giovedì, agosto 23, 2007

Creative Commons: un punto da riscrivere

Da qualche settimana Creative Commons Italia ha pubblicato la nuova bozza della licenza 3.0 affinché, se necessario, possano essere apportate correzioni al testo. Si chiede, tra le altre cose, di segnalare inesattezze concettuali. Come ho avuto modo di dire in lista cc-it, mi pare che le inesattezze siano sempre le stesse (insomma, quelle già segnalate da anni e mai recepite).

In particolare, c'è un punto della licenza che può generare pericolosi equivoci:
il licenziante - dicono, al fine di evitare dubbi (e questo rende il tutto abbastanza paradossale), le tre licenze non commerciali - può riservarsi il diritto di riscuotere compensi... per il tramite di un ente di gestione collettiva (ad es. SIAE).

Ma come può il licenziante riservarsi tale diritto se quest'ultimo può essere esercitato soltanto dagli iscritti alla
SIAE e se gli iscritti alla SIAE, per i motivi che ora vedremo, non possono utilizzare le licenze CC?

L'art. 46 del
Regolamento Generale SIAE dice, chiaramente, che è vietato all'associato, quanto al territorio ed ai diritti per i quali la Società ha competenza in relazione al mandato conferitole, di rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, anche se a titolo gratuito (cioè, ad esempio, utilizzare le licenze creative commons).

L'art. 10 reg. cit. precisa che l'iscritto
ha l'obbligo di dichiarare tempestivamente tutte le opere destinate alla pubblica utilizzazione sulle quali abbia o acquisti diritti.

Tuttavia, in base allo stesso art. 10, l'iscritto ha facoltà di limitare il mandato a determinati territori e di escludere uno o più diritti di utilizzazione economica.

Queste (nuove) eccezioni, però, non spostano di una virgola il problema dell'incompatibilità tra licenza CC e mandao SIAE, perché:
a) la licenza CC non prevede la concessione di diritti relativamente a un territorio determinato;
b) il mandato SIAE non può riguardare opere determinate ma riguarda TUTTO il repertorio (destinato alla pubblica utilizzazione) dell'iscritto;
c) anche la licenza CC più restrittiva tratta praticamente tutti i diritti oggetto del mandato SIAE.

Dunque:
a) non è possibile, ad esempio, utilizzare la licenza CC in Piemonte e dare mandato alla SIAE nelle altre regioni;
b) non è possibile licenziare sotto CC alcune opere e dare mandato alla SIAE relativamente a tutte le altre;
c) o si dà mandato a SIAE o si utilizza la licenza CC.

Pertanto, l'iscritto alla SIAE forse oggi può utilizzare licenze open content compatibili con le suddette eccezioni, certamente non può utilizzare le licenze creative commons.

Non può utilizzarle nemmeno sulla base dell'art. 11 reg. cit, il quale prevede che l'associato, chiedendo un permesso a SIAE, ha la facoltà di escludere dal mandato i diritti di riproduzione e comunicazione al pubblico limitatamente alle utilizzazioni su reti telematiche e di telefonia mobile o analoghe forme di fruizione delle opere: infatti, le licenze CC "seguono" l'opera ovunque e in qualsiasi forma essa si presenti, non consentendo di limitare i permessi accordati a media determinati => non è possibile, ad esempio, licenziare sotto CC un'opera scaricabile da Internet e contemporaneamente dare mandato alla SIAE relativamente alla stessa opera distribuita nei negozi.

Cosa accade se l'iscritto utilizza una licenza CC e dunque viola, sulla base dell'art. 46 cit., il regolamento SIAE?

Nel
Regolamento Generale SIAE le sanzioni cui possono andare incontro gli iscritti sono ben specificate (art. 26 e ss.):
all'associato che contravvenga a disposizioni statutarie o regolamentari sono inflitte le sanzioni seguenti, fatta salva ogni altra azione civile o penale: il richiamo, la pena pecuniaria, la radiazione.

Per concludere: se l'iscritto vuole rilasciare direttamente permessi di utilizzazione, deve valersi di un'eccezione che escluda il mandato SIAE.
Questo significa che, quand'anche la licenza CC fosse una licenza compatibile con le suddette eccezioni, il licenziante non potrebbe riscuotere i compensi attraverso SIAE:
la compatibilità, laddove può esistere, esiste sulla base di un'esclusione reciproca tra licenza e mandato, non certo sulla base di una "convivenza" grazie alla quale sia possibile utilizzare una licenza libera e al tempo stesso riscuotere i compensi tramite SIAE (QUESTO E' CIO' CHE DICE LA LICENZA CC: questo è ciò che può generare, nel licenziante, la convinzione di poter utilizzare una licenza CC e al tempo stesso conferire mandato a SIAE; questo è ciò che può esporre l'inconsapevole licenziante-iscritto alle sanzioni di cui abbiamo parlato).

4 commenti:

Anonimo ha detto...

E SEI UN GRANDE. GRAZIE!

Marco Scialdone ha detto...

Una sintesi perfetta! Speriamo che venga recepita ;-)

Complimenti!

Fabio Ranghiero ha detto...

Il compenso non riguarda solo il diritto d'autore. Io chiedo un compenso quando mi viene commissionata un'opera. Riscuoto e sono a posto.
La siae è concessionaria per quel che riguarda i diritti d'autore (cioè li incassa per i suoi iscritti in regime di monopolio) .

Ciao!

Fabio Ranghiero ha detto...

Ho riletto meglio per alcuni dubbi che (giustamente) avevo. Il problema che poi è l'opposto....errore mio, giusta osservazione tua.
Resta il fatto che CC e Siae sono incompatibili, dovrebbe essere chiaro.