Art. 50-bis.
(Repressione di attività di apologia o istigazione a delinquere compiuta a mezzo internet)
1. Quando si procede per delitti di istigazione a delinquere o a disobbedire alle leggi, ovvero per delitti di apologia di reato, previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali, e sussistono concreti elementi che consentano di ritenere che alcuno compia detta attività di apologia o di istigazione in via telematica sulla rete internet, il Ministro dell’interno, in seguito a comunicazione dell’autorità giudiziaria, può disporre con proprio decreto l’interruzione della attività indicata, ordinando ai fornitori di connettività alla rete internet di utilizzare gli appositi strumenti di filtraggio necessari a tal fine.
Io qui leggo: quando sono in corso indagini per taluni delitti (mi pare superfluo precisare previsti dal codice penale o da altre disposizioni penali: se sono delitti... ) e sussistono concreti elementi (elementi concreti... astrattamente descritti) sulla base dei quali il pm e/o il gip ritengono che Mr X sta commettendo un certo reato, il pm o il gip avvisa il Ministro dell'interno, che valuta se ordinare o meno ai fornitori di connettività di impedire il perpetuarsi del crimine in oggetto attraverso un'operazione di filtraggio (filtri analoghi a quelli descritti qui).
Probabilmente, l'emendamento nasce dall'impossibilità di sottoporre a sequestro preventivo siti su server esteri e mira a rendere irraggiungibili dall'Italia i siti suddetti, così come già vengono resi irraggiungibili siti pedopornografici (o inneggianti alla pedofilia), siti di gioco d'azzardo, siti di filesharing... se avete memoria, non vi serviranno ulteriori esempi.
Portali come YouTube e Facebook non verranno chiusi: sarà sufficiente e certamente più efficace una comunicazione dell'autorità perché la pagina dell'utente Mr X o i file che ha caricato vengano rimossi (come da prassi odierna).
C'è chi ha visto nell'emendamento un equivalente della norma di cui al terzo comma dell'art. 14 del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70:
Art. 14 (Responsabilità nell'attività di semplice trasporto - Mere conduit)
[...]
3. L'autorità giudiziaria o quella amministrativa avente funzioni di vigilanza può esigere anche in via d'urgenza, che il prestatore, nell'esercizio delle attività di cui al comma 2, impedisca o ponga fine alle violazioni commesse.
E' una fattispecie generica (riguarda non specificati delitti, contravvenzioni, illeciti amministrativi) recepita negli Stati dell'UE: in essa è difficile ricomprendere quella dell'art. 50-bis (rapporto genus/species), principalmente perché quest'ultimo consente all'esecutivo (non alla magistratura) di ordinare l'interruzione dell'attività criminosa.L'art. 14 cit. si presta ad essere il "genitore" di tanti altri "fratellastri" dell'art. 50-bis, ma è meno pericoloso; ciò che deve essere sottolineato dell'emendamento D'Alia è il potere che attribuisce all'esecutivo. Ad esempio, il Ministro, membro del Governo, potrebbe scegliere di non filtrare un sito che istiga a diffamare un membro dell'opposizione, semplicemente perché ritiene vere certe affermazioni; al contrario, potrebbe ordinare di filtrare un sito che, a suo giudizio, istiga a diffamare un membro della maggioranza).
Un membro del Governo con un ruolo così delicato dal punto di vista della giustizia penale interna non si era mai visto prima.
Morale: non sono in gioco i commentini che scrivete su questo o quel blog, ma qualcosa di molto più prezioso: la democrazia, la divisione dei poteri.