All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941 n.633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi fra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29".
Fino a che non saranno specificate le misure del compenso e le modalità di riscossione la norma resterà lettera morta.
Dobbiamo ancora conoscere tutte le eccezioni del caso.
L'unica che conosciamo è quella che fa riferimento ad un decreto (decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29) che è stato ABROGATO nel 2001.
Vi rendete conto della competenza del legislatore?
1 commento:
Ma stanno fuori? Ma sono pazzi? ma che schifezza è questa? Allora, io sono una che fa informazione, commento per esempio online un pezzo scritto da un giornalista... ovviamente riporto il pezzo, cito la fonte etc etc... e che devo fare? devo pagare?
pagare per dire per esempio che in quel preciso pezzo c'è scritto merda, o cose non utili ai cittadini, oppure che ci sono scritte falsità o semplicemente per dire che IO non sono d'accordo con quanto scritto lì. Questo significa?
Ci vuole solo la rivoluzione! ma quella totale!!!
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