Punto Informatico riporta un comunicato di Scarichiamoli! riguardante italia.it ed internetculturale.it, che ha cessato di essere un (inutile) metamotore di ricerca di opere di pubblico dominio per diventare, in nome della diffusione della conoscenza in rete (tale è lo scopo dichiarato), un sito di e-commerce. Eh!?!? 8-()
martedì, gennaio 22, 2008
sabato, gennaio 19, 2008
Verisong vs Copyzero on-line
Ricordate verisong.com? Ne parlammo qui: un servizio commerciale per la tutela del diritto d'autore attraverso la marcatura temporale. Ha chiuso. E che fine hanno fatto i brani registrati su verisong.com? Spariti. E gli autori degli stessi? Presumibilmente adirati (anche perché il servizio aveva dei costi abbastanza elevati e una "copertura" assai limitata nel tempo: 1 anno). Questo accade quando si copiano le idee altrui senza avere capito il motivo del loro successo. Copyrero on-line vive grazie a un gruppo di volontari ed utilizza uno standard (per cui sarà sempre possibile, anche autonomamente, estendere, indefinitamente, il periodo di validità della marca temporale). Come dissi in quel post, Copyzero ha ucciso (quantomeno in Italia) questo tipo di mercato ancor prima della sua nascita. Evidentemente non mi sbagliavo.
CCZero vs CopyZero
CCZero è una nuova licenza, anzi, un nuovo protocollo by Creative Commons. La novità sostanziale è la possibilità di indicare nome dell'autore e titolo dell'opera all'interno della nota di copyright. Una novità per Creative Commons, che probabilmente verrà estesa a tutte le licenze CC, ma non una novità in assoluto. Resta, però, tra i vari problemi, quello di associare con certezza autore, opera e licenza. La politica dell'URI, da sempre utilizzata da Creative Commons, non mi pare che risolva la questione, mentre le licenze CopyZero X, grazie all'indicazione del digest sha-1 e alla possibilità, per l'autore, di utilizzare uno strumento come Javasign per firmare la licenza, non lasciano spazio a pericolosi equivoci. Potrò sembrare di parte ed esagerato, ma credo che il sistema proposto da CopyZero rappresenti, oggi, la migliore soluzione per il licensing autorale.
venerdì, gennaio 18, 2008
"Grande!"
Questo è stato il commento della redazione di degradarte, che ha subito pubblicato l'opera 1bis sul sito degradarte.org
giovedì, gennaio 17, 2008
L'ennesima tesi di laurea...
L'ennesima tesi (sul web 2.0) che tratta delle licenze Copyzero X. Costa 30 euro. Troppo per uno come me, che per la diffusione della conoscenza ha sempre adottato la politica del costo zero. Penso che contatterò l'autore e gli dirò se mi invia gratuitamente il capitolo che mi interessa. In fondo, se io non fossi mai esistito, quel capitolo lui non l'avrebbe mai scritto. Vi pare un ragionamento abbastanza persuasivo? :-) Vi faccio sapere.
BCNL iforma
Gentile utente,
La iformiamo che il servizio è stato ripristinato e pertanto può accedere nuovamente al portale di sua competenza.
Cordiali Saluti
Help Desk BCNL
lunedì, gennaio 14, 2008
In nome del degrado 2
Con questo post voglio descrivere un poco lo stato di degrado delle libere utilizazioni e ribadire che si è persa un'occasione per fare chiarezza su molti punti ambigui, talmente ambigui da permettere le interpretazioni più diverse, a discapito di quella determinatezza che sarebbe la prima vera garanzia per i "liberi utilizzatori".
Art. 70 LdA
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
Incominciamo con:
RIASSUNTO, CITAZIONE e RIPRODUZIONE.
IL RIASSUNTO: esposizione sintetica e sommaria dei concetti fondamentali di uno scritto, di un discorso, di una trattazione, ecc., o, anche, descrizione per sommi capi, resoconto sintetico di un fatto, un evento, ecc.
Con il termine "riassunto" ci riferiamo quindi al linguaggio: si riassume, verbalmente o in forma scritta, un'opera dell'ingegno. In sostanza, si descrive la sua idea (es. la sua trama).
Ma allora non è una grande concessione di libertà quella di riassumere le opere dell'ingegno altrui, perché le idee non sono protette dal diritto d'autore. Possiamo ricordare il recente caso de Il Codice Da Vinci, di Dan Brown: Dan Brown ha copiato un'idea contenuta ne Il Santo Graal (di Baigent e Leigh), ma non ha copiato parti dell'opera dell'ingegno in cui tale idea è espressa. Il concetto è talmente ovvio che il giudice si è permesso di commentare: il caso non sarebbe mai dovuto approdare in tribunale.
Tuttavia è ben possibile che, riassumendo, si citino parti di un'opera dell'ingegno.
LA CITAZIONE: un passo o parole di altri riportati in un discorso o in uno scritto
Con il termine "citazione" ci riferiamo ancora una volta al linguaggio: si cita, verbalmente o in forma scritta, un'opera dell'ingegno.
LA RIPRODUZIONE: Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. (art. 13 LdA)
Con il termine "riproduzione" ci riferiamo al linguaggio, al suono, all'immagine: è un termine onnicomprensivo, legalmente definito e, dunque, non poteva bastare? Perché parlare anche di riassunto e di citazione? Per estendere la fattispecie o per restringerla?
Il riassunto e la citazione implicano la creazione di una sorta di opera derivata (si utilizzano le parole altrui nell'ambito del proprio discorso) e dunque non può trattarsi di species del genus riproduzione, che di per sé inerisce alla mera copia. Si potrebbe allora pensare che riassunto e citazione estendano la gamma delle libere utilizzazioni (es.: non solo puoi riprodurre parte di un mio scritto, ma puoi anche inserirlo in un tuo scritto). Senonché la prima parte del comma 1 dell'art. 70 LdA stabilisce che rissunto e citazione sono liberi se effettuati a scopo di critica e discussione (concetti di cui ci occuperemo in seguito).
La domanda sorge spontanea: come posso citare un'opera altrui (e dunque inserirla nel mio discorso) senza fini di critica o di discussione? Beh: nessuno mi impedisce di fare citazioni fuori contesto. Ma se sono fuori contesto allora non le sto utilizzando a fini di critica o discussione!
Pertanto, è possibile rinvenire nel riassunto e nella citazione una fattispecie restrittiva avente ad oggetto le opere del linguaggio (es.: puoi riprodurre il mio scritto soltanto se lo riassumi o lo citi).
Tanto più che una consolidata giurisprudenza sul comma in questione stabilisce che esso deve essere interpretato in senso restrittivo.
Andiamo avanti.
CRITICA, DISCUSSIONE, INSEGNAMENTO, RICERCA SCIENTIFICA.
CRITICA: attività intellettuale che, in base a particolari concezioni estetiche, mira a chiarire, esaminare e giudicare le opere artistiche e letterarie
Non è certamente l'unico significato che può avere il termine ma è pur sempre un significato preciso (siamo in buona fede e non cavilleremo su questo).
DISCUSSIONE: il discutere; esame attento e approfondito di una questione, fatto da due o più persone che esprimono pareri più o meno contrastanti
Qui ci troviamo di fronte a un termine inevitabilmente molto generico: qualsiasi cosa può essere oggetto di discussione! In Italia, poi, discutiamo su tutto. :-)
Inoltre, la norma non richiede che vi sia una discussione in atto (ed è logico: come posso discutere su qualcosa se prima non lo fruisco?), ma che il fine dell'utilizzo sia la discussione.
Beh: non vedo come, ad esempio, un blogger che ammette commenti non utilizzi parti di opere a fini di discussione, anche nel caso in cui nessun commento pervenga.
E allora, ancora una volta, il termine "discussione" deve essere inteso in senso estensivo o in senso restrittivo? Il fatto che il termine "critica" possa avere un significato preciso e contestualizzato, può (o forse deve) indurci a trovare un significato preciso anche per "discussione".
Se è vero che "criticare" significa esprimere il proprio parere circa un'opera dell'ingegno, è altrettanto vero che "discutere" significa confrontare il proprio parere con quello altrui.
Pertanto, potremmo vedere la discussione come un confronto tra diverse critiche.
Ad esempio, io critico Montale quando cito un suo verso per esprimere la mia opinione sulla sua poetica.
Io discuto su Montale quando cito un suo verso per affermare la validità dell'opinione suddetta rispetto a quella di un'altra persona.
Insomma: ci muoviamo pur sempre nell'ambito della critica, di quella particolare attività intellettuale sopra definita.
INSEGNAMENTO: l’insegnare e il suo risultato: i. del latino, della storia; metodo, sistema d’i.; istruzione, educazione: i. elementare, universitario
L'insegnamento presuppone una approfondita conoscenza di una materia, altrimenti la conoscenza non si trasferisce.
RICERCA SCIENTIFICA: il riferimento è talmente preciso che non è il caso di chiarirlo ulteriormente.
Però possiamo chiederci: perché si parla di ricerca scientifica (che implica una qualificazione soggettiva) e non semplicemente di ricerca (che tutti possono fare)?
La risposta a questa domanda (esigenze di specificità) può indurci a ritenere che anche i termini "critica" ed "insegnamento" siano ascrivibili alla condotta di un soggetto qualificato.
A questo punto, potremmo domandarci se tutti possono essere critici ex art. 70 LdA o se la critica, come la didattica e la ricerca scintifica, sia qualificata, ossia implichi l'esercizio di una professione (critico d'arte, ricercatore scientifico, insegnante... ): se, infatti, si può presumere che un insegnante, che, nell'ambito della propria attività, cita un'opera, lo faccia a fini didattici, non così facile potrebbe essere desumere il fine didattico dalle parole di un soggetto "non specializzato". Senza qualificazione soggettiva, su quali basi si accerta la specialità teleologica? Tradotto: senza prendere in considerazione la professione, come si può capire se ci si trovi davanti ad una critica - per definizione in grado di esprimere giudizi (non opinioni personali: altrimenti tutti sarebbero critici... si parla infatti correttamente di pareri del pubblico e di giudizi della critica) - o ad un parere personale non qualificato e dunque non qualificabile come critica?
LIMITI GIUSTIFICATI e CONCORRENZA ALL'UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA: si fa riferimento allo scopo dell'utilizzo.
Ad esempio, se cito Montale per spiegare la sua visione dell'Italia, posso utilizzare soltanto i versi in cui tale visione si esprime (limite qualitativo) e in una misura sufficiente al raggiungimento dello scopo (limite quantitativo).
Analogamente, per illustrare (ossia spiegare) una tecnica pittorica di Picasso, non posso far vedere tutte le opere, ma posso mostrare la parte di un'opera picassiana in cui tale tecnica si esprime.
Anche per questo siti come homolaicus.com sono ritenuti "concorrenti".
Basta veramente poco per "concorrere": molto meno di quanto si possa immaginare.
FINI COMMERCIALI: la difficoltà nel definirli deriva dal fatto che la LdA è una legge del 1941, scritta in un periodo in cui i codici civile e commerciale non erano ancora stati unificati. Al tempo ancora esisteva una definizione di "commerciante" (quello che esercitava atti di commercio) e di "atti di commercio" (in primis, locazione e compravendita delle merci).
Oggi le attività oggetto dell'impresa commerciale sono indicate dall'art. 2195 cod. civ:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Per l'esercizio di queste attività occorre l'iscrizione nel registro delle imprese.
Quindi, a mio parere, il fine commerciale non dovrebbe essere identificato nel mero scopo di lucro diretto e/o indiretto (la stessa LdA implicitamente distingue tra fine di lucro e fine commerciale, menzionando in vari articoli l'uno accanto all'altro), ma dovrebbe essere rinvenuto nella sottoposizione dell'opera dell'ingegno ad un'attività commerciale (per dirla nella vecchia maniera) in senso stretto e dunque esercitata in seguito all'iscrizione nel registro delle imprese.
Chi vende, occasionalmente, le proprie opere dell'ingegno su Internet, non ha la necessità di iscriversi al REC e quindi non dovrebbe essere attribuito alcun fine commerciale alla sua attività.
Invece, nei casi in cui la legge fa riferimento allo scopo di lucro (incremento monetario) o al profitto, ci troviamo davanti a fattispecie dalla portata ben più vasta e nelle quali certamente può rientrare la situazione appena descritta.
In realtà, accade assai spesso che il fine commerciale venga identificato con lo scopo di lucro anche indiretto! E questo continuerà ad accadere fino a che qualcuno non chiarirà cos'è il fine commerciale.
Tanto era "degradata" e confusa la situazione delle libere utilizzazioni ex comma 1 art. 70 LdA, che si è pensato bene, non di riscriverlo (quantomeno chiarendo una serie di concetti fondamentali), ma di aggiungere un comma 1-bis, altrettanto denso di punti interrogativi (soprattutto in merito alla sua attuazione):
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
Sull'utilità di questo comma ho già fatto alcune considerazioni nel post precedente e non mi ripeterò.
Provo, però, ad applicare questo comma ad un caso futuro (delineato su quello che ha portato alla modifica dell'art. 70 LdA: il caso homolaicus.com): il caso sitodelprofrossi.it
1. SIAE "imputa" a sitodelprofrossi.it l'utilizzo a fini commerciali per la presenza di banner pubblicitari sul sito. Per quanto abbiamo detto in questa sede, al fine di lucro può essere attribuito, in via interpretativa, un campo di applicazione ben più vasto del fine commerciale (immissione in commercio). Il comma 1-bis, contrariamente al comma 1, parla, quasi tautologicamente, di "scopo di lucro" e di "titolo gratuito".
Dunque, a sitodelprofrossi.it molto difficilmente potrà applicarsi il comma 1 e certamente non potrà applicarsi il comma 1-bis.
2. sitodelprofrossi.it utilizza parti di opere a definizione non consentita:
a sitodelprofrossi.it non può applicarsi il comma 1-bis (Ma come è possibile! - esclama il Prof. Rossi - E' ovvio che se pubblico un dettaglio è per farlo vedere sufficientemente bene!) né può applicarsi il comma 1, per motivi di "concorrenza".
3. sitodelprofrossi.it non ha un accesso ristretto: si va oltre il fine meramente didattico e dunque a sitodelprofrossi.it non può applicarsi né il comma 1 né il comma 1-bis.
4. sitodelprofrossi.it riporta immagini modificate (pur sempre a fini didattici: alterazioni del colore, creazioni di puzzle ecc.): a sitodelprofrossi.it non può applicarsi né il comma 1 né il comma 1-bis.
5. sitodelprofrossi.it utilizza opere a definizione consentita e non c'è scopo di lucro: a sitodelprofrossi.it può (finalmente!) applicarsi il comma 1-bis, ma se gli alunni vogliono studiare una tecnica pittorica è preferibile che visitino altri siti!
Purtroppo, potremmo andare avanti ancora per molto: le esperienze maturate e la compessità della realtà non sembra avere inspirato l'odierna attività del legislatore, che sviluppa anacronistici dispositivi anziché riscriverli del tutto (anche senza apportare grandi cambiamenti sostanziali, ma, ripeto, ponendo in essere, anzitutto, un'attività definitoria particolareggiata).
Avere a disposizione Internet (a proposito, anche nei formulari per l'ECDL c'è scritto, a titolo di abc, che Internet ed internet sono due cose diverse: lo sanno questo i redattori del comma 1-bis? Come dobbiamo interpretare la "i" minuscola? Il comma 1-bis si riferisce a qualsiasi rete o soltanto alla Rete delle reti?) non è come avere a disposizione un libro. Rasenta il ridicolo stabilire dei limiti qualitativi quando con un click si trovano le stesse opere ad alta risoluzione, magari su siti governativi. :-) Per restare al mondo analogico, è come se si imponesse la bassa qualità alle immagini di pagina 3, e si potessero vedere le stesse immagini ad alta qualità a pagina 4. In altre parole, anziché consentire allo studente di osservare la tecnica pittorica con cui è stato realizzato un dipinto o di esaminare l'arrangiamento un brano musicale, ossia di fare il proprio dovere senza commettere alcun illecito, lo si induce a sopperire in modo tutt'altro che appropriato alle poche informazioni visive o sonore che, per un motivo per l'altro, può offrirgli sitodelprofrossi.it
Se, dunque, mettere mano all'art.70 LdA era l'occasione per dare una mano alla didattica sulla rete (dato che il legislatore non si dedica tutti i giorni a questo tema), l'occasione, a mio modo di vedere, si è persa. In molti, a incominciare a Anitel, si aspettavano una risposta civile (attenzione: qui si parla di civiltà giuridica, di attuazione degli artt. 9 e 33 della Carta costituzionale, non di chissà quali rivoluzioni "strane"). Invece, è arrivata l'ennesima dimostrazione del fatto che i poteri dello Stato sono 4: esecutivo, giudiziario, legislativo ed economico. Non si pretenda da me di essere contento per questa dimostrazione di impotenza: sono fair deluse.
Art. 70 LdA
1. Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.
Incominciamo con:
RIASSUNTO, CITAZIONE e RIPRODUZIONE.
IL RIASSUNTO: esposizione sintetica e sommaria dei concetti fondamentali di uno scritto, di un discorso, di una trattazione, ecc., o, anche, descrizione per sommi capi, resoconto sintetico di un fatto, un evento, ecc.
Con il termine "riassunto" ci riferiamo quindi al linguaggio: si riassume, verbalmente o in forma scritta, un'opera dell'ingegno. In sostanza, si descrive la sua idea (es. la sua trama).
Ma allora non è una grande concessione di libertà quella di riassumere le opere dell'ingegno altrui, perché le idee non sono protette dal diritto d'autore. Possiamo ricordare il recente caso de Il Codice Da Vinci, di Dan Brown: Dan Brown ha copiato un'idea contenuta ne Il Santo Graal (di Baigent e Leigh), ma non ha copiato parti dell'opera dell'ingegno in cui tale idea è espressa. Il concetto è talmente ovvio che il giudice si è permesso di commentare: il caso non sarebbe mai dovuto approdare in tribunale.
Tuttavia è ben possibile che, riassumendo, si citino parti di un'opera dell'ingegno.
LA CITAZIONE: un passo o parole di altri riportati in un discorso o in uno scritto
Con il termine "citazione" ci riferiamo ancora una volta al linguaggio: si cita, verbalmente o in forma scritta, un'opera dell'ingegno.
LA RIPRODUZIONE: Il diritto esclusivo di riprodurre ha per oggetto la moltiplicazione in copie diretta o indiretta, temporanea o permanente, in tutto o in parte dell’opera, in qualunque modo o forma, come la copiatura a mano, la stampa, la litografia, l’incisione, la fotografia, la fonografia, la cinematografia ed ogni altro procedimento di riproduzione. (art. 13 LdA)
Con il termine "riproduzione" ci riferiamo al linguaggio, al suono, all'immagine: è un termine onnicomprensivo, legalmente definito e, dunque, non poteva bastare? Perché parlare anche di riassunto e di citazione? Per estendere la fattispecie o per restringerla?
Il riassunto e la citazione implicano la creazione di una sorta di opera derivata (si utilizzano le parole altrui nell'ambito del proprio discorso) e dunque non può trattarsi di species del genus riproduzione, che di per sé inerisce alla mera copia. Si potrebbe allora pensare che riassunto e citazione estendano la gamma delle libere utilizzazioni (es.: non solo puoi riprodurre parte di un mio scritto, ma puoi anche inserirlo in un tuo scritto). Senonché la prima parte del comma 1 dell'art. 70 LdA stabilisce che rissunto e citazione sono liberi se effettuati a scopo di critica e discussione (concetti di cui ci occuperemo in seguito).
La domanda sorge spontanea: come posso citare un'opera altrui (e dunque inserirla nel mio discorso) senza fini di critica o di discussione? Beh: nessuno mi impedisce di fare citazioni fuori contesto. Ma se sono fuori contesto allora non le sto utilizzando a fini di critica o discussione!
Pertanto, è possibile rinvenire nel riassunto e nella citazione una fattispecie restrittiva avente ad oggetto le opere del linguaggio (es.: puoi riprodurre il mio scritto soltanto se lo riassumi o lo citi).
Tanto più che una consolidata giurisprudenza sul comma in questione stabilisce che esso deve essere interpretato in senso restrittivo.
Andiamo avanti.
CRITICA, DISCUSSIONE, INSEGNAMENTO, RICERCA SCIENTIFICA.
CRITICA: attività intellettuale che, in base a particolari concezioni estetiche, mira a chiarire, esaminare e giudicare le opere artistiche e letterarie
Non è certamente l'unico significato che può avere il termine ma è pur sempre un significato preciso (siamo in buona fede e non cavilleremo su questo).
DISCUSSIONE: il discutere; esame attento e approfondito di una questione, fatto da due o più persone che esprimono pareri più o meno contrastanti
Qui ci troviamo di fronte a un termine inevitabilmente molto generico: qualsiasi cosa può essere oggetto di discussione! In Italia, poi, discutiamo su tutto. :-)
Inoltre, la norma non richiede che vi sia una discussione in atto (ed è logico: come posso discutere su qualcosa se prima non lo fruisco?), ma che il fine dell'utilizzo sia la discussione.
Beh: non vedo come, ad esempio, un blogger che ammette commenti non utilizzi parti di opere a fini di discussione, anche nel caso in cui nessun commento pervenga.
E allora, ancora una volta, il termine "discussione" deve essere inteso in senso estensivo o in senso restrittivo? Il fatto che il termine "critica" possa avere un significato preciso e contestualizzato, può (o forse deve) indurci a trovare un significato preciso anche per "discussione".
Se è vero che "criticare" significa esprimere il proprio parere circa un'opera dell'ingegno, è altrettanto vero che "discutere" significa confrontare il proprio parere con quello altrui.
Pertanto, potremmo vedere la discussione come un confronto tra diverse critiche.
Ad esempio, io critico Montale quando cito un suo verso per esprimere la mia opinione sulla sua poetica.
Io discuto su Montale quando cito un suo verso per affermare la validità dell'opinione suddetta rispetto a quella di un'altra persona.
Insomma: ci muoviamo pur sempre nell'ambito della critica, di quella particolare attività intellettuale sopra definita.
INSEGNAMENTO: l’insegnare e il suo risultato: i. del latino, della storia; metodo, sistema d’i.; istruzione, educazione: i. elementare, universitario
L'insegnamento presuppone una approfondita conoscenza di una materia, altrimenti la conoscenza non si trasferisce.
RICERCA SCIENTIFICA: il riferimento è talmente preciso che non è il caso di chiarirlo ulteriormente.
Però possiamo chiederci: perché si parla di ricerca scientifica (che implica una qualificazione soggettiva) e non semplicemente di ricerca (che tutti possono fare)?
La risposta a questa domanda (esigenze di specificità) può indurci a ritenere che anche i termini "critica" ed "insegnamento" siano ascrivibili alla condotta di un soggetto qualificato.
A questo punto, potremmo domandarci se tutti possono essere critici ex art. 70 LdA o se la critica, come la didattica e la ricerca scintifica, sia qualificata, ossia implichi l'esercizio di una professione (critico d'arte, ricercatore scientifico, insegnante... ): se, infatti, si può presumere che un insegnante, che, nell'ambito della propria attività, cita un'opera, lo faccia a fini didattici, non così facile potrebbe essere desumere il fine didattico dalle parole di un soggetto "non specializzato". Senza qualificazione soggettiva, su quali basi si accerta la specialità teleologica? Tradotto: senza prendere in considerazione la professione, come si può capire se ci si trovi davanti ad una critica - per definizione in grado di esprimere giudizi (non opinioni personali: altrimenti tutti sarebbero critici... si parla infatti correttamente di pareri del pubblico e di giudizi della critica) - o ad un parere personale non qualificato e dunque non qualificabile come critica?
LIMITI GIUSTIFICATI e CONCORRENZA ALL'UTILIZZAZIONE ECONOMICA DELL'OPERA: si fa riferimento allo scopo dell'utilizzo.
Ad esempio, se cito Montale per spiegare la sua visione dell'Italia, posso utilizzare soltanto i versi in cui tale visione si esprime (limite qualitativo) e in una misura sufficiente al raggiungimento dello scopo (limite quantitativo).
Analogamente, per illustrare (ossia spiegare) una tecnica pittorica di Picasso, non posso far vedere tutte le opere, ma posso mostrare la parte di un'opera picassiana in cui tale tecnica si esprime.
Anche per questo siti come homolaicus.com sono ritenuti "concorrenti".
Basta veramente poco per "concorrere": molto meno di quanto si possa immaginare.
FINI COMMERCIALI: la difficoltà nel definirli deriva dal fatto che la LdA è una legge del 1941, scritta in un periodo in cui i codici civile e commerciale non erano ancora stati unificati. Al tempo ancora esisteva una definizione di "commerciante" (quello che esercitava atti di commercio) e di "atti di commercio" (in primis, locazione e compravendita delle merci).
Oggi le attività oggetto dell'impresa commerciale sono indicate dall'art. 2195 cod. civ:
1) un'attività industriale diretta alla produzione di beni o di servizi;
2) un'attività intermediaria nella circolazione dei beni;
3) un'attività di trasporto per terra, per acqua o per aria;
4) un'attività bancaria o assicurativa;
5) altre attività ausiliarie delle precedenti.
Per l'esercizio di queste attività occorre l'iscrizione nel registro delle imprese.
Quindi, a mio parere, il fine commerciale non dovrebbe essere identificato nel mero scopo di lucro diretto e/o indiretto (la stessa LdA implicitamente distingue tra fine di lucro e fine commerciale, menzionando in vari articoli l'uno accanto all'altro), ma dovrebbe essere rinvenuto nella sottoposizione dell'opera dell'ingegno ad un'attività commerciale (per dirla nella vecchia maniera) in senso stretto e dunque esercitata in seguito all'iscrizione nel registro delle imprese.
Chi vende, occasionalmente, le proprie opere dell'ingegno su Internet, non ha la necessità di iscriversi al REC e quindi non dovrebbe essere attribuito alcun fine commerciale alla sua attività.
Invece, nei casi in cui la legge fa riferimento allo scopo di lucro (incremento monetario) o al profitto, ci troviamo davanti a fattispecie dalla portata ben più vasta e nelle quali certamente può rientrare la situazione appena descritta.
In realtà, accade assai spesso che il fine commerciale venga identificato con lo scopo di lucro anche indiretto! E questo continuerà ad accadere fino a che qualcuno non chiarirà cos'è il fine commerciale.
Tanto era "degradata" e confusa la situazione delle libere utilizzazioni ex comma 1 art. 70 LdA, che si è pensato bene, non di riscriverlo (quantomeno chiarendo una serie di concetti fondamentali), ma di aggiungere un comma 1-bis, altrettanto denso di punti interrogativi (soprattutto in merito alla sua attuazione):
1-bis. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini e musiche a bassa risoluzione o degradate, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentiti il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro dell’università e della ricerca, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, sono definiti i limiti all’uso didattico o scientifico di cui al presente comma.
Sull'utilità di questo comma ho già fatto alcune considerazioni nel post precedente e non mi ripeterò.
Provo, però, ad applicare questo comma ad un caso futuro (delineato su quello che ha portato alla modifica dell'art. 70 LdA: il caso homolaicus.com): il caso sitodelprofrossi.it
1. SIAE "imputa" a sitodelprofrossi.it l'utilizzo a fini commerciali per la presenza di banner pubblicitari sul sito. Per quanto abbiamo detto in questa sede, al fine di lucro può essere attribuito, in via interpretativa, un campo di applicazione ben più vasto del fine commerciale (immissione in commercio). Il comma 1-bis, contrariamente al comma 1, parla, quasi tautologicamente, di "scopo di lucro" e di "titolo gratuito".
Dunque, a sitodelprofrossi.it molto difficilmente potrà applicarsi il comma 1 e certamente non potrà applicarsi il comma 1-bis.
2. sitodelprofrossi.it utilizza parti di opere a definizione non consentita:
a sitodelprofrossi.it non può applicarsi il comma 1-bis (Ma come è possibile! - esclama il Prof. Rossi - E' ovvio che se pubblico un dettaglio è per farlo vedere sufficientemente bene!) né può applicarsi il comma 1, per motivi di "concorrenza".
3. sitodelprofrossi.it non ha un accesso ristretto: si va oltre il fine meramente didattico e dunque a sitodelprofrossi.it non può applicarsi né il comma 1 né il comma 1-bis.
4. sitodelprofrossi.it riporta immagini modificate (pur sempre a fini didattici: alterazioni del colore, creazioni di puzzle ecc.): a sitodelprofrossi.it non può applicarsi né il comma 1 né il comma 1-bis.
5. sitodelprofrossi.it utilizza opere a definizione consentita e non c'è scopo di lucro: a sitodelprofrossi.it può (finalmente!) applicarsi il comma 1-bis, ma se gli alunni vogliono studiare una tecnica pittorica è preferibile che visitino altri siti!
Purtroppo, potremmo andare avanti ancora per molto: le esperienze maturate e la compessità della realtà non sembra avere inspirato l'odierna attività del legislatore, che sviluppa anacronistici dispositivi anziché riscriverli del tutto (anche senza apportare grandi cambiamenti sostanziali, ma, ripeto, ponendo in essere, anzitutto, un'attività definitoria particolareggiata).
Avere a disposizione Internet (a proposito, anche nei formulari per l'ECDL c'è scritto, a titolo di abc, che Internet ed internet sono due cose diverse: lo sanno questo i redattori del comma 1-bis? Come dobbiamo interpretare la "i" minuscola? Il comma 1-bis si riferisce a qualsiasi rete o soltanto alla Rete delle reti?) non è come avere a disposizione un libro. Rasenta il ridicolo stabilire dei limiti qualitativi quando con un click si trovano le stesse opere ad alta risoluzione, magari su siti governativi. :-) Per restare al mondo analogico, è come se si imponesse la bassa qualità alle immagini di pagina 3, e si potessero vedere le stesse immagini ad alta qualità a pagina 4. In altre parole, anziché consentire allo studente di osservare la tecnica pittorica con cui è stato realizzato un dipinto o di esaminare l'arrangiamento un brano musicale, ossia di fare il proprio dovere senza commettere alcun illecito, lo si induce a sopperire in modo tutt'altro che appropriato alle poche informazioni visive o sonore che, per un motivo per l'altro, può offrirgli sitodelprofrossi.it
Se, dunque, mettere mano all'art.70 LdA era l'occasione per dare una mano alla didattica sulla rete (dato che il legislatore non si dedica tutti i giorni a questo tema), l'occasione, a mio modo di vedere, si è persa. In molti, a incominciare a Anitel, si aspettavano una risposta civile (attenzione: qui si parla di civiltà giuridica, di attuazione degli artt. 9 e 33 della Carta costituzionale, non di chissà quali rivoluzioni "strane"). Invece, è arrivata l'ennesima dimostrazione del fatto che i poteri dello Stato sono 4: esecutivo, giudiziario, legislativo ed economico. Non si pretenda da me di essere contento per questa dimostrazione di impotenza: sono fair deluse.
mercoledì, gennaio 09, 2008
In nome del degrado
Mi è capitato di rispondere a chi si interrogava sui benefici del nuovo comma 1-bis dell'art. 70 LdA:
Ci sembra evidente che, in base a questa norma, l'intero archivio di radio cybernet, contenente anche ore ed ore di musiche di sottofondo, diventa del tutto legittimo e legale, trattandosi di trasmissioni MONO, a qualità radio AM, più che degradata diremmo quasi DEVASTATA. E così la quasi totalità delle radio online. Mah. Sarà vero?
E' vero solo se c'è scopo didattico o scientifico nell'uso delle musiche di sottofondo.
Ipotizzando che ci sia, occorrerà vedere se tale uso non cozzi contro i limiti che Rutelli, Mussi e Fioroni sono chiamati dallo stesso comma 1-bis a stabilire.
Molto probabilmente i limiti saranno analoghi a quelli stabiliti nel regio decreto attuativo della LdA, per cui ci sarà innanzitutto una regola quantitativa. Poi una qualitativa.
Più in generale: cosa si guadagna e cosa si perde con il nuovo comma dell'art. 70 LdA?
I siti didattici non guadagnano assolutamente nulla perché quello di cui hanno bisogno è far vedere od ascoltare parti di opere ad alta risoluzione (vedi il caso homolaicus): questa possibilità non è assolutamente presa in considerazione dal nuovo comma 1-bis (e nella proposta originaria la qualità audio è talmente bassa che crea dissonanze e distorsioni assolutamente incompatibili con l'osservazione didattica: ascolti tutto il pezzo ma puoi capire davvero poco... non distingui nemmeno gli strumenti... a quel punto l'alunno si scarica tutto il pezzo dal "mulo", che è quello che lor signori vorrebbero evitare).
Cosa si perde?
Si perde una grande occasione per aumentare le garanzie offerte dal comma 2: in base all'art. 22 R.D. 1369/42, ad esempio, sono 20 e non più di 20 le battute musicali riproducibili in antologie.
Beh: si poteva stabilire che le battute potessero essere 50 o 100.
Tutto questo si poteva fare, evidentemente, senza compiere quei grandi stravolgimenti che Folena dice - ed in questo è credibile - di non poter apportare alla LdA.
Ci sembra evidente che, in base a questa norma, l'intero archivio di radio cybernet, contenente anche ore ed ore di musiche di sottofondo, diventa del tutto legittimo e legale, trattandosi di trasmissioni MONO, a qualità radio AM, più che degradata diremmo quasi DEVASTATA. E così la quasi totalità delle radio online. Mah. Sarà vero?
E' vero solo se c'è scopo didattico o scientifico nell'uso delle musiche di sottofondo.
Ipotizzando che ci sia, occorrerà vedere se tale uso non cozzi contro i limiti che Rutelli, Mussi e Fioroni sono chiamati dallo stesso comma 1-bis a stabilire.
Molto probabilmente i limiti saranno analoghi a quelli stabiliti nel regio decreto attuativo della LdA, per cui ci sarà innanzitutto una regola quantitativa. Poi una qualitativa.
Più in generale: cosa si guadagna e cosa si perde con il nuovo comma dell'art. 70 LdA?
I siti didattici non guadagnano assolutamente nulla perché quello di cui hanno bisogno è far vedere od ascoltare parti di opere ad alta risoluzione (vedi il caso homolaicus): questa possibilità non è assolutamente presa in considerazione dal nuovo comma 1-bis (e nella proposta originaria la qualità audio è talmente bassa che crea dissonanze e distorsioni assolutamente incompatibili con l'osservazione didattica: ascolti tutto il pezzo ma puoi capire davvero poco... non distingui nemmeno gli strumenti... a quel punto l'alunno si scarica tutto il pezzo dal "mulo", che è quello che lor signori vorrebbero evitare).
Cosa si perde?
Si perde una grande occasione per aumentare le garanzie offerte dal comma 2: in base all'art. 22 R.D. 1369/42, ad esempio, sono 20 e non più di 20 le battute musicali riproducibili in antologie.
Beh: si poteva stabilire che le battute potessero essere 50 o 100.
Tutto questo si poteva fare, evidentemente, senza compiere quei grandi stravolgimenti che Folena dice - ed in questo è credibile - di non poter apportare alla LdA.
Il lavoro in Italia
La Borsa nazionale continua del lavoro nasce in attuazione della legge Biagi ed è un sistema aperto e trasparente per favorire le attività d'incontro fra domanda e offerta di lavoro e, in coerenza con gli indirizzi comunitari, la maggiore efficienza del mercato del lavoro (art. 1 DM 13 ottobre 2004).
Il sito web della Borsa nazionale continua del lavoro è particolarmente importante proprio perché mette a disposizione gli strumenti per l'incontro di domanda ed offerta di lavoro.
Però non funziona e nessuno l'aggiusta.
Provate a fare una ricerca.
La risposta sarà un messaggio d'errore che è tutto un programma:
Si sono verificati i seguenti errori: Si sono verificati errori nell'applicazione!
giovedì, gennaio 03, 2008
Spamming a tutta birra by Altroconsumo
Ricevo in cassetta di posta (non casella di posta) la proposta di Altroconsumo: uno di quei pacchetti con offerta gratta e vinci grattando la quale si scopre sempre di avere vinto e si può ritirare il premio se si sottoscrive subito l'abbonamento, avete presente?
Beh, lascia basiti ricevere certe proposte da un'associazione di consumatori, ma tant'è.
Poi ne ricevo un'altra, poi un'altra ancora.
E oggi ricevo la telefonata di Altroconsumo, che vuole vendermi le sue riviste ecc.
Faccio presente all'operatrice che ho un grande bisogno di un'associazione che mi difenda dallo spamming.
Lei mi dice che è una brutta piaga e che loro possono aiutarmi.
Ma quando gli spiego che mi dovrebbero difendere da loro stessi, allora l'operatrice attacca lo stesso disco che tutti gli spammer usano nel momento in cui gli fai presente che loro non hanno il diritto di fracassarti le scatole se tu non li hai autorizzati a farlo: "Guardi che lei ha senz'altro autorizzato l'uso dei suoi dati". E invano è stato chiedere di non telefonare più e di non inviare più proposte: "Io sono solo un'operatrice, ma le dico che lei sicuramente ha dato l'autorizzazione per cui ci risentiremo".
Una situazione a dir poco paradossale. Non fatemi aggiungere altro (almeno per il momento).
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