 La recente sentenza della Cassazione in materia di diritto d'autore si è limitata ad applicare la legge vigente ad un caso specifico, non ne ha dato una sua interpretazione. Non c'è nulla di eclatante.
La recente sentenza della Cassazione in materia di diritto d'autore si è limitata ad applicare la legge vigente ad un caso specifico, non ne ha dato una sua interpretazione. Non c'è nulla di eclatante.Ovviamente:
1. Chi scarica opere illegalmente e chi mette in condivisione opere illegalmente, senza fini di lucro, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065.
2. Chi mette in condivisione opere protette a fini di lucro è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da euro 2500 a euro 15000.
3. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.
Pertanto, è corretto dire che non si tratta di REATO, ossia di ILLECITO PENALE.
Così come è altrettanto corretto dire che si tratta di ILLECITO CIVILE.
La depenalizzazione di cui sopra esiste dal 1981, mentre la sezione "Difese e sanzioni penali" della LDA è precedente!
Quindi, malgrado il titolo della sezione parli di SANZIONI PENALI, in realtà stiamo parlando, per i casi di cui al punto 1, di SANZIONI AMMINISTRATIVE.
Quando FIMI dice "chi condivide senza una contropartita economica, rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell'articolo 171 LDA", dimostra di conoscere il titolo di una sezione della LDA e al tempo stesso dimostra di non sapere che da 25 ANNI è intervenuta la depenalizzazione.
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