venerdì, marzo 15, 2013

PEC: differenza tra riferimento temporale e marca temporale

Torno sulla PEC per ribadire che essa non può costituire una valida alternativa alla prova di anteriorità ottenibile con una marca temporale qualificata.

La disciplina della PEC utilizza due definizioni apparentemente simili ma in realtà molto diverse: "RIFERIMENTO TEMPORALE" e "MARCA TEMPORALE".

La definizione di riferimento temporale è stata introdotta nel 2001 con una delibera dell'AIPA e nel DPR 68/2005 viene così riportata:
"RIFERIMENTO TEMPORALE: l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata".

La definizone di marca temporale, invece, ben più nota, è la seguente:
"MARCA TEMPORALE: un'evidenza informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi".

L'art. 10 del DPR citato precisa:
Articolo 10 - Riferimento temporale 
Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.2.
I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.

Quindi soltanto la data di quanto contenuto nel log file è opponibile a terzi.

E nel log file cosa c'è?

Ce lo dicono le Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata:

6.2 Log
Durante le fasi di trattamento del messaggio presso i punti di accesso, ricezione e consegna, il sistema deve mantenere traccia delle operazioni svolte. Tutte le attività sono memorizzate su un registro riportante i dati  significativi dell'operazione:
    •   il codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale (Message-ID)
    •   la data e l'ora dell'evento
    •   il mittente del messaggio originale
    •   i destinatari del messaggio originale
    •   l'oggetto del messaggio originale
    •   il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, emissione, ricevute, errore, ecc.)
    •   il codice identificativo (Message-ID) dei messaggi correlati generati (ricevute, errori, ecc.)
    •   il gestore mittente.

Nessun riferimento al contenuto.

Non a caso lo stesso CNIPA (ora DigitPa) parla, nelle f.a.q. sulla PEC, di opponibilità a terzi soltanto con riferimento ai dati di ricezione e invio e precisa che "il Log file non contiene informazioni relative al contenuto del messaggio".

Se quindi volete datare con certezza il contenuto di un messaggio di PEC, dovete fare quello che fa il Gestore PEC con i log dei messaggi: utilizzare la marca temporale qualificata. :-)

5 commenti:

francesco baratti ha detto...

ottimo!

Francesco ha detto...

Il DPR n. 68/2005 però nella definizione di messaggio, all'art. 1, co., lett. f), riporta: un documento informatico composto dal testo del messaggio, dai dati di certificazione e dagli eventuali documenti informatici allegati.

k2 ha detto...

Sì ma il contenuto del messaggio NON è nel log file e dunque non è opponibile a terzi!

Anonimo ha detto...

Spiegazione chiara e molto interessante.
Ma perchè le marche temporali ce le devono vendere?
E perchè ce le devono vendere a quantità invece che per periodi di abbonamento?
E perchè hanno costi così assurdamente esorbitanti?
Ciao
Davide

k2 ha detto...

E perché le marche temporali di alcuni enti certificatori costano il doppio di quelle di altri enti certificatori? L'equità non è una caratteristica dei mercati: prezzi e modalità di vendita seguono le logiche del profitto.