Mi interrogavo sul valore probatorio del fax quando mi è tornata tra le mani la sentenza 6911/2009 della Corte di Cassazione, in cui si stabilisce che la copia di un documento trasmesso a mezzo telefax rientra fra le riproduzioni meccaniche, indicate dall’art. 2712 cod. civ [1] con elencazione non tassativa, che formano piena prova dei fatti o delle cose che rappresentano, qualora la parte contro la quale venga prodotto siffatto documento non lo disconosca, essendo la comunicazione via fax un modo per accelerare la corrispondenza mediante la riproduzione a distanza del contenuto di documenti. Una sentenza da tenere a mente.
[1] Art. 2712 Riproduzioni meccaniche
Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche, informatiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.
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