Art. 161 Omessa o inidonea informativa all’interessato
1. La violazione delle disposizioni di cui all’articolo 13 è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano rischi specifici ai sensi dell’articolo 17 o, comunque, di maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta inefficace in ragione delle condizioni economiche del contravventore.
Ciò premesso, quante PA dispongono di una modulistica contenente una informativa privacy o contenente una informativa privacy aggiornata?
Uno dei tantissimi esempi (trovato in 5 secondi): è possibile generare l'autocertificazione on-line, ma questa non conterrà alcuna informativa privacy.
Se proprio vogliamo fare un discorso serio ed approfondito sulla privacy, forse è il caso di incominciare da questi "dettagli".
1 commento:
hai ragione, si affrontano sempre i temi di moda e poi alle cose veramente serie non ci si pensa mai
Posta un commento