
[1] Il documento munito di firma elettronica qualificata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni in esso contenute da chi l'ha sottoscritto.
[2] La copia fotografica ha la stessa efficacia di una copia autentica (la scrittura privata fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l'ha sottoscritta, se non è espressamente disconosciuta) quando la sua conformità con l'originale è attestata da pubblico ufficiale competente oppure non è espressamente disconosciuta. E' bene ricordare che al disconoscimento può seguire una verificazione (accertamento dell'autografia della sottoscrizione) soltanto se la scrittura è in originale.
2 commenti:
Molto utile, grazie.
Grazie mille,
Ho cercato tanto tempo qualche informazione sulla firma pdf e non ho trovato qualcosa cosi chiaro, un'altra volta,grazie :)
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