per la trattativa con i consumatori. Contatto io i rappresentanti di queste associazioni? Va bene. Allora li contatto subito. Grazie Professore, ci vediamo in commissione.
Che gran rottura di palle...
Egr. presidente del Comitato Consultivo Permanente per il diritto d'autore, prof. Alberto Maria Gambino, Lei ha disposto l'istituzione di due commissioni speciali: - una relativa al rapporto tra nuove tecnologie e proprietà intellettuale; - una per la revisione della legge sul diritto d'autore. È questo il primo atto del Comitato dopo l'insediamento del 18 luglio 2007, alla presenza di Francesco Rutelli, Ministro per i beni e le attività culturali.
Eh, lo saprà cos'ha fatto, occorre ricordarglielo?
Il Comitato provvede, tra l'altro, allo studio delle materie attinenti al diritto di autore e ai diritti connessi, esprimendo pareri in merito quando ne sia richiesto dal Ministro. Si tratta di un organo collegiale che, anche grazie alla sua particolare composizione, consente all'Amministrazione di avvalersi di molteplici professionalità, in un momento che la vuole impegnata in un processo di rapido aggiornamento della normativa interna alla luce di quella comunitaria e degli impegni internazionali.
Ma lo saprà cosa fa il suo comitato, deve essere informato?
Il 31 luglio 2007 Le è stata inviata una richiesta di chiarimento in merito all'esclusione delle associazioni, gruppi e movimenti per la difesa del consumatori. Una sua sollecita risposta ha portato all'incontro del 18 settembre 2007:
Ma anche questo se lo ricorderà!
Dopo le consuete presentazioni...
Sì, adesso raccontate anche cosa avete mangiato a colazione e siamo a posto.
... abbiamo rivendicato la nostra appartenenza a diversi gruppi ripercorrendo i traguardi raggiunti e gli obiettivi futuri.
Avete rivendicato? Ma qualcuno vi ha negato qualcosa?
Avete raggiunto traguardi? Ci credo poco, comunque, se li avete raggiunti da soli era meglio che continuavate da soli, forse non avete ancora capito bene come funzionano le cose qui.
Abbiamo chiesto di partecipare alle commissioni in quanto rappresentanti dei fruitori delle opere intellettuali, attori fondamentali dell'economia della conoscenza, finora esclusi.
Sì, anche io sono un fruitore delle opere intellettuali ma non mi ricordo di avervi eletto miei rappresentanti.
Qualcuno ha eletto me ma nessuno ha eletto voi.
In particolare abbiamo fatto presente la necessità di un confronto fra tutte le parti coinvolte, finalizzato a un aggiornamento dell'attuale legge sul diritto d'autore che tenga conto di tutte le esigenze e conduca a un compromesso equo.
Non so se equi, ma qui si fanno solo compromessi quindi sfondate una porta aperta.
L'abbiamo informata del processo di libera partecipazione che ha portato alla stesura del Manifesto delle libertà digitali, un riassunto delle priorità elencate nei Tavoli tematici, sulla base del quale abbiamo attivato OpenDdl, un progetto di stesura collaborativa di proposte di legge.
OpenDdl? Che roba è? Ah, forse volete dire che ci potevano lavorare tutti sopra? Ma anche a un Ddl ci si può lavorare tutti sopra... boh. Comunque sta storia dell'OpenDdl già mi sta sulle balle, parlate come mangiate!
Abbiamo ribadito la convinzione che un equo compenso agli autori sia un utile strumento per garantire la produzione di opere di qualità e, di conseguenza, il progresso e l'innovazione;
Eh, la SIAE a cosa serve?
ci siamo focalizzati sui problemi derivanti da una legislazione troppo restrittiva e sbilanciata a favore degli editori, delle case discografiche e intermediari in genere,
Questo andrebbe dimostrato. Cosa vogliamo fare, restringere i diritti degli editori? E poi che interesse ha l'editore a promuovere l'artista? Dove si va a finire?
sulla necessità di implementazione di una tutela dei diritti di fair use ma anche sulla necessaria riforma del regolamento della Siae che non permette agli autori di attuare i propri principi etici o interessi promozionali, attraverso la libera condivisione delle proprie opere.
Il fair use!? Ma pensate di stare in america? E poi non è vero che il regolamento della Siae non permette la gestione autonoma, quindi informatevi bene prima di venire qui a fare i saputelli.
Lei ha detto di essere felice di averci incontrato, ci ha riconosciuti come interlocutori fondamentali e ha accolto la richiesta di rappresentanza nell'ottica di dibattito costruttivo.
E cosa doveva fare?? Darvi un calcio nel culo??
Ha anche dichiarato di voler accogliere le proposte di rendere democratico il processo di partecipazione al lavoro della commissione, pubblicando su un wiki i resoconti degli incontri, le registrazioni audio o video e le proposte; di organizzare per la commissione le audizioni di personalità del mondo copyleft come Lawrence Lessig, Richard Stallman, Bruce Perens e di altri ospiti che saranno presenti a eventi in programma per i prossimi mesi.
Sì presenta Pippo Baudo magari...
È stata accolta la richiesta di rappresentanza e quindi della possibilità di mettere in discussione le proposte che portiamo in un'ottica di dibattito costruttivo.
Ecco, questo è buon politichese, bravi. Qui dibattiamo sempre... non arriviamo mai a capo di nulla ma il dibattito è garantito.
Le nostre proposte:
Era ora!
Maggiore potere contrattuale degli autori nei confronti degli editori/produttori Definizione, da parte della Siae e del Ministero dei beni culturali, di linee guida e trattamenti economici minimi da inserire, inderogabilmente, nei contratti tra autori ed editori e/o produttori, al fine di bilanciare il minor potere contrattuale degli autori nei confronti degli editori e/o produttori.
Quegli "e/o" mi esaltano. Non capisco cosa sarebbero questi trattamenti economici minimi ma per quanto riguarda le linee guida senz'altro le faremo. Abbiamo un gran bisogno di linee guida.
Durata del Copyright Ormai è evidente che la durata del copyright è troppo estesa rispetto alle dinamiche del mercato del XXI secolo:
Sì, vallo a dire a un editore... ma anche a un autore!
una sua riduzione dunque è non solo auspicabile ma doverosa. Purtuttavia sussiste la consapevolezza che si tratta di un processo di riforma necessitante di un respiro sovranazionale, essendo la materia ormai regolata nei suoi principi fondanti da disposizioni che trascendono i singoli Stati. Occorre, dunque, farsi promotori di una linea di indirizzo...
Sulla linea di indirizzo sono d'accordo, abbiamo un gran bisogno di linee di indirizzo.
... volta a conseguire la riduzione dell'imposizione automatica del copyright (tutela passiva) a 14 anni per tutte le opere ad eccezione: - delle opere che richiedono grossi investimenti (film, enciclopedie ecc.), a cui sarà permessa un'eventuale estensione gratuita a 28 anni (tutela attiva); - delle opere strumentali soggette a frequente revisione come il software, (l'hardware, ) la documentazione tecnica, i manuali scolastici, i saggi ecc. a cui è consentita la tutela per un massimo di 3 anni per ogni versione rilasciata, senza possibilità di ulteriori estensioni; i diritti sulla versione precedente decadono e l'opera diventa di pubblico dominio. Allo scadere di tali termini, il rinnovo dei diritti d'autore avrà luogo esclusivamente dietro pagamento di una tassa fissa e non trascurabile, calcolata annualmente sulla base della stima dei costi di gestione. In ogni caso la durata dei diritti d'autore (tutela attiva + tutela passiva) non potrà superare i 50 anni. L'obiettivo è disincentivare la pratica diffusa di bloccare la diffusione di un prodotto tutelato da copyright senza peraltro utilizzarlo a fini economici.
14, 28, 3... questi me li gioco al lotto... mmmh... con quel che guadagno posso fare anche a meno di giocarli eh eh.
Decadimento del copyright È necessario prevedere ipotesi di decadimento automatico dalla tutela autoriale, finanche nel più ristretto termine iniziale di cui al punto precedente, in caso di mancata effettiva fruizione dei diritti riconosciuti e di altre situazioni di abuso. Dovrebbe anche essere fatto obbligo agli autori di rendersi reperibili per la gestione del copyright, pena il decadimento del diritto (troppi libri non possono essere ristampati semplicemente perché l'autore non è rintracciabile). - Adozione del Public Domain Enhancement Act proposto da Lawrence Lessig; - il permesso di libera copia, diffusione ed esecuzione (non di modifica) per fini non commerciali delle opere non più reperibili da almeno 24 ore (ad esempio telegiornali e trasmissioni televisive ecc.), non più in commercio da almeno 24 ore (ad esempio quotidiani) o fuori catalogo da almeno 7 giorni (ad esempio riviste, libri, videocassette, dvd ecc.), anche se ancora protette da diritto d'autore, fatti salvi il riconoscimento della paternità dell'opera e gli altri diritti morali; - il permesso di libera copia, diffusione, esecuzione e modifica, anche per fini commerciali, secondo i termini del pubblico dominio, delle opere non più in commercio o fuori catalogo da almeno 1 anno, anche se ancora protette da diritto d'autore, fatti salvi il riconoscimento della paternità dell'opera e gli altri diritti morali.
State delirando... che cos'è sto casino qui? 24 ore? Chi ce l'ha il cronometro?? E poi una notizia del giorno dopo a chi serve? Il giornalaio ve lo regala il giornale del giorno prima! E comunque tutto è sempre reperibile e tutto è sempre in commercio, quindi...
Watermarking I sistemi di watermarking sono utilizzabili a fini di sorveglianza e spionaggio ai danni di persone innocenti e come tali andrebbero vietati.
Avevo un orologio "Watermartkig"... no, forse mi ricordo male... come si chiamava... ? Comunque che cosa c'entra lo spionaggio col diritto d'autore??
Peer-to-peer (p2p) Se è possibile trasmettere musica e film via radio e via tv semplicemente pagando una quota alla SIAE, deve anche essere possibile diffondere questi stessi materiali su Internet e reti intranet, ad esempio via IPTV, IP Radio e soprattutto via sistemi P2P pagando una cifra equa alla SIAE.
Certo, pagando si può fare tutto. Io pagando sono stato eletto, pensate un po'.
L'idea delle ADSL dotate di "diritto di download incluso nel canone" è, di fatto, una estensione del principio già esistente anche se, dati gli elevati costi nazionali delle ADSL, si preferirebbe un abbonamento a parte da riscuotere, alla stregua, ma non nell'importo, del canone televisivo, direttamente dalla SIAE (questo per evitare episodi tipo Peppermint).
Naturalmente tale "canone" dovrebbe essere differenziato in base all'utilizzo a fini (prevalentemente) commerciali o (prevalentemente) no profit.
Sì, anche qui c'è uno che va casa per casa a vedere la prevalenza del fine?
Tuttavia, va anche riconosciuto esplicitamente il diritto dell'utente di fare uso di una qualunque tecnologia e di non essere perseguitato o discriminato per questa sua scelta, visto che su una rete P2P si può condividere materiale NON coperto da copyright.
Sì infatti quelli che scaricano legalmente sono tantissimi. Ma fatemi il piacere!
Non si può equiparare il file sharing al furto.
Questo lo dite voi. Chiedete agli autori quale tipo di reato pensano che commettano quelli che scaricano i loro lavori illegalmente.
Una chiara ed esplicita depenalizzazione del reato è assolutamente necessaria.
Sì, e poi si mette a scaricare anche mia nonna. Bella la vita eh?
Anche l'illecito amministrativo è poco sostenibile e poco gestibile al giorno d'oggi. Crediamo che sia tempo di parlare di semplici "multe" per il P2P nello stesso modo in cui si parla di multe per divieto di sosta. Ogni eccesso di repressione su questi temi serve solo ad esasperare la tensione tra clienti/cittadini e aziende/forze dell'ordine.
Serve a far capire alle persone che stanno ledendo i diritti altrui.
Una conseguenza ovvia di quanto appena detto a proposito del P2P è la necessità di prevedere dei contratti collettivi tra detentore/gestore dei diritti e associazioni/cooperative di consumatori. Un club di musicofili deve poter sottoscrivere un contratto adeguato alle sue esigenze con SIAE o chi per essa. Una cooperativa di consumatori deve poter creare un suo circuito multimediale per i soci, esattamente come crea un suo ipermercato di prodotti fisici.
Sì e poi tutti al club o alla cooperativa... bella la vita eh?
Neutralità della Rete Stabilire che i provider non possono e non devono intervenire sull'uso che i cittadini fanno della rete. I sistemi P2P potranno anche essere sospetti e antipatici ma il cliente paga l'abbonamento anche per poter usare questo tipo di tecnologia e non deve essere discriminato per questa sua scelta. Ogni possibilità di intervento che viene lasciata agli ISP sul traffico di rete diventa un modo per influenzare l'andamento del mercato e per minare alla base il meccanismo della libera concorrenza. Come tale va accuratamente evitato.
Quindi un responsabile non deve esserci? Bella storia.
Siae Il ruolo di Siae e delle altre società di rappresentanza di autori, editori ed esecutori è sempre più cruciale per il mercato, ma la lentezza e incapacità di innovarsi e la fastidiosa parzialità, di cui sono spesso sospettati, sono un ostacolo al progresso. Occorre trasformare gli organismi dirigenti di questi enti in assemblee rappresentative degli interessi di tutti gli attori del mercato, compresi gli utenti/fruitori.
Ma è la società autori ed editori, cosa c'entrano i fruitori?
Soprattutto, è necessaria un'iniezione di democrazia e di controllo governativo in questi enti per garantire il rispetto dei piccoli autori e dei consumatori. Intendiamo dimostrare di essere degli interlocutori competenti, responsabili e rappresentativi, capaci di creare un collegamento tra i fruitori, gli autori che sposano la causa della condivisione della conoscenza e un interlocutore istituzionale che è mancato per anni.
Ah, se ve lo dite da soli!
Elenco pubblico online degli iscritti alla Siae e delle loro opere Il primo passo da compiere è la pubblicazione online dell'elenco degli iscritti alla Siae e alle altre collecting society nel mondo, liberamente e gratuitamente consultabile, come avviene negli Stati Uniti. Attualmente, avere la certezza della non iscrizione di un autore alla Siae è l'unica garanzia per i fruitori di poter usufruire di un'opera rilasciata sotto licenze con alcuni diritti riservati, senza incorrere in problemi legali; ma soprattutto sarebbe una garanzia per gli autori, poiché, facilitando agli esecutori l'ardua ricerca dei titoli delle opere, dei cognomi degli autori e compositori attraverso uno strumento di semplice e immediata consultazione, ridurrebbe il rischio di non percepire le royalty a causa di un banale errore di compilazione del borderò. Infatti basta una trascrizione errata perché l'equo compenso non venga attribuito a chi ne ha diritto e finisca nel cosiddetto calderone degli irripartibili, di cui un terzo va a premiare le canzoni sempreverdi, con oltre vent'anni di vita, e nulla è destinato agli autori meno fortunati, ai giovani, allo sviluppo della creatività nel nostro paese. Questo aspetto sta a cuore anche all'Associazione autori compositori e piccoli editori (Acep) che, nell'articolo 'Quali gli autori dei brani eseguiti?', in seguito alla sollecitazione di un lettore, dichiara di attendere da anni una banca dati dei brani tutelati, liberamente consultabile online: ci auguriamo che le procedure informatiche e legali, da adottare a tale riguardo, siano oramai in dirittura di arrivo e che presto sia attivo e disponibile questo ulteriore importante servizio. È assurdo che, attualmente, sia un privato (e non la Siae) a fornire uno degli archivi più forniti e attendibili: Hitparadeitalia.it
Stai a vedere che alle 3 di notte il gruppo di drogati che deve compilare il borderò si mette a verificare su Internet se il nome è corretto o meno... ma voi siete pazzi!
Modifica del regolamento e dello statuto Siae La Siae avrà mandato per riscuotere i proventi derivanti dalle utilizzazioni per scopi commerciali di opere rilasciate con licenze con alcuni diritti riservati. Il singolo autore o l'editore avranno comunque, nonostante il mandato alla Siae, la facoltà di autorizzare l'utilizzo dell'opera per scopi non commerciali, anche attraverso licenze. Per le utilizzazioni non commerciali nessun provento sarà percepito dalla Siae in nome e per conto dei mandatari.
Sì, anche qui c'è l'omino che verifica ogni volta se lo scopo è commerciale o meno? Ma lo sapete, voi che siete fuori dal mondo, che ci sono autori iscritti alla Siae che prima vogliono autogestirsi e poi vogliono i compensi? Ma lo sapete voi, che la fate tanto facile, quanti casini deve affrontare la Siae? Se tutte le persone fossero affidabili il sistema potrebbe anche funzionare, ma vuoi perché uno capisce male, vuoi perché l'altro cambia idea... la verità è che le cose sono molto più complicate di come sembrano a voi.
Venite qui con la lista della spesa e ci fate solo perdere del tempo! Io, tra l'altro, ho la partita che mi incomincia tra mezz'ora e devo stare qui a leggere la lista dei desideri del primo Pinco Pallino che passa. Povera Italia.
Gestione della terna autore/opera/licenza (registrazione opere) La diffusione di licenze "aperte" (Creative Commons e simili) subisce un sicuro rallentamento a causa del fatto che, per il consumatore, non esiste un modo semplice e attendibile di dimostrare che una certa opera è coperta da una di queste licenze. Il movimento CostoZero sta sviluppando un sistema web-based che permette di firmare digitalmente, registrare presso una terza parte, archiviare e pubblicare un'opera in formato digitale insieme alla sua licenza. In questo modo, l'utente finale può dimostrare alla SIAE che l'opera in suo possesso è coperta da licenza "aperta" semplicemente consultando il database sul web e confrontando le firme digitali. È un sistema che dovrebbe essere preso in considerazione.
Eh, se avessi capito che cazzo stai dicendo... poi un movimento che si chiama CostoZero è già poco serio in partenza perché tutto ha un costo e quindi o non esiste sto movimento o se esiste è una fregatura.
La tutela dei diritti d'autore tramite marca temporale e firma elettronica certificata è alla portata di tutti e il movimento CostoZero, a cui va riconosciuto il merito di aver diffuso questa pratica, fornice solo un'utile assistenza in merito.
Sì, alla portata di tutti, infatti tutti sanno che cos'è la firma elettronica certificata e la marca temporale!
In rete esistono numerosi archivi di opere sotto licenze con alcuni diritti riservati o di pubblico dominio e ne continuano a sorgere ogni giorno. Avere la certezza di sapere con esattezza la licenza con cui un autore ha rilasciato la propria opera è fondamentale, così come sapere se gli autori di un'opera sono iscritti alla Siae o ad altre collecting society. Solo un archivio online statale centralizzato e obbligatorio potrebbe risolvere questo problema.
Certo, certo: già non siamo capaci di fare portali decenti con milioni di euro figuriamoci un database statale centralizzato! :-D
Ma con chi pensate di averla a che fare??
Ampliamento e applicazione del concetto del fair use (utilizzo legittimo) Fermo restando il diritto dell'autore ad agire per il risarcimento del danno a fronte di un abusivo utilizzo commerciale dell'opera in danno dell'autore o dei suoi aventi causa, depenalizzazione dell'attività di utilizzo personale delle opere dell'ingegno da parte dei singoli quando tali utilizzazioni creino un danno economicamente trascurabile.
Sì, come al solito c'è l'omino che stabilisce quando il danno è economicamente trascurabile, oppure serve un giudice? E chi lo paga?
Diritti di copia a uso personale Appare indispensabile affermare il principio in forza del quale chiunque possieda legittimamente un'opera originale, la copia o la rappresentazione di un'opera, su qualunque supporto essa sia, ha il diritto di farne copie illimitate su qualunque supporto e in qualsiasi formato e dimensione, per proprio uso strettamente personale (ad esempio per fini di archiviazione o conservazione). Qualsiasi tentativo di limitazione di questa libertà fondamentale, attraverso qualunque mezzo, è considerato illegale. A mero titolo esemplificativo, una volta acquistata la copia originale di un cd, dovrebbe essere sempre tecnicamente possibile e lecito convertirne i brani sia in formato mp3 che su musicassetta per ascoltarli su un qualsiasi lettore. Lo stesso ragionamento vale per la conversione di un film da vhs a dvd, o in un file digitale, per rivederlo comunque tra anni sullo schermo del proprio computer.
Dai, copiamo tutto allora. Poi tanto le copie restano personali vero? Ma non scherziamo!
Diritto di prestito gratuito È sempre consentito il prestito gratuito di una o più copie di un'opera di cui si è in legittimo possesso.
Sì, ma siccome la copia non va fatta, voglio vedere se poi il prestito è così interessante.
Diritto di noleggio a pagamento Agli esercizi commerciali autorizzati è sempre consentito il noleggio a pagamento di una o più copie di un'opera di cui sono in legittimo possesso, purché trascorsi 90 giorni dalla pubblicazione dell'edizione in oggetto e nel rispetto dei diritti morali e di utilizzazione economica dell'autore.
Ma lasciateli stare i commercianti, hanno già abbastanza problemi.
Esecuzione in ambito familiare o amicale Sarebbe opportuno esplicitare un concetto di "esecuzione in ambito familiare od amicale", e quindi non soggetta a Siae, ovverosia quell'esecuzione o rappresentazione cui assiste un numero limitato di spettatori, a titolo gratuito e l'ambiente è adeguatamente confinato (chiuso). Questo permetterebbe, tra l'altro, di vedere un film o di ascoltare musica durante feste e piccole manifestazioni semi-private senza bisogno di altre autorizzazioni.
Ma qualche ispettore della Siae è mai venuto in casa tua a chiederti i compensi?
Opere derivate Le norme attuali proteggono non solo l'opera in sé ma anche qualsivoglia suo adattamento o "manipolazione". Sarebbe, al contrario, opportuno limitare strettamente la protezione delle opere alla loro forma originale ed alle traduzioni linguistiche. Gli altri tipi di riutilizzo (abstract, sommari, parodie, rimaneggiamenti, riarrangiamenti musicali, etc.) dovrebbero essere esplicitamente liberalizzati. Questo promuoverebbe una azione globale di "digestione" e restituzione delle opere senza peraltro intaccare il prodotto originale ed il suo specifico mercato.
Ma che ideona! Così poi basta rimaneggiare e ben venuti in paradiso! Davvero geniale. Chissà gli autori come sono contenti di una proposta del genere.
Libertà per fini di divulgazione, educativi o enciclopedici Vista la esplicita protezione che la nostra legislazione offre alle biblioteche, quali "archivi della conoscenza e della cultura nazionale", sarebbe opportuno prevedere specifiche ipotesi di utilizzazioni libere di opere protette onde consentire alle biblioteche di funzionare correttamente. Del resto non è sostenibile che le poche centinaia di biblioteche italiane rappresentino una minaccia per il mercato multimediale, nè può considerarsi la loro attività come antagonista rispetto all'uso commerciale. Occorre consentire la libera utilizzazione di opere protette a fini educativi da parte delle scuole e delle università (anche sul web, nei corsi di e-learning, se l'accesso è consentito solo agli studenti). Ovviamente, conferenze, meeting ed altre attività culturali pubbliche dovrebbero essere considerate "attività educative", almeno nei limiti in cui l'esecuzione avviene in un ambiente confinato, l'accesso non è a pagamento (cioè non c'è fine di lucro legato direttamente all'esecuzione) e c'è un relatore che commenta l'opera.
Ma Folena, il travestito ed altra gente han già proposto un Ddl... prima li osannate e poi, quando finalmente fanno qualcosa, gli sputate addosso... non vi sta bene mai niente; però poi quando proponete voi le stronzate allora bisogna starvi a sentire altrimenti il consumatore non è considerato! Complimenti!
Diritto di Panorama Andrebbe meglio esplicitato, nell'attuale impianto legislativo, che ciò che avviene in pubblico, come una festa di paese, o che è normalmente visibile al pubblico, come un palazzo, è di pubblico dominio e la sua immagine è sempre liberamente utilizzabile. Pretendere di imporre una qualunque forma di protezione /commerciale/ su immagini che chiunque può raccogliere è semplicemente assurdo.
Si fa presto a dire assurdo.
Diritto di Cronaca La legge attuale già prevede una forma accettabile di Diritto di Cronaca che permette, ad esempio, di citare articoli altrui a fini giornalistici. Non crediamo siano necessarie modifiche sostanziali su questo punto. Auspichiamo non vengano attuate modifiche peggiorative.
Ma allora stai zitto!
Limitazione dei Digital rights/restrictions management (Drm) e Trusted computing I Drm e il Trusted computing rappresentano, per tutti noi fruitori, un insormontabile ostacolo tecnico nel far valere i nostri legittimi diritti di fair use. Basterebbe affermare il principio che è considerato illegale qualsiasi tentativo di limitazione, diretta o indiretta e attraverso qualunque mezzo, dei diritti di fair use, di rispetto bilaterale dei termini di una licenza e di fruizione delle opere che sono o che, scaduta la tutela autoriale, diverranno di pubblico dominio.
Un insormontabile ostacolo tecnico che però non fa male a nessuno, visto che puoi fare a meno di comprare pc e cd con certe funzionalità. Ci sarà sempre qualcuno pronto a darti quello che vuoi, se lo paghi.
Il presente documento che s'intende quale base di discussione...
Ma andate a discutere con chi ha del tempo da perdere o con chi è costretto a perdere del tempo con voi per non fare la figura dell'illiberale. Io vado alla partita.
Driin, driin, driin... (telefono)
Pronto? Buon giorno Professor Gambino, come sta? Sì, ho letto e mi sembrano certamente proposte interessanti a cui dare l'opportuno rilievo. Come sa il mio partito ha sempre dimostrato completà disponibilità per la trattativa con i consumatori. Contatto io i rappresentanti di queste associazioni? Va bene. Allora li contatto subito. Grazie Professore, ci vediamo in commissione.
Che gran rottura di palle...
venerdì, ottobre 05, 2007
Digital divide in calo, economic divide stabile
Si trovano in condizioni di povertà l'11,1% delle famiglie italiane, ossia 7.537.000 persone. Lo rileva l'Istat nel rapporto sulla povertà relativa in Italia nel 2006. Il valore è rimasto stabile rispetto al 2005. L'Istat sottolinea che da quattro anni la povertà è "sostanzialmente stabile". Il fenomeno si concentra soprattutto al Sud, dove risiede il 65% delle famiglie povere.
Si parla spesso di digital divide, ma quasi nessuno nomina l'economic divide.
Sembra che la carenza di fibra ottica sia un male peggiore della carenza di fibre alimentari.
Si parla spesso di digital divide, ma quasi nessuno nomina l'economic divide.
Sembra che la carenza di fibra ottica sia un male peggiore della carenza di fibre alimentari.
mercoledì, ottobre 03, 2007
I rivoluzionari di oggi: i reazionari di ieri
Nel 1885 Lysander Spooner scrisse The Law of Intellectual Property, il cui capitolo secondo è dedicato a smontare le teorie di chi sostiene che non esistono diritti di proprietà sulle idee.
E' interessante notare che:
1. oggi si continua a sostenere l'inesistenza della proprietà intellettuale con le stesse argomentazioni di oltre 120 anni fa (avete presente com'era il mondo 120 anni fa?);
2. chi oggi sostiene l'inesistenza della proprietà intellettuale è considerato un rivoluzionario ed un utopista (quindi si è completamente ribaltata la prospettiva, perché tutto si può dire di Spooner fuorché non fosse un Rivoluzionario ed un Utopista);
3. oggi le argomentazioni utilizzate da chi sostiene l'inesistenza della proprietà intellettuale sembrano nuove mentre 120 anni fa erano considerate già vecchie;
4. gli odierni "rivoluzionari della conoscenza" sono soliti prendere come modello le parole di uno schivista e guerrafondaio della peggior specie [1], Thomas Jefferson, considerandolo un grande democratico (come ben spiega, tra gli altri, Carlo Stagnaro, Thomas Jefferson, nella Dichiarazione d’Indipendenza americana – di cui fu l’unico autore – parla anche di ricerca della felicità. Con ciò non intende naturalmente dire che ciascuno abbia diritto a essere felice ma, appunto, a perseguire la soddisfazione dei propri desideri come meglio crede: se avesse scritto che ognuno ha diritto alla felicità, egli avrebbe vincolato i Governi americani a fornire una determinazione quantitativa del termine felicità, dando così avvio a pratiche di pianificazione economica e sociale distruttrici di un’intera nazione. Ma Jefferson […] ha utilizzato una terminologia ben precisa, parlando di ricerca della felicità; e con ciò ha inteso affermare che ogni uomo deve essere libero di scegliere il proprio destino e di indirizzarlo secondo la propria volontà. Per poter far questo egli deve vedere rispettato e tutelato il diritto di proprietà, base imprescindibile di qualsiasi costruzione giuridica che non abbia la pretesa di sovvertire i dettami della legge naturale e l’umanità stessa. La prima condizione necessaria per tutelare la proprietà privata (condizione che a qualcuno potrà anche sembrare tautologica) è non violarla. Sarà anche una tautologia, ma è quello che quotidianamente fanno gli Stati: con la pretesa di proteggere il cittadino e i suoi averi e di garantirgli una vita serena (compiti che, oltre ad essere del tutto arbitrari, vengono svolti nel peggiore dei modi) lo Stato esige dal cittadino stesso un compenso, che si concretizza nella tassazione. Come ha ben notato il polemista anarchico americano del secolo scorso Lysander Spooner lo Stato si comporta al pari di un criminale che, con la minaccia e la violenza, estorce al malcapitato tutti o parte dei suoi averi, senza avere neppure la dignità di riconoscersi un delinquente, ma anzi volendo convincere il meschino di essere al suo servizio.).
Insomma, in questi 120 anni tutto sembra essersi capovolto. C'è da dire che lo statalismo, anche nella forma comunista (leggi, ad esempio, cosa dice Wikipedia), ha educato buona parte dell'umanità a vedere nel gruppo la sostituzione dell'io (anche come mortificazione del genio) e a vedere nello Stato la sostituzione del gruppo, per cui oggi appare inevitabile cercare un referente istituzionale per cambiare la legge sul diritto d'autore, quando in realtà, se il Legislatore farà qualcosa di positivo in questo campo, così fortemente condizionato dagli interessi economici di chi detiene a livello mondiale il potere nei commerci, lo farà cedendo davanti a fenomeni sociali di natura individualistica come il p2p illegale (alias pirateria): consuetudo contra legem che, lentamente ma inesorabilmente, diventa legge attraverso una sorta di "rivoluzione privata" che un organismo poderoso ma lento come lo Stato non può arrestare (sembra di vedere un elefante circondato da 60 milioni di topolini).
[1] Dall'intervista di Scarichiamoli! a Wu Ming:
Molti ricordano Thomas Jefferson per questa frase: Chi riceve un'idea da me, ricava conoscenza senza diminuire la mia; come chi accende la sua candela con la mia riceve luce senza lasciarmi al buio. Pochi lo ricordano per avere dato inizio a quello scontro anglo-arabo di cui ancora oggi il mondo paga le conseguenze.
Completiamo la frase: gli schiavi che davano la forza-lavoro a Jefferson arricchivano lui e si massacravano di corvées fino alla consunzione, in cambio di un tozzo di pane e una pacca sulla spalla. Non c'è da sorprendersi del fatto che scapparono quasi tutti per arruolarsi nell'esercito inglese. A Londra la schiavitù era già in via di abolizione, gradualmente sarebbe stata abolita in tutto l'Impero, decenni prima che succedesse nel Paese fondato da Jefferson e soci. Come fa notare Simon Schama, se guardiamo la rivoluzione americana dal punto di vista del nero, il rapporto oppressi-oppressori si rovescia del tutto. Nella Dichiarazione d'indipendenza c'è scritto: Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti; che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità. Gli schiavi di Jefferson presero in parola il loro padrone, si dileguarono e alla prima occasione gli spararono addosso.
E' interessante notare che:
1. oggi si continua a sostenere l'inesistenza della proprietà intellettuale con le stesse argomentazioni di oltre 120 anni fa (avete presente com'era il mondo 120 anni fa?);
2. chi oggi sostiene l'inesistenza della proprietà intellettuale è considerato un rivoluzionario ed un utopista (quindi si è completamente ribaltata la prospettiva, perché tutto si può dire di Spooner fuorché non fosse un Rivoluzionario ed un Utopista);
3. oggi le argomentazioni utilizzate da chi sostiene l'inesistenza della proprietà intellettuale sembrano nuove mentre 120 anni fa erano considerate già vecchie;
4. gli odierni "rivoluzionari della conoscenza" sono soliti prendere come modello le parole di uno schivista e guerrafondaio della peggior specie [1], Thomas Jefferson, considerandolo un grande democratico (come ben spiega, tra gli altri, Carlo Stagnaro, Thomas Jefferson, nella Dichiarazione d’Indipendenza americana – di cui fu l’unico autore – parla anche di ricerca della felicità. Con ciò non intende naturalmente dire che ciascuno abbia diritto a essere felice ma, appunto, a perseguire la soddisfazione dei propri desideri come meglio crede: se avesse scritto che ognuno ha diritto alla felicità, egli avrebbe vincolato i Governi americani a fornire una determinazione quantitativa del termine felicità, dando così avvio a pratiche di pianificazione economica e sociale distruttrici di un’intera nazione. Ma Jefferson […] ha utilizzato una terminologia ben precisa, parlando di ricerca della felicità; e con ciò ha inteso affermare che ogni uomo deve essere libero di scegliere il proprio destino e di indirizzarlo secondo la propria volontà. Per poter far questo egli deve vedere rispettato e tutelato il diritto di proprietà, base imprescindibile di qualsiasi costruzione giuridica che non abbia la pretesa di sovvertire i dettami della legge naturale e l’umanità stessa. La prima condizione necessaria per tutelare la proprietà privata (condizione che a qualcuno potrà anche sembrare tautologica) è non violarla. Sarà anche una tautologia, ma è quello che quotidianamente fanno gli Stati: con la pretesa di proteggere il cittadino e i suoi averi e di garantirgli una vita serena (compiti che, oltre ad essere del tutto arbitrari, vengono svolti nel peggiore dei modi) lo Stato esige dal cittadino stesso un compenso, che si concretizza nella tassazione. Come ha ben notato il polemista anarchico americano del secolo scorso Lysander Spooner lo Stato si comporta al pari di un criminale che, con la minaccia e la violenza, estorce al malcapitato tutti o parte dei suoi averi, senza avere neppure la dignità di riconoscersi un delinquente, ma anzi volendo convincere il meschino di essere al suo servizio.).
Insomma, in questi 120 anni tutto sembra essersi capovolto. C'è da dire che lo statalismo, anche nella forma comunista (leggi, ad esempio, cosa dice Wikipedia), ha educato buona parte dell'umanità a vedere nel gruppo la sostituzione dell'io (anche come mortificazione del genio) e a vedere nello Stato la sostituzione del gruppo, per cui oggi appare inevitabile cercare un referente istituzionale per cambiare la legge sul diritto d'autore, quando in realtà, se il Legislatore farà qualcosa di positivo in questo campo, così fortemente condizionato dagli interessi economici di chi detiene a livello mondiale il potere nei commerci, lo farà cedendo davanti a fenomeni sociali di natura individualistica come il p2p illegale (alias pirateria): consuetudo contra legem che, lentamente ma inesorabilmente, diventa legge attraverso una sorta di "rivoluzione privata" che un organismo poderoso ma lento come lo Stato non può arrestare (sembra di vedere un elefante circondato da 60 milioni di topolini).
[1] Dall'intervista di Scarichiamoli! a Wu Ming:
Molti ricordano Thomas Jefferson per questa frase: Chi riceve un'idea da me, ricava conoscenza senza diminuire la mia; come chi accende la sua candela con la mia riceve luce senza lasciarmi al buio. Pochi lo ricordano per avere dato inizio a quello scontro anglo-arabo di cui ancora oggi il mondo paga le conseguenze.
Completiamo la frase: gli schiavi che davano la forza-lavoro a Jefferson arricchivano lui e si massacravano di corvées fino alla consunzione, in cambio di un tozzo di pane e una pacca sulla spalla. Non c'è da sorprendersi del fatto che scapparono quasi tutti per arruolarsi nell'esercito inglese. A Londra la schiavitù era già in via di abolizione, gradualmente sarebbe stata abolita in tutto l'Impero, decenni prima che succedesse nel Paese fondato da Jefferson e soci. Come fa notare Simon Schama, se guardiamo la rivoluzione americana dal punto di vista del nero, il rapporto oppressi-oppressori si rovescia del tutto. Nella Dichiarazione d'indipendenza c'è scritto: Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per se stesse evidenti; che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono dotati dal loro creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca delle Felicità. Gli schiavi di Jefferson presero in parola il loro padrone, si dileguarono e alla prima occasione gli spararono addosso.
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