sabato, agosto 23, 2008

Un cattolico e un musulmano parlano di rispetto per le donne

Ho immaginato un dialogo tra un cattolico e un musulmano - entrambi integralisti - sul rispetto per le donne. Eccone un assaggio.

Il musulmano dice al cattolico: "Gesù nella Tua Bibbia tratta male Sua Madre! Leggi Giovanni 2,4:
E Gesù rispose: «Che ho da fare con te, o donna? Non è ancora giunta la mia ora». Ti sembra un bel modo di rivolgersi a una donna? Tu parleresti così a tua madre, a tua sorella, a tua moglie? E leggi 1-Timoteo 2,11-12: La donna impari in silenzio, con tutta sottomissione. Non concedo a nessuna donna di insegnare, né di dettare legge all'uomo; piuttosto se ne stia in atteggiamento tranquillo.".

Il cattolico risponde al musulmano: "Leggi il Tuo Corano (4:34):
Gli uomini sono preposti alle donne, a causa della preferenza che Allah concede agli uni rispetto alle altre e perché spendono [per esse] i loro beni. Le [donne] virtuose sono le devote, che proteggono nel segreto quello che Allah ha preservato. Ammonite quelle di cui temete l'insubordinazione, lasciatele sole nei loro letti, battetele. Se poi vi obbediscono, non fate più nulla contro di esse. Allah è altissimo, grande. Ti pare un bel modo di trattare le donne? Il Vostro Dio vi dice di picchiarle se non obbediscono all'uomo! Beh, deve essere normale per voi, visto che imponete alle donne di coprirsi (24:31) e le lapidate se vi tradiscono!".

Il musulmano: "No! Il Corano non prevede alcuna lapidazione per le adultere. Leggi piuttoso 1-Corinzi 11,7-10:
L'uomo non deve coprirsi il capo, poiché egli è immagine e gloria di Dio; la donna invece è gloria dell'uomo. E infatti non l'uomo deriva dalla donna, ma la donna dall'uomo; né l'uomo fu creato per la donna, ma la donna per l'uomo. Per questo la donna deve portare sul capo un segno della sua dipendenza... E leggi Deuteronomio 22,20-21: Ma se la cosa è vera, se la giovane non è stata trovata in stato di verginità, allora la faranno uscire all'ingresso della casa del padre e la gente della sua città la lapiderà, così che muoia, perché ha commesso un'infamia in Israele, disonorandosi in casa del padre.".

Il cattolico: "Questo è scritto nell'Antico Testamento, nel Nuovo Testamento non c'è traccia di lapidazioni. Invece il Tuo Omar afferma che Maometto ordinò la pena del Rajam. E comunque nel Tuo Corano (24:2) la fornicatrice viene flagellata con 100 colpi di frusta! Gesù, invece (Gv 8,1-11) salva l'adultera:
Chi di voi è senza peccato, scagli per primo la pietra contro di lei.".

Il musulmano: "La stessa pena è prevista per il fornicatore, quindi non c'è sperequazione. Comunque, nel mio paese non si lapidano le donne, mentre nel tuo paese le donne venivano torturate e bruciate! Ti sei già dimenticato della Tua Santa Inquisizione? Leggi il
Malleus Maleficarum!".

Il cattolico: "E proprio tu vieni a parlarmi di sterminio di infedeli? Voi fate delle stragi in nome di Allah! Comunque, nel tuo Corano (4:15) è scritto
Se le vostre donne avranno commesso azioni infami, portate contro di loro quattro testimoni dei vostri. E se essi testimonieranno, confinate quelle donne in una casa finché non sopraggiunga la morte o Allah apra loro una via d'uscita.".

Una voce dall'alto: "Pensavo foste due piccoli maschilisti, invece siete due grandi imbecilli. Come ho fatto a farvi così stupidi? Dove ho sbagliato?". I due restano perplessi per qualche istante e poi ricominciano...

Il musulmano: "Tu non sai cos'è il Jihad. Ibn Rushd... come lo chiamate voi... Averroè, distingue 4 tipi di Jihad [...]

venerdì, agosto 22, 2008

Pirate Bay: o stai di qua o stai di là

Mi espone il mio amico Gennaro Francione (promotore dell'anticopyright) una tesi molto lineare sul caso Pirate Bay: Quelli che s’indignano sono i creativecommonisti ma come possono se anch'essi difendono il diritto d’autore? Eh, caro Gennaro, non so come si possa conciliare difesa radicale del diritto d'autore e difesa del file sharing illegale. Consideriamo, però, che dire idiozie è gratis e che gli idioti "ultimamente" vanno via come il pane.

martedì, agosto 19, 2008

Misura la censura!

Novità importantissime dal fronte della libertà. Marco D'Itri ha creato un web widget da installare su blog o siti web per misurare l'impatto del sequestro del sito The Pirate Bay sugli utenti Internet italiani.

Per misurare la censura di Marco D'Itri, invece, vi basta fare un salto qui, qui, qui.

domenica, agosto 17, 2008

Se l'Italia è fascista, Pirate Bay è nazista

Italia fascista, dicono, con un certo disprezzo, quelli di Pirate Bay, però i soldi dei nazisti gli piacciono. :-)

martedì, agosto 12, 2008

La Bibbia è incostituzionale

Qui trovate l'elenco dei 100 brani della Bibbia CEI di cui si asserisce l'incostituzionalità.
Qui tutte le informazioni sul processo.

Pirate Bay: Italia fascista

lunedì, luglio 21, 2008

Il commerciale e il non commerciale secondo la legge statunitense

E' di questi giorni la notizia che Creative Commons sta cercando di capire, grazie al contributo degli utenti, cosa debba intendersi per commerciale e non commerciale.
A tal fine sta organizzando una convention.
Siamo al paradosso:
anziché chiarire i concetti di commerciale e non commerciale nelle versioni successive della licenza CC (aggiungendo una bella definizione chiarificatrice), Creative Commons vorrebbe che la Rete - che, come scrive Lessig, ha cancellato la differenza tra commerciale e non commerciale - le spiegasse cosa debba intendersi per commerciale e non commerciale.

Ma si tratta davvero di un concetto di difficile comprensione per gli statunitensi?

Forse non tutti sanno che,
anche per quanto riguarda la definizione di "non commercial", Creative Commons ha ripreso sostanzialmente la formula base contenuta nelle fattispecie penali del Copyright Act: commercial advantage or private financial gain.

La giurisprudenza USA ha già messo un confine tra commerciale e non commerciale.
E trattandosi di un sistema di common law, è un confine cha ha una certa solidità.
Perché non prenderlo in considerazione?
Se Mr Brown arriva davanti al giudice Powell, non può certo dirgli "no, guardi, si sbaglia, veda l'interpetazione dell'utente Pippo".

Noi "continentali" anziché adattare la licenza CC al nostro sistema giuridico (e parlare di scopo di lucro, profitto... ), abbiamo ancora una volta tradotto più o meno consapevolmente il codice USA (per questo ho parlato talvolta di imperialismo giuridico).
Per cui disponiamo di una definizione che facciamo fatica a capire e ad analizzare. E' normale.
Non è normale il disorientamento di
Creative Commons Corporation.

Ma andiamo avanti con l'esame del commerciale e del non commerciale ai sensi delle legge USA.

In base al Copyright Act, il commercial advantage può essere, come nel caso del nostro scopo di lucro, direct oppure indirect.

Nella definizione delle licenze CC, come noto, troviamo l'espressione commercial advantage (senza alcuna specificazione ulteriore) preceduta dalle parole primarily intended for or directed.

Ci siamo interrogati a lungo sul significato di questa frase (in italiano). E ci siamo dati una risposta.
Ma, a questo punto, credo sia il caso di capire il significato della frase nella lingua e nel contesto giuridico originari.

Poniamo attenzione a questa circolare del Copyright Office USA:
Isolated, spontaneous making of single photocopies by a library in a for-profit organization, without any systematic effort to substitute for photocopying for subscriptions or purchases, would be covered by section 108, even though the copies are furnished to the employees of the organization for use in their work. Similarly, for-profit libraries could participate in interlibrary arrangements for exchanges of photocopies, as long as the production or distribution was not ’systematic’. These activities, by themselves, would ordinarily not be considered ‘for direct or indirect commercial advantages’, since the ‘advantage’ referred to in this clause must attach to the immediate commercial motivation behind the reproduction or distribution, rather than to the ultimate profit-making motivation behind the enterprise in which the library is located. On the other hand, section 108 would not excuse reproduction or distribution if there were a commercial motive behind the actual making or distributing of the copies, if multiple copies were made or distributed, or if the photocopying activities were ’systematic’ in the sense that their aim was to substitute for subscriptions or purchases.

Qui si parla del vantaggio commerciale tout court (diretto e indiretto) e si dice, in sostanza, che, se non c'è utilizzo sistematico non può esserci nemmeno vantaggio commerciale indiretto.

Con primarily intended for or directed toward commercial advantage, a mio avviso, si fa riferimento proprio alla immediate commercial motivation behind the reproduction or distribution rather than to the ultimate profit-making motivation behind the enterprise.

Allora: fermo restando l'obbligo di citare l'autore, se io prendo una canzone rilasciata con CC-NC e la pubblico su un blog in cui compare pubblicità o se un giornalista prende una mia foto rilasciata con CC-NC e la riproduce su un quotidiano, c'è senz'altro un qualche profitto, ma c'è anche una violazione della licenza?

Secondo me no: e questo è il confine che già è delineato nella licenza CC. Un confine che - come dicevamo - la Rete (in particolar modo gli intermediari: prova ne sia il fatto che, specificando sempre ciò che è non commerciale, vanno automaticamente a restringere l'area dei granted rights), ha cancellato.

domenica, luglio 20, 2008

Internet e il teatro

Mi segnalano che nel libro Internet e il teatro - Risorse on line per gli operatori dello spettacolo (Schena editore) si parla di Copyzero. Eppure non ho pagato... :-)

mercoledì, luglio 16, 2008

I diritti connessi passano da 50 a 95 anni

See here.

La spiegazione è disumana:
Prima, infatti, le performance da “teenager” di musicisti e attori perdevano protezione proprio nell’ultima (e meno “ricca”) fase della loro vita.

Infatti, un soggetto (io direi la casa di produzione, più che l'esecutore... e quindi non ha senso parlare nemmeno di vita di un uomo), che per 50 anni ha incassato ANCHE dalle vecchie performance, si appresta certamente ad affrontare la meno ricca fase della propria "vita".

Pensate che bello vivere fino a 120 anni e continuare a percepire compensi ANCHE per le performance effettuate 95 anni prima. Davvero essenziale per i miliardi di ultracentenari che popolano il mondo. :-)

martedì, luglio 15, 2008

Il modello parassitario proposto da Liberius

Mi si mostrava questo documento e un brivido mi percorreva le terga.
Le licenze
creative commons sono nate per eliminare gli intermediari e tale sportello Liberius (occhio a prenderlo in faccia) propone agli artisti di guadagnare dalla circolazione delle proprie opere proprio attraverso intermediari.
Siamo al paradosso più totale.

Anziché rafforzare gli strumenti giuridici e creare le piattaforme per uno scambio one-to-one, si descrive uno scenario in cui
"l’opera circola su internet e viene ascoltata da una net label che sottoscrive un accordo con l’autore/artista per lo sfruttamento commerciale dell’opera, senza però chiederne l’esclusiva e con un riconoscimento all’autore del 50% delle entrate derivanti dall’allocazione nel mercato dell’opera".

Oggi l'autore dispone dei mezzi di produzione, di diffusione e di distribuzione delle opere, nonché dei mezzi di gestione dei diritti; e tuttavia c'è chi ancora vede nello sfruttamento operato dagli intermediari (che hanno costi ridottissimi e guadagnano il 50% dalla commercializzazione del lavoro psichico e fisico altrui) la strada che gli autori dovrebbero intraprendere per guadagnare. Roba da urlo di Munch. 8-O

Abbiamo chiamato questo sistema nuovo feudalesimo. Possiamo anche chiamarlo modello parassitario.
Per scrivere quanto segue è bastato modificare la voce "parassitismo" presente su Wikipedia
.

Le proprietà che identificano in generale un rapporto di parassitismo sono le seguenti:
* il parassita è privo di vita autonoma e dipende dall'autore a cui è più o meno intimamente legato da una relazione contrattuale;
* il parassita ha una serie di intenti semplificati rispetto all'ospite: fare soldi;
* il ciclo vitale del parassita è più lungo di quello dell'autore e si conclude dopo la morte dell'autore;
* il parassita ha rapporti con tanti autori; a sua volta questi possono avere rapporti con più parassiti.

venerdì, giugno 20, 2008

Il nuovo feudalesimo: il servaggio immateriale

Per scrivere quanto segue è bastato modificare la voce "feudalesimo" presente su wikipedia.
Tra il serio e il faceto, le similitudini sono tuttavia inquietanti.

Il nuovo feudalesimo, detto anche "rete telematico-vassallatico-beneficiaria", è un sistema sociale che si affermerà in tutto il pianeta con l'imperialismo nipponico-americano. In senso economico sarà un'evoluzione della società post-industriale.

Il nuovo sistema feudale trarrà origine da due tradizioni simili: quella softwareliberistica dei fedeli che contornano il capo (o stalliere) e quella copyfree degli sfruttatori dell'ingegno altrui.

Verso la fine del XX secolo, con l'avvento di Internet e del file sharing, il copyright è piombato nell'insicurezza e nella difficoltà causata dalla mancanza di un potere di controllo centrale, causata da una vera e propria destrutturazione dell'organizzazione delle multinazionali, senza garanzia della salvaguardia dei propri diritti di sfruttamento economico, il tutto aggravato dalle nuove incursioni di hackers, pirati e liberi condivisori.

In questo contesto è nata "dal basso" la richiesta di nuove strutture di potere che vadano a colmare spontaneamente quei vuoti di potere apparentemente deferiti dal regime multinazionalistico. E' nato così il fenomeno dell'incastellamento degli autori, con la distribuzione commerciale di opere d'arte dove è presente l'ingegno del servo e la proprietà del signore locale (start-up). Le persone che gravitano attorno al castello sono tutte legate da precisi rapporti di dipendenza al signore. La "castellania" è la circoscrizione attorno al castello, che si inquadra a sua volta in unità imprenditoriali più vaste e consolidate, sino ad arrivare alle multinazionali, che, uscite dalla vecchia porta, rientrano dalla nuova finestra.

Elementi fondamentali del rapporto telematico-vassallatico-beneficiario.

A livello teorico sono tre gli elementi fondamentali e caratterizzanti del sistema telematico-vassallatico-beneficiario:

1. Elemento materiale: honor o beneficium dato in concessione dal dominus o senior al vassus; si tratta di un bene materiale (spiccioli e/o pubblicità).
2. Elemento personale-immateriale: la fedeltà personale del vassus è garantita da una licenza, l'homagium ("omaggio"): sorta di contratto con il quale il vassus dona il frutto del proprio ingegno al suo signore, il quale porrà su di esso nuovi diritti esclusivi.
3. Elemento giudiziario: il vassus acquista immunità giudiziaria, cioè il privilegio di non subire alcun controllo da parte dell'autorità pubblica.

Nella realtà il sistema dei nuovi rapporti feudali è ben più complesso della piramide: si può essere sottoposti a più signori, con gravi difficoltà, per esempio, quando due o più di questi signori entrano in conflitto tra loro. A tal proposito può essere utile il giuramento "ligio", cioè il riconoscimento di un legame prioritario con un determinato signore.

Dal marketing della conoscenza alla sharing economy: il nuovo feudalesimo

Dice De Martin: "Il 99% della conoscenza dell'umanità è nel pubblico dominio".
Però omette di dire che
gran parte delle opere nel pubblico dominio sono tuttavia soggette a diritti esclusivi.
Le opere di Mozart sono nel pubblico dominio, ma non lo sono necessariamente le registrazioni delle opere di Mozart.
Le opere di Dante Alighieri sono nel pubblico dominio, ma non lo sono necessariamente le traduzioni dei testi di Dante Alighieri (senza contare che la stessa impaginazione dei testi è oggetto di diritti esclusivi).
Le opere di Bernini sono nel pubblico dominio, ma non lo sono necessariamente le immagini che le raffigurano (per non parlare dei diritti dei musei: non potete andare a Galleria Borghese e farvi la vostra "copia fotografica" del Ratto di Proserpina).
Emblematica è la Torre Eiffel: non potete fotografarla di notte perché il sistema di illuminazione è sotto copyright.
Per cui, come si trasmette il sapere se è lo stesso mezzo di comunicazione a "portarsi dietro" diritti esclusivi (diritti che, oltretutto, si sta cercando di estendere temporalmente)?
Questo tema andrebbe affrontato e con estrema chiarezza.

A quel punto, potremmo incominciare a parlare di
"sharing economy" e domandarci cosa accade quando un autore autorizza me, produttore di contenuti, a riprodurre la sua opera.
Non è forse nella perpetuazione di diritti esclusivi ottenuti a costo zero e con lavoro altrui che si basa la "sharing economy"? Assolutamente sì: Joichi Ito docet.
Un contentino all'autore, che già è soddisfatto per la pubblicità che gli viene fatta, e il pranzo è servito.

Questa impostazione (così come il
"marketing della conoscenza", di cui si è parlato alla conferenza nazionale di cc.it) è molto distante dall'economia del dono (e - attenzione - l'economia del dono non è la dottrina della beneficenza).
Ma è anche distante - e questo forse ha un rilievo maggiore - dalla rivoluzione culturale di cui l'open content è espressione in potenza.
Il paradigma sinallagmatico (perdonate il parolone) resta fondato sul lucro, mentre sarebbe possibile fondarlo sull'etica, con vantaggio sia per il lucro individuale sia per l'evoluzione dei rapporti sociali.
Non giudico, non porto ideologie, ma è bene descrivere le cose per quello che sono e mettere i "puntini" sulle c, sulle p, sulle d...

martedì, giugno 10, 2008

NO SIAE NO PARTY

Un'inchiesta realizzata da 0format, laboratorio universitario multimediale di produzione videogiornalistica (Facoltà di Scienze della Comunicazione - Reggio Emilia).

giovedì, maggio 29, 2008

PA e informativa privacy

Art. 161 Omessa o inidonea informativa all’interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.

Ciò premesso, quante PA dispongono di una modulistica contenente una informativa privacy o contenente una informativa privacy aggiornata?

Uno dei tantissimi esempi (trovato in 5 secondi): è possibile generare l'autocertificazione on-line, ma questa non conterrà alcuna informativa privacy.

Se proprio vogliamo fare un discorso serio ed approfondito sulla privacy, forse è il caso di incominciare da questi "dettagli".

sabato, maggio 17, 2008

OpenPolis: il fetish della politica

Proseguiamo il nostro viaggio nel mondo della non democrazia partecipativa con OpenPolis. OpenPolis è un vero delirio: ha la pretesa di spiegarti - tramite questionario - qual'è la tua posizione politica (della serie: mi rivolgo ad altri per sapere come la penso io) senza avere prima ricevuto le risposte al questionario da parte di tutti i partiti. Tuttavia, tengono a precisare che si tratta soltanto di una approssimazione delle distanze (tra la tua posizione e quella dei partiti), non perché non hanno prima ricevuto le risposte al questionario da parte di tutti partiti, ma perché il loro algoritmo MDS (MultiDimensionalScaling) deve essere migliorato. Tengono a precisare che il questionario l'hanno inviato a tutti ma che non tutti hanno risposto o hanno inviato risposta nel tempo massimo. La domanda sorge spontanea: ma chi si credono di essere? Quale Istituto? Non capisco poi perché il piglio feticistico utilizzato nell'informare i cittadini sulle attività dei politici e sui loro discorsi non comprenda anche le notizie relative ai loro eventuali guai con la giustizia, alle loro attività extraparlamentari... se proprio vogliamo conoscere a fondo chi ci governa e farci un'idea completa sulla loro credibilità...

WikiDemocracy non è uno strumento di democrazia partecipativa

Leggo in giro che WikiDemocracy sarebbe uno strumento di democrazia partecipativa.
Del resto, WikiDemocracy è presentato come
un ambiente collaborativo e democratico che non si pone contro i partiti, ma che anzi si pone l'obiettivo di aumentare la partecipazione dal basso.

Nulla in contrario, ma forse è il caso di marcare la differenza tra questo tipo di iniziative e i veri strumenti di democrazia partecipativa. Perché la democrazia partecipativa è una cosa seria e non si inventa da un giorno all'altro.

Tpici strumenti di democrazia partecipativa sono il referendum e la legge di iniziativa popolare.
Quindi stiamo parlando di strumenti:
1) tipizzati dal diritto;
2) praticabili da tutti i cittadini.

Uno strumento di democrazia partecipativa non può non avere queste caratteristiche fondamentali.

E' evidente che WikiDemocracy non ha ricevuto alcun riconoscimento da parte DEL basso (è soltanto espressione di UN basso) e - per sua natura (vive su Internet) - non può coinvolgere, nemmeno potenzialmente, tutti i cittadini.

Insomma: gli strumenti come WikiDemocracy non hanno nulla a che fare con la democrazia partecipativa.

Inoltre, è forse il caso di domandarsi se strumenti come WikiDemocracy non rappresentino - indirettamente - un pericolo per la democrazia. I politici, infatti, cercano sempre più spesso un consenso attraverso la rete (un media che sta crescendo e che deve essere preso in considerazione al pari degli altri media: media = visibilità => esisti solo se appari sui media).
Pertanto, non meraviglia vedere politici pronti a fare proprie le proposte di un "gruppo telematico" che ha una buona visibilità su Internet.
Ma il "popolo della rete" è solo una piccola parte del popolo italiano, e il DEMO o è tutto o non è DEMO in DEMOCRAZIA: e qui sorge il problema.
Internet non è un "luogo partecipativo democratico" (così lo definiscono gli autori di WikiDemocracy): è, invece, un luogo in cui singoli o gruppi possono associarsi, discutere, condividere progetti... fare politica. Ma fare politica non significa necessariamente realizzare la democrazia partecipativa.
Internet è un media e - come tale - attribuisce al "popolo della rete" un potere mediatico.
Se i politici si lasciano influenzare dal potere mediatico del "popolo della rete", è la stessa democrazia a subire un torto. Questo, ovviamente, non significa che utilizzare la rete per fare politica non sia cosa buona e giusta. Ma è certamente antidemocratico vedere, ad esempio, Beppe Grillo ricevuto a Palazzo Chigi per il semplice fatto che il suo blog è il più visitato d'Italia (se Grillo avesse ricevuto un "no grazie", troppi elettori sarebbero stati informati del fatto, e lo stesso Grillo avrebbe messo in cattiva luce, davanti a tanti elettori, il premier: dunque, meglio ricevere Grillo; non per la qualità delle sue proposte, ma per il suo potere mediatico).

E già: siamo abituati a vedere come vittime del potere mediatico altrui (Berlusconi in primis), giornalisti, comici, attori... che tutti conoscono proprio perché appaiono sui media.
Ma quanti bravi
giornalisti, comici, attori... ci sono in Italia? Beh, finché continueremo ad avere questo concetto di democrazia partecipativa non lo sapremo mai.

mercoledì, maggio 14, 2008

La privacy è una cosa seria

All'ennesima e-mail di Calamari sulle pagliacciate del Big Brother Award (quest'anno hanno avuto il coraggio di candidare il Partito Pirata... ) ho deciso di intervenire:

Secondo me fate un errore di fondo: il BBA dovreste farlo durante il carnevale. Anche i premi acquisterebbero un loro fascino e qualcuno verrebbe a ritirarli. Ti pongo pubblicamente un paio di domande per non restare OT: secondo te, per la privacy, è preferibile utilizzare un protocollo voip brevettato e segreto come quello di skype o uno standard (sip, ad esempio)? Altra domanda: perché tu e PI vi siete sempre ben guardati dal parlare del problema descritto, ad esempio, qui? Del resto ne ha parlato, ben prima di noi, anche l'Associazione Nazionale Radioamatori. Oh, eppure non c'è verso di fare emergere la notizia. Chissà perché. Il prossimo anno anziché vedere candidato il PP, assistere a varie pagliacciate (benché assolutamente fotogeniche televisivamente parlando) o assistere alle solite sviolinate per l'ex Garante Rodotà (che ti ricordo - visto che né tu né altri lo ricordano mai - venne ribattezzato "Garante della Telecom", per la questione relativa all'oscuramento delle ultime 3 cifre nei tabulati telefonici)... vorrei vedere affrontato un tema davvero serio come quello sopra riportato. Insomma, qualcosa che davvero rompa le scatole a quelli a cui ogni volta date i premi: magari poi vengono anche a ritirarli per controbattere.

lunedì, maggio 05, 2008

Il bollino "intelligente"

Un'immagine analoga a questa l'avete già vista sulle bollette telefoniche.
Che cos'è? E' un codice bidimensionale DataMatrix, ossia una sorta di "database portatile" che può contenere molte informazioni in uno spazio molto piccolo.

Esistono programmi che permettono ai telefonini e ai palmari muniti di videocamera di leggere queste informazioni.

Ed esistono programmi (e anche siti) che permettono di generare codici DataMatrix.

Ecco un bollino "intelligente" da applicare, ad esempio, sui cd contenenti le vostre produzioni artistiche: al fruitore basterà un click per visualizzare la licenza con cui avete rilasciato la vostra opera, per visitare il vostro sito, per telefonarvi, per contattarvi via e-mail o sms, per leggere il vostro curriculum, per localizzare la vostra posizione... insomma, il DataMatrix rappresenta per me un punto di collegamento molto interessante tra analogico e digitale.
A presto, caro DataMatrix. ;-)

lunedì, aprile 28, 2008

Sul coraggio

Mi fa piacere constatare che qualcuno ha compreso perfettamente lo spirito del mio post su bollino Siae e Guardia di Finanza: la risposta della GdF è desolante ed ovviamente è auspicabile un "aggiornamento", ma - come dice Minotti - bisogna fare i conti con questa realtà. Così come, da sempre, bisogna fare i conti con le aziende che si occupano di duplicare e stampare cd e dvd: prendo atto del fatto che oggi non sono più il solo a dire che quelle aziende pretendono qualcosa che non è loro dovuto. Ripeto: la pretesa era già infondata ieri (se io non avevo nessuna intenzione di vendere i cd duplicati, perché mai dovevo acquistare i bollini Siae pagandoli anticipatamente al duplicatore?)... oggi è assolutamente inaccettabile (ma non per questo i cittadini non devono essere messi al corrente dell'attuale modus operandi della GdF).
Ci vuole coraggio, sì: il coraggio di prendere "di petto" forze dell'ordine, Siae... denunciare situazioni - come dicevamo - desolanti, affinché si pervenga ad un cambiamento concreto.

Sono stato io per primo a fare mettere nero su bianco a Siae la non obbligatorietà del pagamento del canone Siae per la musica d'ambiente se quest'ultima non è stata creata, eseguita e prodotta da soggetti iscritti a qualche organismo di intermediazione (Siae, Imaie, Scf... ).


Ed ho sempre parlato (mi autocito) di principi semplici, ma, nei fatti, non molto semplici da essere messi in pratica per disinformazione, per mancanza di organizzazione, per mancanza di certezze o anche per semplici "timori reverenziali".

Chi ha gli attributi, non si limita alle chiacchiere (utilissime: ma pur sempre chiacchiere): opera nel concreto, cerca soluzioni... per tutti. E' chiaro il concetto?
Tenga presente filozero (*) chi è alla ricerca di un modello di diffusione della musica non soggetto al "pizzo" Siae. Pensi a copyzero chi vuole evitare di corrispondere centinaia di euro a Siae per tutelare le proprie opere. Tenga presente questo e tanto altro (a incominciare dalle campagne di Scarichiamoli! - la prima e la più importante iniziativa italiana per la promozione della condivisione pubblica dei saperi - per una cultura libera e per la copia privata digitale) chi pensa di rivolgersi a me come ad un ottuso e vigliacco applicatore del bollino Siae. :-)

Abbiamo bisogno di abbattere i muri di gomma, di ridefinire lo strano rapporto che abbiamo con le Istituzioni e con l'Autorità, di aprire un varco alla diffusione di quella che, con Gennaro Francione, definimmo un giorno dorosfera, o di quella che Enzo Rullani chiama l'economia della conoscenza.

Magari ci fossero persone pronte a rimboccarsi le maniche: ma in genere prevale l'armiamoci e partite.
Magari ci fossero persone pronte ad affrontare, con coraggio, le tematiche più delicate: ma in genere i "critici d'arte" sono molti di più degli "artisti" (ad esempio, nessuna rivista telematica, anche quelle che parlano di diritto alla riservatezza un giorno sì e l'altro pure, ha voluto pubblicare questa sconvolgente lettera aperta, in cui, dati alla mano, si dimostra come le forze dell'ordine non siano in grado di tutelare la privacy dei cittadini!).

Va bene, fermiamoci qui, altrimenti finisco per essere vanamente logorroico anche io.

(*) Filozero aprirà i battenti nelle prossime settimane all'interno di AREA01 (un sito dedicato alla creazione di un'area sicura di scambio legale di files attraverso l'uso della firma elettronica): passerà dall'attuale versione analogica (promessa al pubblico) alla versione digitale (utilizzo del linguaggio XML per raccogliere in un unico pacchetto firma elettronica, licenze elettroniche, file torrent... chi vivrà vedrà).

Non fermiamoci alla scorza...

Per motivi che ho già indicato, non sono molto interessato a continuare a discutere sul bollino Siae, però, dopo avere letto questo articolo di Scorza, in cui mi si attribuiscono cose che non ho mai detto, mi sembra il caso di fare alcune precisazioni.

Dice Scorza:
vi è chi si spinge a sostenere che la vicenda della quale stiamo parlando non andrebbe divulgata.

Non ho mai detto che non si debba parlare della vicenda relativa al bollino Siae (io stesso ne ho parlato tante volte... e non soffro di schizofrenia). Ho invece detto che quando si parla di tale vicenda sarebbe buona cosa informare i cittadini del fatto che la Guardia di Finanza continua a reprimere il non-reato in oggetto (così l'ho sempre chiamato: non-reato).

Aggiunge Scorza:
non so se la denunziata disinformazione della Guardia di Finanza sul punto corrisponda a verità.
Che cosa significa questo? Che ho attribuito al Comando Generale della Guardia di Finanza e-mail frutto della mia fantasia? No: la diffamazione a mezzo Internet non rientra nelle mie abitudini.

Per il resto è giusto ribadire la non obbligatorietà dell'apposizione del bollino e la non retroattività dell'eventuale reintroduzione del reato: cose che, su questo blog, abbiamo detto tante volte.
Al tempo stesso, però, continuiamo a sperare che, se un giorno il reato sarà reintrodotto, la stampa diffonda la notizia con la stessa enfasi impiegata nello sventolare la non obbligatorietà del bollino.

Ecco: adesso ho chiarito per l'ennesima volta la mia posizione (tutti i miei articoli relativi al bollino Siae sono reperibili facilmente su questo blog: rinvio ad essi chi vuole conoscere più approfonditamente il mio reale pensiero). Mi dispiace constatare ancora una volta - e a mie spese - il potere distorsivo dell'informazione.

Scorza conclude il suo articolo ricordando così le parole di S. Agostino:
humanum fuit errare, diabolicum est... in errore manere.
La frase è bella, ma acquista un senso non banale solo se ricordata senza omissis:

humanum fuit errare, diabolicum est per animositatem in errore manere.
Cosa vuole dirci S. Agostino? Vuole dirci che persevera nell'errore chi presuppone di conoscere ciò che in realtà non conosce. Il trascurare l'esperienza e il non apprendere da essa conduce all'errore. Torniamo a noi: se Scorza avesse colto il senso profondo della frase di S. Agostino, non avrebbe supposto di conoscere il mio pensiero e non mi avrebbe attribuito cose che non ho mai detto; se voi imparerete dall'esperienza che la GdF continua a reprimere il non-reato in oggetto, eviterete di compiere azioni di cui potreste pentirvi. Aaameeen.

giovedì, aprile 24, 2008

A volte ritornano...

... ma non fanno paura, anzi! Apprendo con piacere che il buon Biasco ha deciso di non mollare: e allora eccolo , più bravo e brillante che pria. Se avete idee, suggerimenti, commenti da sottoporre all'attenzione di Christian, c'è un cantiere aperto che vi attende. Dacci dentro Christian e... tanta merda!

mercoledì, aprile 23, 2008

Spam by Altroconsumo: non sono il solo

Leggete qui, leggete qui, leggete qui, leggete qui, leggete qui, leggete qui.

martedì, aprile 22, 2008

Bollino SIAE: la risposta della Guardia di Finanza

NEWS: La risposta a questo articolo di Guido Scorza la trovi qui.

Ho voluto calarmi nei panni dell'ingenuo ed onesto cittadino (non che io non sia un onesto cittadino, ma certamente non sono e non mi è consentito di essere molto ingenuo) che legge questo articolo di Punto Informatico e crede di poter fare a meno di apporre il contrassegno Siae senza avere alcun problema con le forze dell'ordine e con la giustizia.

Ho contattato la Guardia di Finanza (Comando Generale) ed ho posto domande semplici, argomentate e ben precise.

Salve, ho appreso su Internet (http://punto-informatico.it/p.aspx?i=2255435) di una sentenza della Cassazione (reperibile qui: http://www.cortedicassazione.it/Documenti/13810.pdf) che, in riferimento ad una sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee, ha stabilito che, al momento, le norme italiane riguardanti l'obbligo di apposizione del contrassegno Siae (da parte di chi vende, ad esempio, audiovisi) non sono applicabili. Volevo sapere come si comporta all'oggi la GdF davanti alla fattispecie in oggetto (es.: musicista che vende i propri CD senza avervi apposto il contrassegno Siae).

Risposta della GdF:

Nel rispondere alla Sua e-mail del 16 u.s, Le rappresentiamo che potrà ottenere le informazioni richieste contattando direttamente l'Ufficio Relazioni con Pubblico della Società Italiana Autori ed Editori (http://www.siae.it/urp.asp) (S.I.A.E.), Ente la cui funzione istituzionale è volta alla tutela del diritto d'autore, sia telefonicamente presso le utenze 06/5990615, 06/5990623 e 06/5990806 (fax 06/5990435), sia tramite l'indirizzo di posta elettronica urp@siae.it.

E no, non potete scaricare il barile sulla Siae, perché Siae non comanda la GdF. :-D

Dunque, mi sono rivolto di nuovo alla GdF:

Vi ringrazio molto per la risposta, ma Siae non è a conoscenza delle eventuali misure che la Guardia di Finanza prende nella circostanza in oggetto. In altre parole, se la GdF trova un musicista che vende i propri cd non muniti di contrassegno Siae, come procede nei confronti di questa persona? Sequestra il materiale e/o trasmette la notizia di reato alla procura? E' questo che vorrei sapere.

Risposta della GdF:

Per rispondere alla Sua e-mail del 18 u.s., la informiamo che chiunque, a fini di lucro, detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della Legge n. 633/1941, l'apposizione di contrassegno da parte della SIAE, privi del contrassegno o dotati di contrassegno contraffatto o alterato, è punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da 2.582,00 a 15.493,00 Euro (art.171 ter, lett.d, legge n. 633/1941). Pertanto, Le rappresentiamo che il Reparto del Corpo procede al sequestro della merce sprovvista del contrassegno “SIAE”, notiziando l’Autorità Giudiziaria del reato di specie.

Evidenziamo ancora la risposta:
il Reparto del Corpo procede al sequestro della merce sprovvista del contrassegno “SIAE”, notiziando l’Autorità Giudiziaria del reato di specie.
A quel punto, cari "non-contrassegnatori" in ascolto, io spero per voi che la palla passi ad una procura "aggiornata", altrimenti verrete rinviati a giudizio e dovrete affrontare anche le spese di giustizia.
E tutto questo per non avere apposto un bollino che costa 0,0... :-)

Come ho detto e ripetuto tante volte, fino a che alcune fattispecie di reato (benché inapplicabili dai giudici) non vengono cancellate dalla legge, le forze dell'ordine, a torto o a ragione, continueranno a comportarsi allo stesso modo. Di questo i cittadini che, in questi giorni, hanno letto, su Internet, valanghe di articoli sulla non obbligatorietà del contrassegno Siae devono essere ben consapevoli.

Visto che, come prevedevo, la regola tecnica relativa al contrassegno Siae sarà presto notificata alla Commissione Europea e tutto tornerà alla "normalità", non ha molto senso continuare ad occuparci di contrassegno Siae, se non per ribadire un paio di concetti fondamentali, sperando che possano essere di aiuto a chi si informa tramite Internet:
1) quando trovate articoli in cui vi dicono che un reato è scomparso ma la legge non è cambiata, cercate sempre di prendere contatto diretto con le forze dell'ordine (il reato potrebbe essere effettivamente scomparso ma le forze dell'ordine potrebbero continuare a reprimerlo, giacché non sono loro che applicano e disapplicano la legge!);
2)
quando trovate centinaia di articoli in cui vi dicono che un reato è scomparso ma la legge non è cambiata, aspettate: poco tempo dopo potreste imbattervi in un trafiletto in cui si dice che quel reato è stato ripristinato.

venerdì, aprile 18, 2008

Contrassegno SIAE e duplicazione di cd e dvd

Tante sono le aziende che si occupano di duplicare e stampare cd e dvd. Chi si è rivolto a queste aziende per le sue produzioni sa bene che chiedono - per ogni cd e dvd duplicato e/o stampato - il pagamento anticipato del contrassegno Siae, indipendentemente dal fatto che la distribuzione dei supporti avverrà a titolo gratuito o a scopo di lucro.

La spiegazione che queste aziende danno era ed è sempre la stessa: se non chiediamo il pagamento del bollino, Siae se la prende con noi!

Tutto ciò era già incomprensibile ieri: oggi è diventato intollerabile.

Ma voglio andare oltre: spero che la Guardia di Finanza e le Procure della Repubblica abbiano le idee chiare sul contrassegno Siae. Non fatemi aggiungere altro.

mercoledì, aprile 16, 2008

Ai posteri l'ardua (davvero ardua) sentenza

In questi giorni sono in molti a parlare della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee che ha dichiarato l'illegittimità delle norme italiane che impongono l'apposizione del contrassegno SIAE sui supporti contenenti opere dell'ingegno. E c'è già chi chiede rimborsi.

Nessuno, però, si domanda: quando verranno abrogate le norme in oggetto? Quando verranno modificati i commi 1 e 2 dell'art. 171-bis LdA e la lettera d) del comma 1 dell'art. 171-ter LdA?

Le persone che, leggendo qua e là, hanno deciso di non apporre più il contrassegno SIAE, devono sapere che, fino a che la legge italiana non cambia (e non è detto che cambi, dato che la disapplicazione delle norme in oggetto da parte dei giudici italiani è soltanto temporanea) rischiano comunque di affrontare un processo.
E non credo che sia per loro di grande conforto sapere che ne uscirebbero indenni.

Per rispondere alla domanda suddetta può essere utile volgere uno sguardo al
decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, intitolato Disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee.

Mi aspettavo che il decreto-legge disponesse l'esecuzione di una sentenza di cui vi riporto un estratto:
L’art. 49 CE e, a decorrere dal momento della loro applicabilità, l’art. 9, n. 1, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/21/CE, che istituisce un quadro normativo comune per le reti ed i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «quadro»), gli artt. 5, nn. 1 e 2, secondo comma, e 7, n. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 7 marzo 2002, 2002/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva «autorizzazioni»), nonché l’art. 4 della direttiva della Commissione 16 settembre 2002, 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica, devono essere interpretati nel senso che essi ostano, in materia di trasmissione televisiva, ad una normativa nazionale la cui applicazione conduca a che un operatore titolare di una concessione si trovi nell’impossibilità di trasmettere in mancanza di frequenze di trasmissione assegnate sulla base di criteri obiettivi, trasparenti, non discriminatori e proporzionati.

Stiamo parlando del celebre
caso Europa 7 (il 6 maggio è prevista la sentenza del Consiglio di Stato... mah): una vicenda giudiziaria che va avanti da molto tempo e che rappresenta pienamente l'"impunità del potere".
Ebbene, di quella sentenza non vi è traccia nel decreto-legge perché ­- ha spiegato l'ex-ministro Emma Bonino - la questione "non ha carattere di urgenza".


Verrà considerata urgente dal nuovo Governo? :-D

Quando verranno modificati i commi 1 e 2 dell'art. 171-bis LdA e la lettera d) del comma 1 dell'art. 171-ter LdA?
Ai posteri l'ardua (davvero ardua) sentenza.

giovedì, aprile 10, 2008

Le licenze d'uso non limitano le libere utilizzazioni 2

Continua sul blog di Minotti il dibattito sul tema licenze CC e libere utilizzazioni. Constato che le incomprensioni permangono e che, a causa di questo, il vero tema stenta ad emergere.

Il nocciolo della questione non riguarda, a mio avviso, le problematiche tecniche delle licenze (che vertono semmai sulla necessità della doppia sottoscrizione delle clausole vessatorie, sulle caratteristiche che deve possedere il documento informatico per soddisfare la forma scritta... ne abbiamo parlato in molte occasioni), ma, ancora una volta, la conoscenza dello strumento utilizzato (contratto standard, potremmo dire) da parte del licenziante (e del licenziatario): in altre parole, la discussione si farebbe più interessante se tornasse sui binari giuridico-sociologici.

A che serve aver specificato nella licenza che essa non si pone in contrasto con le libere utilizzazioni se il licenziante, assai spesso, non legge la licenza o la legge ma senza avere la più pallida idea di cosa siano realmente le libere utilizzazioni (tanto più che non si tratta di una materia disciplinata nel modo più lineare: vedi post precedente)?
Ignorantia legis non excusat: e dunque, prima di adottare una licenza bisognerebbe avere un'adeguata conoscenza dello strumento giuridico che si intende utilizzare e dei suoi effetti. Questo è il punto di partenza.

Scrivevo a Minotti (nei commenti al mio post): La "Critica della Ragion CCommons" raramente viene presa con "filosofia". A mio parere questo accade perché alla base del progetto CC c'è una forte componente ideologica che finisce per mescolare, pericolosamente, l'adesione ad un modello culturale e l'utilizzo di una licenza. La scelta della licenza CC dovrebbe essere più consapvole ed avvenire sulla base di precise necessità individuali. Molto spesso, invece, la scelta avviene come automatica conseguenza della partecipazione collettiva al movimento del "freecopyright".

Forse è il prezzo (scontato) che deve pagare il successo di un'iniziativa culturale di questo tipo, forse è un male minore o forse è un cancro estirpabile con una più attenta politica di promozione delle licenze... non lo so, ma so che questi sono temi sui quali potrebbe incentrarsi una discussione più interessante e, soprattutto, maggiormente comprensibile ai non addetti ai lavori.

Test per aspiranti esperti di diritto d'autore

Ogni tanto mi capita di preparare qualche test per "aspiranti esperti di diritto d'autore".
Eccone uno (se siete "aspiranti esperti" non leggete le risposte!) in tema di libere utilizzazioni.
Lo pubblico per rendervi l'idea di quanto sia stupidamente compessa la materia (e quanto sarebbe utile una riforma nel segno della semplificazione).
Se vi piacciono i quiz in materia di diritto d'autore, potete continuare a "pedalare" recandovi qui.

Primo caso:

Mario Rossi è un giornalista e scrive un articolo sul Papa, articolo che viene pubblicato sul "Corriere del Giorno" (in fondo all'articolo è scritto: "Mario Rossi - Tutti i diritti riservati").
Giuseppe Bianchi è invece il curatore di "Spazio News" su "Radio Drago".

Domanda: Giuseppe Bianchi può leggere in radio l'articolo di Mario Rossi?

Secondo caso:

Mario Rossi scrive un articolo sulla storia della Coppa dei Campioni, articolo che viene pubblicato sul "Corriere del Giorno" (in fondo all'articolo è scritto: "Mario Rossi").
Giuseppe Bianchi è invece il curatore di "Sport News" su "Radio Drago".

Domanda: Giuseppe Bianchi può leggere in radio l'articolo di Mario Rossi?

Terzo caso:

Mario Rossi scrive un articolo sul film "Vacanze di Pasqua", articolo che viene pubblicato sul "Corriere del Giorno" (in fondo all'articolo è scritto: "Mario Rossi - Tutti i diritti
riservati").
Giuseppe Bianchi è invece il curatore della rubrica "L'angolo di Beppe" su "Radio Drago".

Domanda: Giuseppe Bianchi può leggere in radio l'articolo di Mario Rossi?


Soluzione del primo caso:

L'art. 65 LdA permette la riproduzione di articoli di attualità di carattere religioso, purché la riproduzione non sia stata espressamente riservata (vedi anche art. 7 regolamento attuativo LdA).
Nel nostro caso l'articolo è di carattere religioso e potrebbe essere anche di attualità.
Ma la riproduzione è stata espressamente riservata.
Non può applicarsi l'art. 70 LdA perché Giuseppe Bianchi non discute né critica l'articolo ma semplicemente lo riproduce.
Non può nemmeno applicarsi l'art. 101 LdA perché un articolo è ben più di un'informazione o di una notizia (una mera informazione è, ad esempio, una notizia ANSA).
Dunque Giuseppe Bianchi NON può leggere in radio l'articolo di Mario Rossi.

Soluzione del secondo caso:

L'art. 65 LdA NON eccettua la riproduzione di articoli di carattere sportivo (inoltre, non si tratta nemmeno di un articolo di attualità).
Quindi, benché la riproduzione non sia stata espressamente riservata, l'articolo non può essere letto.
Per il resto valgono le considerazioni fatte sopra.

Soluzione del terzo caso:

Benché possa trattarsi di un pezzo di attualità, l'art. 65 NON eccettua la riproduzione di articoli sul cinema.
Inoltre, la riproduzione è stata espressamente riservata.
Tuttavia, in questo caso Bianchi intende discutere e criticare il pezzo di Rossi ed è dunque applicabile l'art. 70 LdA.
Pertanto, Bianchi, nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 70 LdA, può leggere in radio l'articolo di Rossi.


Ecco i riferimenti normativi:

Art. 65 LdA, primo comma:

Gli articoli di attualità di carattere economico, politico o religioso, pubblicati nelle riviste o nei giornali, oppure radiodiffusi o messi a disposizione del pubblico, e gli altri materiali dello stesso carattere possono essere liberamente riprodotti o comunicati al pubblico in altre riviste o giornali, anche radiotelevisivi, se la riproduzione o l'utilizzazione non è stata espressamente riservata, purché si indichino la fonte da cui sono tratti, la data e il nome dell'autore, se riportato.

Art. 7 Regio Decreto 18 maggio 1942, n. 1369:

La dichiarazione di riserva per la riproduzione in altre riviste o in altri giornali, anche radiofonici, di articoli di attualità di carattere economico, politico, religioso, pubblicati nelle riviste e giornali, ai sensi dell'art. 65 della legge, si effettua mediante l'indicazione, anche in forma abbreviata, delle parole “riproduzione riservata” o altre analoghe, all'inizio o alla fine dell'articolo.

Art. 70 LdA, primo comma:

Il riassunto, la citazione o la riproduzione di brani o di parti di opera e la loro comunicazione al pubblico sono liberi se effettuati per uso di critica o di discussione, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera; se effettuati a fini di insegnamento o di ricerca scientifica l'utilizzo deve inoltre avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali.

Art. 101 LdA, primo comma:

La riproduzione di informazioni e notizie è lecita purché non sia effettuata con l'impiego di atti contrari agli usi onesti in materia giornalistica e purché se ne citi la fonte.

mercoledì, aprile 09, 2008

Politici e software libero

AsSoLi invita i candidati a sottoscrivere un documento con il quale, in forza della propria libertà di mandato, prendano l'impegno di fronte agli elettori di sostenere, promuovere e votare leggi e politiche a favore del software libero.

Visto che viene indicato il sito web di ogni partito, penso che sarebbe utile indicare anche il server relativo... tanto per informare gli elettori circa la "sensibilità al SL" lato server. Si scoprirebbe, ad esempio, che il Partito Democratico è passato da Linux a MS, mentre Il Popolo Della Libertà è passato da MS a Linux.

Per quanto riguarda, invece, i singoli candidati, sarebbe stato interessante sapere cosa hanno fatto realmente per il SL nella loro precedente attività politica.

Un elettore con un minimo di esperienza sa che è chi rincorre che ha bisogno di farsi pubblicità.
E' per questo che il PDL ha per il momento un solo candidato "sensibile al SL".

Tuttavia, se tutti i candidati fossero venuti a conoscenza dell'iniziativa di AsSoLi, le adesioni sarebbero state molte di più e da parte di TUTTI i partiti... ma perché qualche voto in più fa sempre comodo, non per reale interesse alla causa.

L'interesse reale, se proprio vuoi dimostrarlo, lo dimostri con quello che concretamente hai già fatto, non con delle proposte che ti limiti a sottoscrivere in campagna elettorale... un periodo in cui i candidati che hanno bisogno di voti sottoscrivono praticamente qualsiasi cosa venga loro sottoposta senza farsi troppi problemi sul futuro mantenimento delle promesse.

I candidati (e i partiti e le coalizioni) già disattendono i propri programmi, figuriamoci quelli scritti da altri!

lunedì, aprile 07, 2008

Le licenze d'uso non limitano le libere utilizzazioni

Questo post di Minotti ha sollevato molte polemiche, soprattutto nel mondo "open". Tuttavia, non riesco a capire il motivo di tanta insofferenza.

Dice Minotti: non ho mai compreso la cieca adesione fideistica manifestata specie dai blogger.

Beh, non l'ho mai compresa nemmeno io. Tant'è che molti adottano le licenze CC e poi vengono a chiedere delucidazioni sul loro contenuto. E' assurdo: dovrebbe avvenire il contrario!

Continua Minotti: le ho messe anch’io [n.d.r.: licenze CC] per quel fondamentale e imperdonabile errore che si chiama omologazione e che mi ha fatto perdere di vista la mia cultura giuridica.
Questa mi pare semplice autocritica.
Alzi la mano chi sa veramente cosa significano queste licenze (e le “cugine” GPL), quali sono le basi e le conseguenze giuridiche. Pochi, direi, e ditemi pure presuntuoso.

La percentuale degli utilizzatori delle licenze CC che, prima di adottarle, si prendono la briga di leggerle, è bassa: lo dimostra il fatto che molti sono convinti che le licenze CC non servano a rinunciare all'esercizio esclusivo di una serie di diritti di utilizzazione economica, ma a "proteggere le opere" (come se Creative Commons fosse una sorta di "Siae buona"). Questo equivoco è stato causato anche da Creative Commons, che fino a poco tempo fa sosteneva di avere creato "un nuovo diritto d'autore" (sic): fortunatamente sono riuscito a fare cambiare la dichiarazione sulla home di creativecommons.it.

Andiamo avanti nella lettura del post di Minotti (si tratta di estratti). La legge sul diritto d’autore le disciplina a partire dall’art. 65 [n.d.r.: libere utilizzazioni] e mi sembra chiaro che, pur evidenziando alcuni dati dell’opera, nessuno può impedire un link e la riproduzione di un titolo. Eppure, una lettura non corretta (non conforme alla legge, che comanda sempre nel contrasto) delle Creative Commons può portare alla paradossale conclusione che esse non garantiscono sempre la libera circolazione del sapere, ma, al contrario, talvolta la limitano per giunta - vale la pena di ribadirlo - in contrasto col nostro ordinamento.

Che una lettura non corretta delle licenze CC possa portare alla paradossale conclusione in oggetto è confermato da quanto è effettivamente accaduto nel celebre caso "Casa Pannella".

E' perfettamente inutile che l'articolo 2 delle licenze CC informi il licenziatario dell'esistenza delle libere utilizzazioni ai sensi di legge (la parodia, peraltro, non ha una tutela legale ma è una costruzione giurisprudenziale su base costituzionale), se la licenza non viene letta correttamente o, addirittura, non viene letta!
E il "bello" è che non soltanto le licenze CC non vengono lette da chi le utilizza, ma non vengono lette nemmeno da chi le scrive! Paradossale? Sì. Ma anche vero: guardate qui. I punti 4a e 4b sono identici. E' stato ripetuto due volte lo stesso punto e manca un intero punto! Ed è proprio il punto chiave della licenza (quello che contiene la clausola copyleft)! Delle conseguenze giuridiche di questo pasticcio abbiamo già parlato e non mi ripeterò.

P.Q.M. credo che quella di Minotti fosse una critica costruttiva, descrittiva di una situazione realmente esistente, e che non meritasse di finire sotto l'egida dei CCrociati.