martedì, febbraio 27, 2007

Un software uguale ad un altro è originale??

L'articolo di D'Agostini su PI mi lascia un po' perplesso.

La Cassazione dice:
"la creatività e l’originalità sussistono anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti".

In linea con la Corte d'Appello, che diceva, più ambiguamente:
"l’innovazione risiede nella capacità di adattare l'architettura applicativa al caso ed all’ambiente tecnologico specifico".

Venendo all'articolo:
"Cassazione: un software uguale ad un altro è originale" non l'ha scritto D'Agostini, ma PI.

Tuttavia D'Agostini, secondo me, pur partendo bene (dice che la Cassazione precisa il concetto di originalità, non dice che lo stravolge), compie un passo falso quando parla della "virgola" (comunque virgolettata, perdonate il bisticcio):
"in pratica prendo un programma, ne cambio una "virgola" ed ecco il prodotto nuovo!".

Una virgola in un codice sorgente che cos'è?

Una riga di codice?

E' chiaro che la Cassazione per "idee e nozioni semplici" non intende una riga di codice (altrimenti sai che spasso: basta aggiungere una riga e il gioco è fatto).

Quando la Corte d'Appello scrive "tutti i prodotti software che risolvono la stessa esigenza applicativa (nel caso in esame: controllo del carico degli automezzi nei depositi petroliferi) presentano una architettura di base che è comune alla maggior parte dei sistemi dì controllo dei processi industriali", D'Agostini commenta:
"quello che più lascia perplessi è che nella consulenza tecnica si legge addirittura che i due software erano pressoché identici, cioè presentavano la medesima architettura".

Secondo D'Agostini, quindi, due software con architettura di base comune sono pressoché identici.

Ma il software non è come un romanzo: con un software tu puoi raccontare la stessa storia, ma con altre parole.

Questo concetto non è condiviso da D'Agostini:
e non è un caso che egli si meravigli del fatto che la giurisprudenza distingua tra opere espressive ed opere funzionali, accordando alle prime una disciplina analoga ma, ovviamente, più "garantista".

Quest'ultimo è un punto di vista che forse ha preso troppo campo nell'articolo di D'Agostini, apportando ad esso la nota stonata (rectius un arpeggio) di cui sopra.

domenica, febbraio 25, 2007

italia.it

Aperto nei giorni scorsi il portale italia.it, già oggetto dell'interrogazione perlamentare che Scarichiamoli! fece presentare, invano, lo scorso anno.

La rete lo ha accolto tra i fischi perché non accessibile e poco curato nei contenuti, noi, invece, fischiamo da tempo per il semplice fatto che per un sito web lo Stato non può spendere 45 milioni di euro.

lunedì, febbraio 05, 2007

Il Re è nudo!

C'è un destino per ogni idea, c'è un orgoglio dietro ogni uomo cui è balenata in testa, c'è una carica rivoluzionaria in ogni seme creativo. Quando un'idea è buona e "sovversiva", la prima cosa che desta è la diffidenza, la critica a ragion mai veduta, la derisione, l'ostilità, il disprezzo.

Quando proposi Copyzero, un giudice penale, sulla nota rivista Giudizio Universale (cercate negli archivi di questo blog) disse, con un giro di parole, che praticamente eravamo dei delinquenti, che illudevamo le persone...

Oggi, invece, addirittura ci sono avvocati che copiano il nostro sistema.

Quando proposi le licenze Copyzero X, il direttore di Linux Magazine ci prese in giro.

Oggi, invece, addirittura si scrivono delle tesi di laurea in cui si parla di queste licenze.

Non è facile stabilire se sia più gratificante constatare che, alla distanza, l'intelligenza evolutiva vince, o constatare che, alla distanza, la povertà intellettuale perde; forse la soddisfazione migliore sta proprio nel constatare contemporaneamente entrambe le cose.

Non abbiate mai timore di dire "il Re è nudo".
A me è capitato anche recentemente (perché la lista sarebbe lunga: dalla questione sulle inesistenti liberalizzazioni nell'ultimo miglio, sveltolate ai 4 venti, alla questione delle "pericolossissime" restrizioni introdotte dalla finanziaria in materia di libere utilizzazioni) di dire una cosa molto evidente e di non essere creduto.
Poi però si è scoperto che il visionario aveva ragione.

Speriamo di compiere, tutti insieme, l'ultimo passo evolutivo verso la specie umana, con buona pace del popolo bue.

venerdì, febbraio 02, 2007

Riepilogo e conclusioni

Questo è l'ultimo contributo che ho il tempo di apportare alla questione tanto dibattuta in questi giorni (questione, però, che ha coinvolto 4 gatti 4): un sunto che tiene conto delle controargomentazioni opposte.
Sarò un poco più serioso di quello che sono abitualmente, ma è importante per me lasciare un segno chiaro e non soggetto a futuri "ma dicevamo la stessa cosa" o "ma ti eri espresso male" o "ma questo non l'avevi detto".

Buona lettura.

Nella sentenza della Corte Costituzionale 215/86 troviamo scritto:
"non può ritenersi che tale illecito" (n.d.r.: illecito di cui alla lettera b) dell'art.171 LdA) "sia stato depenalizzato dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, poiché l'art. 32, secondo comma, di quest'ultima dispone che la sostituzione della sanzione amministrativa alla multa o all'ammenda non si applica per i reati punibili nelle ipotesi aggravate con pena detentiva, anche alternativa a quella pecuniaria; il che si verifica nel caso in esame, in quanto il citato art. 171 prevede nel secondo comma" (n.d.r.: oggi terzo comma) "un'aggravante, con la comminatoria della reclusione in alternativa alla multa".

Nessuna Corte ha mai spiegato perché la fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 171 LdA è una circostanza aggravante e non una fattispecie autonoma.

A distanza di oltre 20 anni, è legittimo domandarsi perché? Io credo lo sia, soprattutto in un sistema di civil law.

Il criterio di tipo teleologico è secondo la Cassazione (SUP 26351/2002) il criterio più seguito in giurisprudenza per distinguere tra circostanza aggravante e figura autonoma di reato: "quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento, siamo di fronte a un'autonoma figura di reato e non a una circostanza aggravante".

Procediamo con l'analisi del terzo comma dell'articolo 171 LdA alla stregua del suddetto criterio.
Le condotte sono tre e tutte e tre hanno ad oggetto beni giuridici diversi rispetto a quelli tutelati dalla fattispecie di riferimento:
non si tratta di diritti di utilizzazione economica, bensì di diritti morali.
I diritti tutelati sono:
1. diritto di inedito;
2. diritto alla paternità dell'opera;
3. diritto all'integrità dell'opera.
Si tratta di diritti della persona, non di diritti del patrimonio.

Pertanto, in assenza di spiegazioni da parte delle Corti, vorrei capire perché la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 171 LdA non potrebbe essere interpretata come una fattispecie autonoma.

A sostegno di tale ermeneusi, ricordo che, come ribadito nel 2006 dalla Cassazione, il furto in abitazione e il furto con strappo sono reati autonomi: perché? Perché il bene protetto è di diversa natura: infatti, accanto alla lesione di diritti patrimoniali ha luogo la lesione di diritti personali.

Se può trattarsi di fattispecie autonoma, perché l'art. 32 della legge 689/1981 non potrebbe trovare applicazione nella parte dell'art. 171 LdA che non ha subito modifiche dopo il 1981, ossia relativamente alle fattispecie diverse da quella descritta alla lettera a-bis) art. cit.?

Si potrebbe pensare che ciò non possa avvenire a causa di un cambiamento della ratio legis desumibile dall'introduzione della fattispecie di reato di cui alla lettera a-bis); ma c'è un elemento che a me sembra escludere questa possibilità, ossia il fatto che il nuovo comma 2 art. cit. non fa riferimento a tutte le violazioni di cui alle altre lettere, ma soltanto alla violazione di cui alla lettera a-bis), prevedendo la possibilità di estinguere il reato mediante il pagamento di una oblazione sui generis.
Dunque, applicando la depenalizzazione non ci troveremmo di fronte ad un quadro sistemicamente incoerente, perché il reato di cui al comma 2 art. cit. sarebbe pur sempre estinguibile attraverso il pagamento di una somma di denaro.

Per tutti questi motivi (ed altri che ho avuto modo di spiegarvi meglio nei post precedenti), ritengo che non possa escludersi un accoglimento della mia tesi da parte di un giudice "al passo coi tempi".
Paolo Grossi (in "Interpretazione ed esegesi"), ricordando l'opinione di Scialoja, sottolinea come le ripetute violazioni dei testi antichi da parte dei Glossatori non fossero il frutto di "asinina imprudentia, ma di sensibilità alle esigenze della civiltà nuova".
Credo che nel leggere una legge del 1941 in materia di diritto d'autore, l'interprete non possa non tenere conto dello sviluppo della società della conoscenza e della libera circolazione della cultura.

mercoledì, gennaio 31, 2007

Caro diario...

Nel pomeriggio non è successo nulla di speciale: Minotti pare aver rinunciato a spiegare quelle due cosette di cui ti ho parlato ieri (l'ha buttata sul "ma lei chi è?"), altri due esegeti hanno minacciato di querelarmi perché anche se dicono una cazzata non gli devi dire che dicono una cazzata, un cretino mi ha dato del cretino... insomma, tutto regolare.

Questa sera, però, ho avuto un paio di belle notizie (torniamo alle priorità, ai colori primari):
1. "Scarichiamoli!" parteciperà alle audizioni della Commisione Cultura della Camera per la miniriforma della legge sul diritto d'autore;
2. c'è un parlamentare che ha intenzione di proporre la cancellazione delle sanzioni penali di cui abbiamo parlato in questi giorni (domani conoscerai il suo nome).

Bene, per il momento è tutto, ciao ciao.

martedì, gennaio 30, 2007

Ci provo con Minotti

Ho scelto Minotti come interlocutore, dopo avere letto su PI la sua spiegazione della tecnica interpretativa che permette di distinguere tra circostanza aggravante e fattispecie autonoma di reato:
molto riduttiva, a mio avviso, ma Minotti mi conferma che è solo una spiegazione per non addetti ai lavori.
Quindi non vale la pena di prenderla troppo sul serio.

Dopo avere ricevuto la mia e-mail Minotti si è affrettato, come era prevedibile, a pubblicare sul suo blog un post dal titolo "TESI SBAGLIATE E PERICOLOSE", archiviato nella sezione "NON NOTIZIE" del suo blog (ossia: "CAZZATE", dico io).

Tuttavia, a scopo precauzionale Minotti fa una premessa che gli consentirà, tra qualche tempo, quando sarà a tutti più chiaro che la depenalizzazione è possibile, di "cadere in piedi":
Contrariamente a ciò che molti pensano (in un'illusione comprensibile), il diritto non è una scienza esatta. Non si finisce mai di imparare, di stupirsi. E le soluzioni più ovvie e corrette appaiono, talvolta, a chi, immune da pregiudizi e calcificazioni del proprio pensiero, ha, appunto, una mente più fresca e disponibile.

La discussione, si sta facendo interessante (andatela a leggere nei commenti al post):
siamo arrivati ad un punto molto molto interessante.

Minotti non nega che sia possibile l'intepretazione teleologica (la Cassazione la descrive così: quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento, siamo di fronte a un'autonoma figura di reato e non a una circostanza aggravante), non può negarlo, perché è la più accreditata in giurisprudenza (lo dice la Cassazione), ma lui preferisce quella letterale (benché la Cassazione dica che quella letterale è più debole), e non lo convince la Cassazione quando dice che il furto con strappo è una figura autonoma di reato: si tratta di opinioni, ma Minotti, obiettivamente, non può dire che non si possa fare l'interpretazione teleologica del comma 3 dell'art.171 LDA.
Per smontare la mia tesi Minotti può invece dimostrare, e sta cercando di farlo, che anche alla stregua dell'interpretazione teleologica, non è rilevabile una fattispecie autonoma di reato.

A tal fine Minotti sostiene che è possibile che la seconda e la terza condotta abbiano ad oggetto beni giuridici diversi, ma che certamente la prima condotta ha ad oggetto lo stesso bene giuridico.

Io invece sostengo che tutte e 3 le condotte hanno ad oggetto beni giuridici diversi (da quelli patrimoniali): diritti personali.

1. diritto di inedito (leso dalla prima condotta)
2. diritto alla paternità (leso dalla seconda condotta)
3. diritto all'integrità dell'opera (leso dalla terza condotta)

E' logico che sia così: i diritti morali, imprescrittibili, sono proprio 3:
diritto alla paternità, diritto all'integrità e diritto di inedito (c'è poi anche il diritto al ritiro dell'opera dal commercio, ma non è un diritto imprescrittibile).

Cos'altro mira a tutelare la legge in quel comma (opere non destinate alla pubblicazione) se non il terzo diritto, il diritto di inedito??

Minotti quindi, per smontare la mia tesi (e spero che lo faccia, così evito di perdere ulterioremente del tempo) ha due strade:

1) dimostrare che parlando di "opere non destinate alla pubblicazione" la legge non intende tutelare il diritto di inedito;
2) dimostrare che il diritto di inedito non è un diritto della persona, ma un diritto patrimoniale (in dottrina ciò non è sostenuto praticamente da nessuno!).

Se Minotti non lo spiega o non riesce a spiegarlo, SI APRE IL VARCO INTERPETATIVO PER LA DEPENALIZZAZIONE.

Se ho detto o scritto qualcosa di inesatto, Minotti, che legge il mio blog, mi correggerà.

domenica, gennaio 28, 2007

Ci provo io!

In questo post spiegherò meglio perché la depenalizzazione di cui al post precedente DEVE applicarsi.
Spiegherò perché è necessaria una rivoluzione interpretativa, di tipo ermeneutico, nonché il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale.

Il primo comma dell'art. 32 della legge 689/1981, recita:
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dell'articolo 39.

Il secondo comma dell'art. 32 della legge 689/1981, recita:
La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

Il terzo comma dell'art. 171 LDA, recita:
La pena é della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nel terzo comma dell'art. 171 LDA è descritta una circostanza aggravante oppure una figura autonoma di reato? Nessuna Corte si è mai posta questa domanda. Abbiamo certamente sentenze che, trattando incidentalmente la materia, parlano di circostanza aggravante, ma non abbiamo sentenze che vertono sull'autonomia della fattispecie di cui al comma citato e che la escludono. Sentenze di questo genere.

Provo io a pormi la domanda.

Il criterio più accreditato per capire se ci si trova davanti a
una circostanza aggravante oppure ad una figura autonoma di reato è il criterio teleologico.

In altre parole, occorre comparare la natura dei beni giuridici protetti:
se il reato base e il comma in esame tutelano gli stessi beni giuridici o beni giuridici dello stesso tipo, si tratta di circostanza aggravante, altrimenti si tratta di figura autonoma di reato.

Non vi è dubbio alcuno che nel nostro caso si tratta di beni giuridici diversi.
1) Il riferimento all'opera altrui non destinata alla pubblicità, ha lo scopo di tutelare il diritto di inedito.
2) Il riferimento all'
usurpazione della paternità dell'opera ha lo scopo di tutelare, ovviamente, il diritto alla paternità.
3) Il riferimento
all'onore ed alla reputazione ha lo scopo di tutelare il diritto all'integrità dell'opera.
Tutti e 3 i casi riguardano esclusivamente diritti personali (diritti morali d'autore).
I reati base, invece, trattano esclusivamente diritti di utilizzazione economica (diritti patrimoniali).

Stabilito che il comma 3 dell'art. 171 LDA contiene una fattispecie autonoma di reato,
l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge 689/1981 non entra in gioco.

Dunque
si applica la depenalizzazione alle fattispecie di reato descritte nel dispositivo dell'art. 171 LDA vigente al momento della depenalizzazione.

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Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter
è punito con la multa da euro 51 ad euro 2065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), é ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena é della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un areno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1032 ad euro 5164.

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Questo cosa significa?
Significa che soltanto per il reato di cui alla lettera a-bis) è prevista una sanzione penale. Per le altre fattispecie di reato è prevista una sanzione amministrativa.

A questo punto scatta la questione sulla legittimità costituzionale della lettera a-bis) e del comma 2 dell'art. 171 LDA.

Per il momento mi limito a rilevare, sommariamente, due aspetti:
1. una discriminazione nei confronti di una particolare categoria di cittadini, gli utenti della rete, perché soltanto nei confronti di questi è prevista una sanzione penale, mentre chi non utilizza il mezzo telematico è soggetto alla mera sanzione amministrativa;
2. una discriminazione nei confronti dei cittadini meno abbienti, che non possono permettersi di pagare ingenti somme di denaro per evitare di avere la fedina penale sporca.

Conseguenza:
illegittimità costituzionale
della lettera a-bis) e del comma 2 dell'art. 171 LDA.

Risultato finale:
la diffusione non autorizzata di opere protette (compresa quella che ha luogo tramite Internet) non costituisce reato se avviene senza scopo di lucro.

lunedì, gennaio 22, 2007

FIMI, non ci provare!

La recente sentenza della Cassazione in materia di diritto d'autore si è limitata ad applicare la legge vigente ad un caso specifico, non ne ha dato una sua interpretazione. Non c'è nulla di eclatante.

Ovviamente:

1. Chi scarica opere illegalmente e chi mette in condivisione opere illegalmente, senza fini di lucro, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065.

2. Chi mette in condivisione opere protette a fini di lucro è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da e
uro 2500 a euro 15000.

3. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Pertanto, è corretto dire che non si tratta di REATO, ossia di ILLECITO PENALE.
Così come è altrettanto corretto dire che si tratta di ILLECITO CIVILE.

La depenalizzazione di cui sopra esiste dal 1981, mentre la sezione "Difese e sanzioni penali" della LDA è precedente!
Quindi, malgrado il titolo della sezione parli di SANZIONI PENALI, in realtà stiamo parlando, per i casi di cui al punto 1, di SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Quando FIMI dice "chi condivide senza una contropartita economica, rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell'articolo 171 LDA", dimostra di conoscere il titolo di una sezione della LDA e al tempo stesso dimostra di non sapere che da 25 ANNI è intervenuta la depenalizzazione.

sabato, gennaio 13, 2007

La RAI "ci ripensa"

Clicca sull'immagine per ingrandire il testo.

Leggevo su Punto Informatico che la RAI "ci ha ripensato".
In realtà sta solo meglio esprimendo quello che ha in mente: una grande presa per i fondelli.

Un breve ma significativo commento ai 5 punti riportati sopra e tratti dall'offerta multimediale presente nella nuova bozza del contratto di servizio:

lettera b) Attualmente chiunque su Raiclick può vedere una selezione di contenuti radiotelevisivi prodotti dalla RAI. Adesso la RAI vuole limitare la fruizione di detti contenuti agli abbonati RAI.

lettera c) Il canone serve a pagare 2 volte gli stessi contenuti trasmessi in TV (e che potresti rivedere tranquillamente in TV via DTT). Una volta li paghi perché siano visibili in TV e una volta li paghi perché siano visibili su web. Quelli visibili su web saranno protetti da DRM.

lettera d) Si ribadisce che si tratta di contenuti specifici e non del libero accesso agli archivi RAI.

lettera e) Sport, cultura e informazione prodotti dalla RAI potranno essere scaricati da Internet. Questo avviene già adesso. Ovviamente si tratta di contenuti parziali.

lettera f) La RAI ha già diversi forum nei quali gli utenti commentano i programmi televisivi. La novità sarebbe invece quella relativa alla possibilità di pubblicare contenuti auto-prodotti: forse tu potrai regalare alla RAI quello che tu fai, ma non ti aspettare che avvenga il contrario. Scomparso ogni riferimento alle licenze open content.

Vi basta? No? Allora aspettate il documento definitivo, potrebbero esserci ulteriori sorprese.

giovedì, dicembre 21, 2006

RAI: ma quando mai...


Il contratto di servizio Rai 2007-2009 ha suscitato molto entusiasmo.
Contenuti finalmente liberi!

Ma c'è davvero così tanto da esultare?

Innanzitutto teniamo presente che andiamo verso il digitale terrestre, per cui sarà possibile vedere e rivedere le trasmissioni a piacere: non solo quelle della RAI, anche quelle delle TV commerciali, che non ti chiedono il canone.

Con la DTT non ci sarà nemmeno il problema della banda larga per fruire i contenuti.

Eppure la RAI parla di portale web, non di DTT. Come mai?
Perché la RAI si impegna a mettere a disposizione i contenuti gratuitamente via web e non anche su digitale terrestre?
E ancora: si tratta proprio di contenuti gratuiti?

Per la RAI è un vantaggio spingere a fruire i contenuti via web proprio perché occorre la banda larga, che però non è ancora sufficientemente diffusa.
Le partnership commerciali sono, a tal proposito, sotto gli occhi di tutti, a incominciare da quella con Fastweb, che vorrebbe portare la sua fibra là dove non arriva l'adsl, ma che, chiaramente, ha bisogno di una richiesta importante.

Immagino che tutti voi conosciate questo sito:
Raiclick.it (dove, tra l'altro, si fa una gran pubblicità a SKY :-)).

Non sperate di avere a disposizione in futuro molto materiale in più (forse sarà soltanto rilasciato con una licenza Creative Commons non commerciale, non derivativa... e questo cosa cambia?): di archivi RAI non si parla nel contratto, che è da intendersi rivolto al futuro, anzi al periodo 2007-2009.

Ma chi è il partner di Raiclick, il portale di accesso ai contenuti della RAI (è proprio quello il sito di riferimento)?
Fastweb, ovviamente (leggetevi i contratti a destra):
http://www.raiclick.it/raiclick_tv/area_clienti.html#7

Ma non è finita: nel contratto di servizio si parla di offerta gratuita? Assolutamente no.
La RAI si impegna ad offrire il servizio, non ad offrire un servizio gratuito (ciò significa che si riserva la possibilità di farlo ANCHE a pagamento).

Guardate qui:
http://www.raiclick.it/raiclick_tv/offerta_commerciale.html

Se pensate che quei contenuti diventino gratuiti, avete davvero preso un abbaglio.

La gratuità ha sempre tirato le offerte commerciali e le CCPL sono sempre state utilizzate per fare "marketing della conoscenza".

I contenuti gratuiti continueranno ad essere parziali, specchietti per le allodole; chi non lì può vedere via web, perché non ha la banda larga, potrà rivolgersi a Fastweb:
FASTWEB sta realizzando una rete in fibra ottica per la copertura del territorio nazionale. Il servizio è disponibile nella maggior parte delle città italiane. Per conoscere tutte le città raggiunte visita il sito www.fastweb.it. Oltre a connessioni in fibra ottica FASTWEB propone anche connessioni ADSL ad altissime prestazioni.
(http://www.raiclick.it/tv_on_demand/index.html#6)

Chi vuole vederli sulla DTT, se non lo è già, potrà diventare cliente Fastweb (non sarà mica per questo che nel contratto di servizio non si parla di DTT)?

Al di là di questo, Raiclick.it (fatevi un giro sul sito) è una perfetta macchina pubblicitaria, che verrà potenziata: questo, secondo me, è il vero obiettivo.

Occorrerà infine controllare che con quel 7% di cui si parla nel contratto di servizio non vengano acquistati con i soldi degli abbonati anche diritti alla riproduzione a pagamento.
Della serie: pago il canone e con quei soldi la RAI mi concede di vedere i contenuti che Fastweb mi vende (in pratica Fastweb non pagherebbe i diritti di riproduzione perché li hai già pagati tu, ma ovviamente vorrebbe altri soldi per farti vedere il contenuto).

Intelligente come meccanismo, non c'è che dire.

E intanto il "popolo della rete" esulta...

mercoledì, dicembre 06, 2006

L'intuitus personae

La fiducia, un elemento su cui sembrano ruotare le libertà digitali.
La fiducia negata dal trusted computing e dalle TPM, la fiducia su cui si basano invece le licenze open.
Avere fiducia nell'uomo o avere fiducia nelle macchine? Questa sarà la grande questione degli anni a venire.

sabato, dicembre 02, 2006

Creative Coglions, atto finale

Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare... avvocati sostenere le tesi più ardite pur di non ammettere di avere preso un abbaglio, public lead rinnegare anche la propria lingua, barili di parole in fiamme al largo dei bastioni di Creative Coglions, gente invocare allo scandalo politico, batti e ribatti a colpi di blog e di radio... alla fine cosa resterà di tutto questo?

Per quanto mi riguarda, resterà una domanda e una risposta in più tra le f.a.q. dei commoners:

Un'opera rilasciata con licenza creative commons può essere utilizzata sulla base di due diverse fonti normative.

1) Base obbligatoria (non diciamo contrattuale, perché non c'è unanimità nel considerare contratti le licenze open [1]): è sufficiente rispettare i termini e le condizioni della licenza; il consenso è automatico.

Se è assente una volontà soggettiva od oggettiva (comportamento concludente: es. l'utilizzatore indica che l'opera è rilasciata con CCPL) di essere licenziatari, l'utilizzazione o è illecita o avviene su base legale (2)).
Anche nel caso in cui l'utilizzatore sia licenziatario, la "licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione" [2]: ne deriva che il licenziatario, potrà sempre comportarsi come un "libero utilizzatore" ai sensi di legge (in questo caso dovrà rispettare le condizioni di utilizzo stabilite dalla legge, ma, ad esempio, non avrà l'obbligo di indicare l'URI - Uniform Resource Identifier - poiché si tratta di un vincolo previsto dalla sola CCPL).

E' sempre possibile chiedere all'autore il permesso di esercitare diritti di utilizzazione economica al cui esercizio esclusivo il licenziante non abbia rinunciato.

2) Base legale

A) Libere utilizzazioni ai sensi di legge (artt. 65 ss. LdA): non è richiesto il consenso ma devono essere rispettate alcune condizioni (es. indicazione della fonte).

B) Elaborazioni di carattere creativo aventi natura autonoma (e quindi non soggette al combinato disposto degli artt. 4 e 18 LdA [autorizzazione dell'autore per effettuare l'elaborazione], ma protette, in quanto opere originali, ex art. 1 LdA): non è richiesto il consenso;
quando un'elaborazione di carattere creativo, pur contenendo parti di altra opera originale, sovverte il significato di quest'ultima, ossia la priva del suo significato originario e gliene attribuisce uno nuovo, per la giurisprudenza ci troviamo di fronte ad un'opera avente carattere autonomo [3] (es. parodia [4]).

Si ricorda, a titolo esemplificativo, il caso "Casa Pannella": Daw, parodista di DAWMEDIA, estrapolò brevi frasi colorite dal video di una lunga discussione (rilasciata con CCPL) di esponenti politici radicali e le manipolò "ad arte" (accostamenti divertenti, ripetizioni enfatizzanti ecc.): il senso originario del filmato (il dibattito politico, con le sue riflessioni ed i suoi argomenti) era totalmente scomparso per lasciare posto ad un prodotto satirico (tendente a ridicolizzare, in chiave caricaturale, alcuni noti dissidi avvenuti in "casa radicale"), la cui qualità artistica non è giuridicamente rilevante.
Daw ricevette da parte del responsabile di radioradicale.it una diffida per mancato inserimento dell'URI.
Il fondamento giuridico di tale diffida non trova riscontro nella consolidata giurisprudenza citata.

[1] Sentenza del Giudice di Pace di Schio del 28 maggio 2001

[2] "2. Libere utilizzazioni. La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l’operare della regola dell’esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull’Opera derivanti dalla legge sul diritto d’autore o da altre leggi applicabili."

[3] Corte di Cassazione della Repubblica - Sez. I - 12 marzo 2004 - n. 5089 -

[4] Trib. Milano Sez. Feriale Ord. 7 settembre 2004

martedì, novembre 14, 2006

Creative Coglions

Caro diario,
oggi ho dato una mano a Daw, un parodista che ha ricevuto una diffida per avere manipolato un video apparso su Radio Radicale.

All'insegnamento del public lead di Creative Commons Italia, ho replicato con un altro insegnamento:
la legge del contrappasso.

Se passa l'idea che la libertà di espressione (costituzionalmente garantita) trova nel diritto d'autore un baluardo insormontabile, allora siamo davvero alla frutta.

domenica, novembre 05, 2006

Prima privacy fit in ore

In questi anni mi hanno scritto diverse persone con alcuni problemi di privacy:
"hanno messo la mia foto su un sito a luci rosse", "mi hanno imbrattato il muro di casa", "mi hanno graffiato l'auto", "ho ricevuto delle telefonate oscene", "ho ricevuto delle telefonate minatorie", "anomimi stanno screditando la mia professionalità su Internet"...

Problemi come questi non esisterebbero se fosse chiaro a tutti che i primi difensori della nostra privacy siamo noi: se date la vostra foto a qualcuno, se parlate della vostra vita privata, se raccontate, anche a persone "fidate" ma che avete conosciuto su Internet (le amicizie telematiche nascono e muoiono con estrema facilità) i fatti vostri, dovete sempre tenere presente la possibilità di incorrere, come minimo, in un problema di privacy.

Inoltre, ricordatevi che se scrivete una cosa su Internet, difficilmente potrete tornare indietro:
i motori di ricerca salvano, molto spesso, il peggio di quello che avete detto oppure un pensiero parziale che non rispecchia la vostra opinione.

Malgrado in pochi parlino di questi aspetti della rete e preferiscano occuparsi di privacy trattando, ad esempio, la crittografia o i remailer, tenete sempre presente che prima privacy fit in ore.

sabato, ottobre 28, 2006

Che culo!

Ricevo pochi giorni fa un invito - da parte di Erick Iriarte Ahon - a partecipare alla conferenza Metodos de Licenciamiento de Derechos de Autor. ¿Esta todo dicho?. Tendencias, Propuestas y Criticas.

Dove? In Perù, a Lima.

Dopo poco arrivano le notizie del terremoto di magnitudo 6,5 con epicentro a 155 chilometri a sud-sudest di Lima.

Prestito gratuito nelle biblioteche pubbliche

L'Italia doveva modificare l'art.69 LDA (Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione... ), adeguandolo alla direttiva 92/100/CEE, e stabilire che il prestito nelle biblioteche pubbliche garantisse una remunerazione almeno per gli autori (ossia per almeno una delle categorie di cui all'art. 2 comma 1 della direttiva in oggetto).

L'Italia non l'ha fatto e quindi ha violato l'art. 5 comma 1 della direttiva, che prevede, sì, una deroga (ossia la possibilità, per le biblioteche pubbliche, di non chiedere l'autorizzazione ai titolari dei diritti per esercitare il diritto di prestito), ma solo se è garantita una
remunerazione agli autori.

Per questi motivi la Corte Europea (Sesta Sezione) ha dichiarato e statuito:

1) Avendo esentato dal diritto di prestito pubblico tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico ai sensi della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5 di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

E il Governo italiano che fa?

Il Governo propone l'istituzione di un
Fondo per il diritto di prestito pubblico con una dotazione di 3 milioni di euro (ma non specifica se annui), che verrebbe gestito dalla Siae, incaricata di ripartire i fondi tra gli aventi diritto, in base a indirizzi da stabilirsi con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il prestito effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici rimarrebbe
gratuito per gli utenti finali.
Cioè: paghi lo stesso, ma ti danno l'impressione di non pagare.

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Art. 163 del disegno di Legge Finanziaria per il 2007

(Disposizioni in materia di beni culturali)
[omissis]

7. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al comma 1, dopo la parola "diritto" sono soppresse le parole ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione".

8. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione di euro 3.000.000,00.
1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato - Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.
1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.".

giovedì, ottobre 26, 2006

CopyZero on-line "ha fatto scuola": scatta il business

Questa s.r.l. propone la marca temporale come strumento di protezione delle opere.
Certo, il paragone con CopyZero on-line non esiste, né dal punto di vista dei costi (2,5 euro per ogni Mb) né dal punto di vista dell'efficienza (la marca dura soltanto 1 anno e non è dato sapere se sia rinnovabile).

Spero che quel sito contribuisca a diffondere l'utilizzo della marca temporale, ma attraverso CopyZero, che, in nome di un ideale, ha ucciso questo tipo di mercato ancora prima che nascesse.

lunedì, ottobre 23, 2006

Il gioco sporco di SIAE


Siae gioca sporco.

Siae fa riferimento all'art.51 del Regolamento di esecuzione della legge sul diritto d'autore (art. 175 LDA), in base al quale - dice Siae - sui programmi musicali devono essere riportate tutte le opere eseguite anche se di pubblico dominio (o liberamente licenziate).

Ma il diritto demaniale di cui parla Siae è stato abrogato dal comma 4 dell'art. 6 della legge 30/1997:
Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati.

Ovviamente c'è qualcuno che se ne è accorto: leggete con attenzione questo documento.

Si può ricorrere ad una AUTOCERTIFICAZIONE.

Bene. Finché un'autocertificazione sia tale occorre che sia CERTA.

In altre parole occorre dimostrare che i brani diffusi:
1. sono brani rilasciati dai titolari dei diritti con licenze open content;
2. sono brani di autori non iscritti alla Siae.

Le licenze Copyzero X sono state pensate anche per far fronte a questo problema:
1. la firma digitale (Copyzero), è l'unico strumento in grado di dimostrare che realmente l'autore X ha voluto rilasciare con licenza Y il suo brano Z;
2. sono le uniche ad avere una clausola che esclude espressamente l'iscrizione alla Siae da parte del licenziante.

Quindi, credo che sia possibile abbattere il muro che la Siae ancora cerca di tenere alto:
- bisogna informare;
- bisogna organizzare una comune piattaforma di "abbattimento" (perché Siae si sta approfittando dell'ignoranza diffusa e del fatto che le realtà oppositrici sono realtà sparse).

Si ragionava, sulla lista di Scarichiamoli! proprio sulla possibilità di creare un sistema organizzato di autocertificazione. Si parla di un concetto a tutto tondo: da Internet al mondo reale.

Ci credo, perché so che si può fare.
E più siamo, prima facciamo.