martedì, aprile 03, 2007

Ecco chi scrive le nuove regole del diritto d'autore

L'art. 71 quinquies LdA si occupa del rapporto tra TPM e libere utilizzazioni:

2. I titolari dei diritti sono tenuti ad adottare idonee soluzioni, anche mediante la stipula di appositi accordi con le associazioni di categoria rappresentative dei beneficiari, per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-bis e 71-quater, su espressa richiesta dei beneficiari ed a condizione che i beneficiari stessi abbiano acquisito-il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto e nei limiti delle disposizioni di cui ai citati articoli, ivi compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.
E ancora:

Le associazioni di categoria dei titolari dei diritti e gli enti o le associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni di cui al comma 2 possono svolgere trattative volte a consentire l'esercizio di dette eccezioni. In mancanza di accordo, ciascuna delle parti può rivolgersi al comitato di cui all'articolo 190 perché esperisca un tentativo obbligatorio di conciliazione, secondo le modalità di cui all'articolo 194­ bis.

Associazioni rappresentative dei beneficiari delle eccezioni: bene.

Chi è il Comitato a cui dovrebbero rivolgersi queste associazioni?

Questo qui.

E da chi è formato?

Da questi qui.

Allora poniamo il caso che, ad esempio, l'A.N.I.T.E.L. (Associazione Nazionale Insegnanti Tutor e-Learning) - già in campo con la petizione che trovate qui, e che ha preso vita dal caso homolaicus.it vs. SIAE - tenti di ottenere le "idonee soluzioni" (sarchiapone) di cui all'art. citato, e immaginiamo, senza molti sforzi, che si veda sbattuta la porta in faccia.
A quel punto l'A.N.I.T.E.L. dovrebbe rivolgersi al suddetto Comitato, nel quale troverebbe chi?
Non certo rappresentanti di associazioni analoghe ad A.N.I.T.E.L., ma i rappresentanti di SIAE, ossia quello stesso soggetto giuridico che sta mettendo i bastoni tra le ruote ad A.N.I.T.E.L.

Le multinazionali controllano SIAE (basta vedere l'ordinanza di ripartizione dei proventi) e controllano lo stato del diritto d'autore, nonché lo Stato sic et simpliciter.

Non c'è da meravigliarsi se Rutelli risponde male ad Altroconsumo: forse il ministro si limita a firmare carte che gli scrivono altri.

lunedì, aprile 02, 2007

Homolaicus.it vs SIAE

Un video sul caso homolaicus.it: unica imprecisione la mia presunta appartenenza a Creative Commons Italia... pazienza.

Bella l'idea di un videoblog sulla proprietà intellettuale.

mercoledì, marzo 28, 2007

La casa delle libertà

Apprendo da questo post di Simone Piccardi (Associazione Software Libero) che FSFE ha organizzato una lotteria con in palio premi hi-tech proprietari.

Avanti tutta!

lunedì, marzo 05, 2007

RMS: "I don't know why we do that".

Scambiando qualche e-mail con Stallman ho scoperto una cosa curiosa: Stallman sa che FSF prende soldi dalle aziende del TCG (e se la cosa finisse lì io stesso non avrei nulla da eccepire: ci sarebbe il do ma non ci sarebbe il des: non avrebbe luogo quella sorta di "mercimonio" di cui parlavo nel post precedente e che consiste proprio nel piazzare sul sito di FSF i loghi delle aziende del TCG, loghi, di dimensione addirittura più grande di quello della stessa FSF!), ma è del tutto ignaro del fatto che esista un vero e proprio scambio: i benefici sono essenzialmente la pubblicazione del nome e del logo del beneficiario sul sito di FSF (Company Name and Logo on the FSF Patron List) e la possibilità, da parte del beneficiario, di utilizzare il logo GNU sul proprio sito (in qualunque pagina, qualsiasi contenuto essa abbia, ed anche in ogni pagina) e su altri materiali (FSF Corporate Patron Logo).

Io a lui, riferendomi alle aziende del TCG:
When you public their logos on your site,
you are working for their corporate image.

E lui, che nell'e-mail precedente mi aveva detto che nel prendere soldi da quelle aziende non c'era nulla di male (e, come ho detto prima, sul punto potremmo anche essere d'accordo):
I don't know why we do that.
E mi chiede di indicargli la pagina in cui sono pubblicati i loghi.

Io gli indico la pagina e gli indico anche la pagina in cui sono espresse le condizioni del Corporate Patron Program (Corporate Patronage Benefits).

A quel punto è calato il silenzio.

Se il presidente di FSF darà segni di vita, voi lo saprete. :-)

venerdì, marzo 02, 2007

FSF: la strada verso la libertà!

FSF prende soldi dai suoi nemici e schiaffa i loro loghi sul suo sito: Sun, IBM, Intel... (dal canto suo Sun manda "in onda" Moglen e Stallman: http://www.sun.com/2006-1113/feature/customers.jsp) sono tutti membri del Trusted Computing Group! Ma come si fa a fare le campagne contro il trusted computing e poi accettare certe sponsorizzazioni? Ma come si fa a fare le battaglie contro i DRM, considerare il DRM aperto ancora più pericoloso del DRM proprietario, e poi fare affari con Sun, che addirittura ha un sito interamente dedicato al DRM open source?

Possibile che gli ideali debbano finire sempre sotto i piedini del dio denaro?
Sempreché, a questo punto, di ideali ancora si tratti.

E non era forse il cancelliere italiano di FSFE a dire che Lessig si era svenduto a Sun per qualche liretta?

E adesso lo stesso cancelliere che fa? Si complimenta con "i cugini americani della FSF".


Ho posto la "questione morale" a Stallman, che mi ha appena confermato che il DRM di Sun è una cattiva cosa (meno male). Vi comunicherò la risposta (sempreché arrivi).

martedì, febbraio 27, 2007

Un software uguale ad un altro è originale??

L'articolo di D'Agostini su PI mi lascia un po' perplesso.

La Cassazione dice:
"la creatività e l’originalità sussistono anche qualora l’opera sia composta da idee e nozioni semplici, comprese nel patrimonio intellettuale di persone aventi esperienza nella materia propria dell’opera stessa, purché formulate ed organizzate in modo personale ed autonomo rispetto alle precedenti".

In linea con la Corte d'Appello, che diceva, più ambiguamente:
"l’innovazione risiede nella capacità di adattare l'architettura applicativa al caso ed all’ambiente tecnologico specifico".

Venendo all'articolo:
"Cassazione: un software uguale ad un altro è originale" non l'ha scritto D'Agostini, ma PI.

Tuttavia D'Agostini, secondo me, pur partendo bene (dice che la Cassazione precisa il concetto di originalità, non dice che lo stravolge), compie un passo falso quando parla della "virgola" (comunque virgolettata, perdonate il bisticcio):
"in pratica prendo un programma, ne cambio una "virgola" ed ecco il prodotto nuovo!".

Una virgola in un codice sorgente che cos'è?

Una riga di codice?

E' chiaro che la Cassazione per "idee e nozioni semplici" non intende una riga di codice (altrimenti sai che spasso: basta aggiungere una riga e il gioco è fatto).

Quando la Corte d'Appello scrive "tutti i prodotti software che risolvono la stessa esigenza applicativa (nel caso in esame: controllo del carico degli automezzi nei depositi petroliferi) presentano una architettura di base che è comune alla maggior parte dei sistemi dì controllo dei processi industriali", D'Agostini commenta:
"quello che più lascia perplessi è che nella consulenza tecnica si legge addirittura che i due software erano pressoché identici, cioè presentavano la medesima architettura".

Secondo D'Agostini, quindi, due software con architettura di base comune sono pressoché identici.

Ma il software non è come un romanzo: con un software tu puoi raccontare la stessa storia, ma con altre parole.

Questo concetto non è condiviso da D'Agostini:
e non è un caso che egli si meravigli del fatto che la giurisprudenza distingua tra opere espressive ed opere funzionali, accordando alle prime una disciplina analoga ma, ovviamente, più "garantista".

Quest'ultimo è un punto di vista che forse ha preso troppo campo nell'articolo di D'Agostini, apportando ad esso la nota stonata (rectius un arpeggio) di cui sopra.

domenica, febbraio 25, 2007

italia.it

Aperto nei giorni scorsi il portale italia.it, già oggetto dell'interrogazione perlamentare che Scarichiamoli! fece presentare, invano, lo scorso anno.

La rete lo ha accolto tra i fischi perché non accessibile e poco curato nei contenuti, noi, invece, fischiamo da tempo per il semplice fatto che per un sito web lo Stato non può spendere 45 milioni di euro.

lunedì, febbraio 05, 2007

Il Re è nudo!

C'è un destino per ogni idea, c'è un orgoglio dietro ogni uomo cui è balenata in testa, c'è una carica rivoluzionaria in ogni seme creativo. Quando un'idea è buona e "sovversiva", la prima cosa che desta è la diffidenza, la critica a ragion mai veduta, la derisione, l'ostilità, il disprezzo.

Quando proposi Copyzero, un giudice penale, sulla nota rivista Giudizio Universale (cercate negli archivi di questo blog) disse, con un giro di parole, che praticamente eravamo dei delinquenti, che illudevamo le persone...

Oggi, invece, addirittura ci sono avvocati che copiano il nostro sistema.

Quando proposi le licenze Copyzero X, il direttore di Linux Magazine ci prese in giro.

Oggi, invece, addirittura si scrivono delle tesi di laurea in cui si parla di queste licenze.

Non è facile stabilire se sia più gratificante constatare che, alla distanza, l'intelligenza evolutiva vince, o constatare che, alla distanza, la povertà intellettuale perde; forse la soddisfazione migliore sta proprio nel constatare contemporaneamente entrambe le cose.

Non abbiate mai timore di dire "il Re è nudo".
A me è capitato anche recentemente (perché la lista sarebbe lunga: dalla questione sulle inesistenti liberalizzazioni nell'ultimo miglio, sveltolate ai 4 venti, alla questione delle "pericolossissime" restrizioni introdotte dalla finanziaria in materia di libere utilizzazioni) di dire una cosa molto evidente e di non essere creduto.
Poi però si è scoperto che il visionario aveva ragione.

Speriamo di compiere, tutti insieme, l'ultimo passo evolutivo verso la specie umana, con buona pace del popolo bue.

venerdì, febbraio 02, 2007

Riepilogo e conclusioni

Questo è l'ultimo contributo che ho il tempo di apportare alla questione tanto dibattuta in questi giorni (questione, però, che ha coinvolto 4 gatti 4): un sunto che tiene conto delle controargomentazioni opposte.
Sarò un poco più serioso di quello che sono abitualmente, ma è importante per me lasciare un segno chiaro e non soggetto a futuri "ma dicevamo la stessa cosa" o "ma ti eri espresso male" o "ma questo non l'avevi detto".

Buona lettura.

Nella sentenza della Corte Costituzionale 215/86 troviamo scritto:
"non può ritenersi che tale illecito" (n.d.r.: illecito di cui alla lettera b) dell'art.171 LdA) "sia stato depenalizzato dalla l. 24 novembre 1981 n. 689, poiché l'art. 32, secondo comma, di quest'ultima dispone che la sostituzione della sanzione amministrativa alla multa o all'ammenda non si applica per i reati punibili nelle ipotesi aggravate con pena detentiva, anche alternativa a quella pecuniaria; il che si verifica nel caso in esame, in quanto il citato art. 171 prevede nel secondo comma" (n.d.r.: oggi terzo comma) "un'aggravante, con la comminatoria della reclusione in alternativa alla multa".

Nessuna Corte ha mai spiegato perché la fattispecie di cui al terzo comma dell'art. 171 LdA è una circostanza aggravante e non una fattispecie autonoma.

A distanza di oltre 20 anni, è legittimo domandarsi perché? Io credo lo sia, soprattutto in un sistema di civil law.

Il criterio di tipo teleologico è secondo la Cassazione (SUP 26351/2002) il criterio più seguito in giurisprudenza per distinguere tra circostanza aggravante e figura autonoma di reato: "quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento, siamo di fronte a un'autonoma figura di reato e non a una circostanza aggravante".

Procediamo con l'analisi del terzo comma dell'articolo 171 LdA alla stregua del suddetto criterio.
Le condotte sono tre e tutte e tre hanno ad oggetto beni giuridici diversi rispetto a quelli tutelati dalla fattispecie di riferimento:
non si tratta di diritti di utilizzazione economica, bensì di diritti morali.
I diritti tutelati sono:
1. diritto di inedito;
2. diritto alla paternità dell'opera;
3. diritto all'integrità dell'opera.
Si tratta di diritti della persona, non di diritti del patrimonio.

Pertanto, in assenza di spiegazioni da parte delle Corti, vorrei capire perché la fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 171 LdA non potrebbe essere interpretata come una fattispecie autonoma.

A sostegno di tale ermeneusi, ricordo che, come ribadito nel 2006 dalla Cassazione, il furto in abitazione e il furto con strappo sono reati autonomi: perché? Perché il bene protetto è di diversa natura: infatti, accanto alla lesione di diritti patrimoniali ha luogo la lesione di diritti personali.

Se può trattarsi di fattispecie autonoma, perché l'art. 32 della legge 689/1981 non potrebbe trovare applicazione nella parte dell'art. 171 LdA che non ha subito modifiche dopo il 1981, ossia relativamente alle fattispecie diverse da quella descritta alla lettera a-bis) art. cit.?

Si potrebbe pensare che ciò non possa avvenire a causa di un cambiamento della ratio legis desumibile dall'introduzione della fattispecie di reato di cui alla lettera a-bis); ma c'è un elemento che a me sembra escludere questa possibilità, ossia il fatto che il nuovo comma 2 art. cit. non fa riferimento a tutte le violazioni di cui alle altre lettere, ma soltanto alla violazione di cui alla lettera a-bis), prevedendo la possibilità di estinguere il reato mediante il pagamento di una oblazione sui generis.
Dunque, applicando la depenalizzazione non ci troveremmo di fronte ad un quadro sistemicamente incoerente, perché il reato di cui al comma 2 art. cit. sarebbe pur sempre estinguibile attraverso il pagamento di una somma di denaro.

Per tutti questi motivi (ed altri che ho avuto modo di spiegarvi meglio nei post precedenti), ritengo che non possa escludersi un accoglimento della mia tesi da parte di un giudice "al passo coi tempi".
Paolo Grossi (in "Interpretazione ed esegesi"), ricordando l'opinione di Scialoja, sottolinea come le ripetute violazioni dei testi antichi da parte dei Glossatori non fossero il frutto di "asinina imprudentia, ma di sensibilità alle esigenze della civiltà nuova".
Credo che nel leggere una legge del 1941 in materia di diritto d'autore, l'interprete non possa non tenere conto dello sviluppo della società della conoscenza e della libera circolazione della cultura.

mercoledì, gennaio 31, 2007

Caro diario...

Nel pomeriggio non è successo nulla di speciale: Minotti pare aver rinunciato a spiegare quelle due cosette di cui ti ho parlato ieri (l'ha buttata sul "ma lei chi è?"), altri due esegeti hanno minacciato di querelarmi perché anche se dicono una cazzata non gli devi dire che dicono una cazzata, un cretino mi ha dato del cretino... insomma, tutto regolare.

Questa sera, però, ho avuto un paio di belle notizie (torniamo alle priorità, ai colori primari):
1. "Scarichiamoli!" parteciperà alle audizioni della Commisione Cultura della Camera per la miniriforma della legge sul diritto d'autore;
2. c'è un parlamentare che ha intenzione di proporre la cancellazione delle sanzioni penali di cui abbiamo parlato in questi giorni (domani conoscerai il suo nome).

Bene, per il momento è tutto, ciao ciao.

martedì, gennaio 30, 2007

Ci provo con Minotti

Ho scelto Minotti come interlocutore, dopo avere letto su PI la sua spiegazione della tecnica interpretativa che permette di distinguere tra circostanza aggravante e fattispecie autonoma di reato:
molto riduttiva, a mio avviso, ma Minotti mi conferma che è solo una spiegazione per non addetti ai lavori.
Quindi non vale la pena di prenderla troppo sul serio.

Dopo avere ricevuto la mia e-mail Minotti si è affrettato, come era prevedibile, a pubblicare sul suo blog un post dal titolo "TESI SBAGLIATE E PERICOLOSE", archiviato nella sezione "NON NOTIZIE" del suo blog (ossia: "CAZZATE", dico io).

Tuttavia, a scopo precauzionale Minotti fa una premessa che gli consentirà, tra qualche tempo, quando sarà a tutti più chiaro che la depenalizzazione è possibile, di "cadere in piedi":
Contrariamente a ciò che molti pensano (in un'illusione comprensibile), il diritto non è una scienza esatta. Non si finisce mai di imparare, di stupirsi. E le soluzioni più ovvie e corrette appaiono, talvolta, a chi, immune da pregiudizi e calcificazioni del proprio pensiero, ha, appunto, una mente più fresca e disponibile.

La discussione, si sta facendo interessante (andatela a leggere nei commenti al post):
siamo arrivati ad un punto molto molto interessante.

Minotti non nega che sia possibile l'intepretazione teleologica (la Cassazione la descrive così: quando la fattispecie penale tutela un bene giuridico diverso rispetto a quello tutelato dalla fattispecie penale di riferimento, siamo di fronte a un'autonoma figura di reato e non a una circostanza aggravante), non può negarlo, perché è la più accreditata in giurisprudenza (lo dice la Cassazione), ma lui preferisce quella letterale (benché la Cassazione dica che quella letterale è più debole), e non lo convince la Cassazione quando dice che il furto con strappo è una figura autonoma di reato: si tratta di opinioni, ma Minotti, obiettivamente, non può dire che non si possa fare l'interpretazione teleologica del comma 3 dell'art.171 LDA.
Per smontare la mia tesi Minotti può invece dimostrare, e sta cercando di farlo, che anche alla stregua dell'interpretazione teleologica, non è rilevabile una fattispecie autonoma di reato.

A tal fine Minotti sostiene che è possibile che la seconda e la terza condotta abbiano ad oggetto beni giuridici diversi, ma che certamente la prima condotta ha ad oggetto lo stesso bene giuridico.

Io invece sostengo che tutte e 3 le condotte hanno ad oggetto beni giuridici diversi (da quelli patrimoniali): diritti personali.

1. diritto di inedito (leso dalla prima condotta)
2. diritto alla paternità (leso dalla seconda condotta)
3. diritto all'integrità dell'opera (leso dalla terza condotta)

E' logico che sia così: i diritti morali, imprescrittibili, sono proprio 3:
diritto alla paternità, diritto all'integrità e diritto di inedito (c'è poi anche il diritto al ritiro dell'opera dal commercio, ma non è un diritto imprescrittibile).

Cos'altro mira a tutelare la legge in quel comma (opere non destinate alla pubblicazione) se non il terzo diritto, il diritto di inedito??

Minotti quindi, per smontare la mia tesi (e spero che lo faccia, così evito di perdere ulterioremente del tempo) ha due strade:

1) dimostrare che parlando di "opere non destinate alla pubblicazione" la legge non intende tutelare il diritto di inedito;
2) dimostrare che il diritto di inedito non è un diritto della persona, ma un diritto patrimoniale (in dottrina ciò non è sostenuto praticamente da nessuno!).

Se Minotti non lo spiega o non riesce a spiegarlo, SI APRE IL VARCO INTERPETATIVO PER LA DEPENALIZZAZIONE.

Se ho detto o scritto qualcosa di inesatto, Minotti, che legge il mio blog, mi correggerà.

domenica, gennaio 28, 2007

Ci provo io!

In questo post spiegherò meglio perché la depenalizzazione di cui al post precedente DEVE applicarsi.
Spiegherò perché è necessaria una rivoluzione interpretativa, di tipo ermeneutico, nonché il sollevamento di una questione di legittimità costituzionale.

Il primo comma dell'art. 32 della legge 689/1981, recita:
Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda, salvo quanto disposto, per le violazioni finanziarie, dell'articolo 39.

Il secondo comma dell'art. 32 della legge 689/1981, recita:
La disposizione del precedente comma non si applica ai reati in esso previsti che, nelle ipotesi aggravate, siano punibili con pena detentiva, anche se alternativa a quella pecuniaria.

Il terzo comma dell'art. 171 LDA, recita:
La pena é della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore ad euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

Nel terzo comma dell'art. 171 LDA è descritta una circostanza aggravante oppure una figura autonoma di reato? Nessuna Corte si è mai posta questa domanda. Abbiamo certamente sentenze che, trattando incidentalmente la materia, parlano di circostanza aggravante, ma non abbiamo sentenze che vertono sull'autonomia della fattispecie di cui al comma citato e che la escludono. Sentenze di questo genere.

Provo io a pormi la domanda.

Il criterio più accreditato per capire se ci si trova davanti a
una circostanza aggravante oppure ad una figura autonoma di reato è il criterio teleologico.

In altre parole, occorre comparare la natura dei beni giuridici protetti:
se il reato base e il comma in esame tutelano gli stessi beni giuridici o beni giuridici dello stesso tipo, si tratta di circostanza aggravante, altrimenti si tratta di figura autonoma di reato.

Non vi è dubbio alcuno che nel nostro caso si tratta di beni giuridici diversi.
1) Il riferimento all'opera altrui non destinata alla pubblicità, ha lo scopo di tutelare il diritto di inedito.
2) Il riferimento all'
usurpazione della paternità dell'opera ha lo scopo di tutelare, ovviamente, il diritto alla paternità.
3) Il riferimento
all'onore ed alla reputazione ha lo scopo di tutelare il diritto all'integrità dell'opera.
Tutti e 3 i casi riguardano esclusivamente diritti personali (diritti morali d'autore).
I reati base, invece, trattano esclusivamente diritti di utilizzazione economica (diritti patrimoniali).

Stabilito che il comma 3 dell'art. 171 LDA contiene una fattispecie autonoma di reato,
l'eccezione di cui al secondo comma dell'art. 32 della legge 689/1981 non entra in gioco.

Dunque
si applica la depenalizzazione alle fattispecie di reato descritte nel dispositivo dell'art. 171 LDA vigente al momento della depenalizzazione.

------------------------------------------

Salvo quanto disposto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter
è punito con la multa da euro 51 ad euro 2065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

a) riproduce, trascrive, recita in pubblico, diffonde, vende o mette in vendita o pone altrimenti in commercio un'opera altrui o ne rivela il contenuto prima che sia reso pubblico, o introduce e mette in circolazione nello Stato esemplari prodotti all'estero contrariamente alla legge italiana;

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

b) rappresenta, esegue o recita in pubblico o diffonde, con o senza variazioni od aggiunte, un'opera altrui adatta a pubblico spettacolo od una composizione musicale. La rappresentazione o esecuzione comprende la proiezione pubblica dell'opera cinematografica, l'esecuzione in pubblico delle composizioni musicali inserite nelle opere cinematografiche e la radiodiffusione mediante altoparlante azionato in pubblico;

c) compie i fatti indicati nelle precedenti lettere mediante una delle forme di elaborazione previste da questa legge;

d) riproduce un numero di esemplari o esegue o rappresenta un numero di esecuzioni o di rappresentazioni maggiore di quello che aveva il diritto rispettivamente di riprodurre o di rappresentare;

e) (soppresso)

f) in violazione dell'art. 79 ritrasmette su filo o per radio o registra in dischi fonografici o altri apparecchi analoghi le trasmissioni o ritrasmissioni radiofoniche o smercia i dischi fonografici o altri apparecchi indebitamente registrati.

Chiunque commette la violazione di cui al primo comma, lettera a-bis), é ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, ovvero prima dell'emissione del decreto penale di condanna, una somma corrispondente alla metà del massimo della pena stabilita dal primo comma per il reato commesso, oltre le spese del procedimento. Il pagamento estingue il reato.

La pena é della reclusione fino ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore.

La violazione delle disposizioni di cui al terzo ed al quarto comma dell'articolo 68 comporta la sospensione della attività di fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione da sei mesi ad un areno nonché la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1032 ad euro 5164.

------------------------------------------

Questo cosa significa?
Significa che soltanto per il reato di cui alla lettera a-bis) è prevista una sanzione penale. Per le altre fattispecie di reato è prevista una sanzione amministrativa.

A questo punto scatta la questione sulla legittimità costituzionale della lettera a-bis) e del comma 2 dell'art. 171 LDA.

Per il momento mi limito a rilevare, sommariamente, due aspetti:
1. una discriminazione nei confronti di una particolare categoria di cittadini, gli utenti della rete, perché soltanto nei confronti di questi è prevista una sanzione penale, mentre chi non utilizza il mezzo telematico è soggetto alla mera sanzione amministrativa;
2. una discriminazione nei confronti dei cittadini meno abbienti, che non possono permettersi di pagare ingenti somme di denaro per evitare di avere la fedina penale sporca.

Conseguenza:
illegittimità costituzionale
della lettera a-bis) e del comma 2 dell'art. 171 LDA.

Risultato finale:
la diffusione non autorizzata di opere protette (compresa quella che ha luogo tramite Internet) non costituisce reato se avviene senza scopo di lucro.

lunedì, gennaio 22, 2007

FIMI, non ci provare!

La recente sentenza della Cassazione in materia di diritto d'autore si è limitata ad applicare la legge vigente ad un caso specifico, non ne ha dato una sua interpretazione. Non c'è nulla di eclatante.

Ovviamente:

1. Chi scarica opere illegalmente e chi mette in condivisione opere illegalmente, senza fini di lucro, è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065.

2. Chi mette in condivisione opere protette a fini di lucro è punito con la reclusione da 6 mesi a 3 anni e con la multa da e
uro 2500 a euro 15000.

3. Non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda.

Pertanto, è corretto dire che non si tratta di REATO, ossia di ILLECITO PENALE.
Così come è altrettanto corretto dire che si tratta di ILLECITO CIVILE.

La depenalizzazione di cui sopra esiste dal 1981, mentre la sezione "Difese e sanzioni penali" della LDA è precedente!
Quindi, malgrado il titolo della sezione parli di SANZIONI PENALI, in realtà stiamo parlando, per i casi di cui al punto 1, di SANZIONI AMMINISTRATIVE.

Quando FIMI dice "chi condivide senza una contropartita economica, rimane soggetto ad una sanzione penale che è quella dell'articolo 171 LDA", dimostra di conoscere il titolo di una sezione della LDA e al tempo stesso dimostra di non sapere che da 25 ANNI è intervenuta la depenalizzazione.

sabato, gennaio 13, 2007

La RAI "ci ripensa"

Clicca sull'immagine per ingrandire il testo.

Leggevo su Punto Informatico che la RAI "ci ha ripensato".
In realtà sta solo meglio esprimendo quello che ha in mente: una grande presa per i fondelli.

Un breve ma significativo commento ai 5 punti riportati sopra e tratti dall'offerta multimediale presente nella nuova bozza del contratto di servizio:

lettera b) Attualmente chiunque su Raiclick può vedere una selezione di contenuti radiotelevisivi prodotti dalla RAI. Adesso la RAI vuole limitare la fruizione di detti contenuti agli abbonati RAI.

lettera c) Il canone serve a pagare 2 volte gli stessi contenuti trasmessi in TV (e che potresti rivedere tranquillamente in TV via DTT). Una volta li paghi perché siano visibili in TV e una volta li paghi perché siano visibili su web. Quelli visibili su web saranno protetti da DRM.

lettera d) Si ribadisce che si tratta di contenuti specifici e non del libero accesso agli archivi RAI.

lettera e) Sport, cultura e informazione prodotti dalla RAI potranno essere scaricati da Internet. Questo avviene già adesso. Ovviamente si tratta di contenuti parziali.

lettera f) La RAI ha già diversi forum nei quali gli utenti commentano i programmi televisivi. La novità sarebbe invece quella relativa alla possibilità di pubblicare contenuti auto-prodotti: forse tu potrai regalare alla RAI quello che tu fai, ma non ti aspettare che avvenga il contrario. Scomparso ogni riferimento alle licenze open content.

Vi basta? No? Allora aspettate il documento definitivo, potrebbero esserci ulteriori sorprese.

giovedì, dicembre 21, 2006

RAI: ma quando mai...


Il contratto di servizio Rai 2007-2009 ha suscitato molto entusiasmo.
Contenuti finalmente liberi!

Ma c'è davvero così tanto da esultare?

Innanzitutto teniamo presente che andiamo verso il digitale terrestre, per cui sarà possibile vedere e rivedere le trasmissioni a piacere: non solo quelle della RAI, anche quelle delle TV commerciali, che non ti chiedono il canone.

Con la DTT non ci sarà nemmeno il problema della banda larga per fruire i contenuti.

Eppure la RAI parla di portale web, non di DTT. Come mai?
Perché la RAI si impegna a mettere a disposizione i contenuti gratuitamente via web e non anche su digitale terrestre?
E ancora: si tratta proprio di contenuti gratuiti?

Per la RAI è un vantaggio spingere a fruire i contenuti via web proprio perché occorre la banda larga, che però non è ancora sufficientemente diffusa.
Le partnership commerciali sono, a tal proposito, sotto gli occhi di tutti, a incominciare da quella con Fastweb, che vorrebbe portare la sua fibra là dove non arriva l'adsl, ma che, chiaramente, ha bisogno di una richiesta importante.

Immagino che tutti voi conosciate questo sito:
Raiclick.it (dove, tra l'altro, si fa una gran pubblicità a SKY :-)).

Non sperate di avere a disposizione in futuro molto materiale in più (forse sarà soltanto rilasciato con una licenza Creative Commons non commerciale, non derivativa... e questo cosa cambia?): di archivi RAI non si parla nel contratto, che è da intendersi rivolto al futuro, anzi al periodo 2007-2009.

Ma chi è il partner di Raiclick, il portale di accesso ai contenuti della RAI (è proprio quello il sito di riferimento)?
Fastweb, ovviamente (leggetevi i contratti a destra):
http://www.raiclick.it/raiclick_tv/area_clienti.html#7

Ma non è finita: nel contratto di servizio si parla di offerta gratuita? Assolutamente no.
La RAI si impegna ad offrire il servizio, non ad offrire un servizio gratuito (ciò significa che si riserva la possibilità di farlo ANCHE a pagamento).

Guardate qui:
http://www.raiclick.it/raiclick_tv/offerta_commerciale.html

Se pensate che quei contenuti diventino gratuiti, avete davvero preso un abbaglio.

La gratuità ha sempre tirato le offerte commerciali e le CCPL sono sempre state utilizzate per fare "marketing della conoscenza".

I contenuti gratuiti continueranno ad essere parziali, specchietti per le allodole; chi non lì può vedere via web, perché non ha la banda larga, potrà rivolgersi a Fastweb:
FASTWEB sta realizzando una rete in fibra ottica per la copertura del territorio nazionale. Il servizio è disponibile nella maggior parte delle città italiane. Per conoscere tutte le città raggiunte visita il sito www.fastweb.it. Oltre a connessioni in fibra ottica FASTWEB propone anche connessioni ADSL ad altissime prestazioni.
(http://www.raiclick.it/tv_on_demand/index.html#6)

Chi vuole vederli sulla DTT, se non lo è già, potrà diventare cliente Fastweb (non sarà mica per questo che nel contratto di servizio non si parla di DTT)?

Al di là di questo, Raiclick.it (fatevi un giro sul sito) è una perfetta macchina pubblicitaria, che verrà potenziata: questo, secondo me, è il vero obiettivo.

Occorrerà infine controllare che con quel 7% di cui si parla nel contratto di servizio non vengano acquistati con i soldi degli abbonati anche diritti alla riproduzione a pagamento.
Della serie: pago il canone e con quei soldi la RAI mi concede di vedere i contenuti che Fastweb mi vende (in pratica Fastweb non pagherebbe i diritti di riproduzione perché li hai già pagati tu, ma ovviamente vorrebbe altri soldi per farti vedere il contenuto).

Intelligente come meccanismo, non c'è che dire.

E intanto il "popolo della rete" esulta...

mercoledì, dicembre 06, 2006

L'intuitus personae

La fiducia, un elemento su cui sembrano ruotare le libertà digitali.
La fiducia negata dal trusted computing e dalle TPM, la fiducia su cui si basano invece le licenze open.
Avere fiducia nell'uomo o avere fiducia nelle macchine? Questa sarà la grande questione degli anni a venire.

sabato, dicembre 02, 2006

Creative Coglions, atto finale

Ho visto cose che voi umani non potreste immaginare... avvocati sostenere le tesi più ardite pur di non ammettere di avere preso un abbaglio, public lead rinnegare anche la propria lingua, barili di parole in fiamme al largo dei bastioni di Creative Coglions, gente invocare allo scandalo politico, batti e ribatti a colpi di blog e di radio... alla fine cosa resterà di tutto questo?

Per quanto mi riguarda, resterà una domanda e una risposta in più tra le f.a.q. dei commoners:

Un'opera rilasciata con licenza creative commons può essere utilizzata sulla base di due diverse fonti normative.

1) Base obbligatoria (non diciamo contrattuale, perché non c'è unanimità nel considerare contratti le licenze open [1]): è sufficiente rispettare i termini e le condizioni della licenza; il consenso è automatico.

Se è assente una volontà soggettiva od oggettiva (comportamento concludente: es. l'utilizzatore indica che l'opera è rilasciata con CCPL) di essere licenziatari, l'utilizzazione o è illecita o avviene su base legale (2)).
Anche nel caso in cui l'utilizzatore sia licenziatario, la "licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione" [2]: ne deriva che il licenziatario, potrà sempre comportarsi come un "libero utilizzatore" ai sensi di legge (in questo caso dovrà rispettare le condizioni di utilizzo stabilite dalla legge, ma, ad esempio, non avrà l'obbligo di indicare l'URI - Uniform Resource Identifier - poiché si tratta di un vincolo previsto dalla sola CCPL).

E' sempre possibile chiedere all'autore il permesso di esercitare diritti di utilizzazione economica al cui esercizio esclusivo il licenziante non abbia rinunciato.

2) Base legale

A) Libere utilizzazioni ai sensi di legge (artt. 65 ss. LdA): non è richiesto il consenso ma devono essere rispettate alcune condizioni (es. indicazione della fonte).

B) Elaborazioni di carattere creativo aventi natura autonoma (e quindi non soggette al combinato disposto degli artt. 4 e 18 LdA [autorizzazione dell'autore per effettuare l'elaborazione], ma protette, in quanto opere originali, ex art. 1 LdA): non è richiesto il consenso;
quando un'elaborazione di carattere creativo, pur contenendo parti di altra opera originale, sovverte il significato di quest'ultima, ossia la priva del suo significato originario e gliene attribuisce uno nuovo, per la giurisprudenza ci troviamo di fronte ad un'opera avente carattere autonomo [3] (es. parodia [4]).

Si ricorda, a titolo esemplificativo, il caso "Casa Pannella": Daw, parodista di DAWMEDIA, estrapolò brevi frasi colorite dal video di una lunga discussione (rilasciata con CCPL) di esponenti politici radicali e le manipolò "ad arte" (accostamenti divertenti, ripetizioni enfatizzanti ecc.): il senso originario del filmato (il dibattito politico, con le sue riflessioni ed i suoi argomenti) era totalmente scomparso per lasciare posto ad un prodotto satirico (tendente a ridicolizzare, in chiave caricaturale, alcuni noti dissidi avvenuti in "casa radicale"), la cui qualità artistica non è giuridicamente rilevante.
Daw ricevette da parte del responsabile di radioradicale.it una diffida per mancato inserimento dell'URI.
Il fondamento giuridico di tale diffida non trova riscontro nella consolidata giurisprudenza citata.

[1] Sentenza del Giudice di Pace di Schio del 28 maggio 2001

[2] "2. Libere utilizzazioni. La presente Licenza non intende in alcun modo ridurre, limitare o restringere alcun diritto di libera utilizzazione o l’operare della regola dell’esaurimento del diritto o altre limitazioni dei diritti esclusivi sull’Opera derivanti dalla legge sul diritto d’autore o da altre leggi applicabili."

[3] Corte di Cassazione della Repubblica - Sez. I - 12 marzo 2004 - n. 5089 -

[4] Trib. Milano Sez. Feriale Ord. 7 settembre 2004

martedì, novembre 14, 2006

Creative Coglions

Caro diario,
oggi ho dato una mano a Daw, un parodista che ha ricevuto una diffida per avere manipolato un video apparso su Radio Radicale.

All'insegnamento del public lead di Creative Commons Italia, ho replicato con un altro insegnamento:
la legge del contrappasso.

Se passa l'idea che la libertà di espressione (costituzionalmente garantita) trova nel diritto d'autore un baluardo insormontabile, allora siamo davvero alla frutta.

domenica, novembre 05, 2006

Prima privacy fit in ore

In questi anni mi hanno scritto diverse persone con alcuni problemi di privacy:
"hanno messo la mia foto su un sito a luci rosse", "mi hanno imbrattato il muro di casa", "mi hanno graffiato l'auto", "ho ricevuto delle telefonate oscene", "ho ricevuto delle telefonate minatorie", "anomimi stanno screditando la mia professionalità su Internet"...

Problemi come questi non esisterebbero se fosse chiaro a tutti che i primi difensori della nostra privacy siamo noi: se date la vostra foto a qualcuno, se parlate della vostra vita privata, se raccontate, anche a persone "fidate" ma che avete conosciuto su Internet (le amicizie telematiche nascono e muoiono con estrema facilità) i fatti vostri, dovete sempre tenere presente la possibilità di incorrere, come minimo, in un problema di privacy.

Inoltre, ricordatevi che se scrivete una cosa su Internet, difficilmente potrete tornare indietro:
i motori di ricerca salvano, molto spesso, il peggio di quello che avete detto oppure un pensiero parziale che non rispecchia la vostra opinione.

Malgrado in pochi parlino di questi aspetti della rete e preferiscano occuparsi di privacy trattando, ad esempio, la crittografia o i remailer, tenete sempre presente che prima privacy fit in ore.

sabato, ottobre 28, 2006

Che culo!

Ricevo pochi giorni fa un invito - da parte di Erick Iriarte Ahon - a partecipare alla conferenza Metodos de Licenciamiento de Derechos de Autor. ¿Esta todo dicho?. Tendencias, Propuestas y Criticas.

Dove? In Perù, a Lima.

Dopo poco arrivano le notizie del terremoto di magnitudo 6,5 con epicentro a 155 chilometri a sud-sudest di Lima.

Prestito gratuito nelle biblioteche pubbliche

L'Italia doveva modificare l'art.69 LDA (Il prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, ai fini esclusivi di promozione culturale e studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto, al quale non è dovuta alcuna remunerazione... ), adeguandolo alla direttiva 92/100/CEE, e stabilire che il prestito nelle biblioteche pubbliche garantisse una remunerazione almeno per gli autori (ossia per almeno una delle categorie di cui all'art. 2 comma 1 della direttiva in oggetto).

L'Italia non l'ha fatto e quindi ha violato l'art. 5 comma 1 della direttiva, che prevede, sì, una deroga (ossia la possibilità, per le biblioteche pubbliche, di non chiedere l'autorizzazione ai titolari dei diritti per esercitare il diritto di prestito), ma solo se è garantita una
remunerazione agli autori.

Per questi motivi la Corte Europea (Sesta Sezione) ha dichiarato e statuito:

1) Avendo esentato dal diritto di prestito pubblico tutte le categorie di istituzioni per il prestito pubblico ai sensi della direttiva del Consiglio 19 novembre 1992, 92/100/CEE, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi al diritto di autore in materia di proprietà intellettuale, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi ad essa incombenti ai sensi degli artt. 1 e 5 di tale direttiva.

2) La Repubblica italiana è condannata alle spese.

E il Governo italiano che fa?

Il Governo propone l'istituzione di un
Fondo per il diritto di prestito pubblico con una dotazione di 3 milioni di euro (ma non specifica se annui), che verrebbe gestito dalla Siae, incaricata di ripartire i fondi tra gli aventi diritto, in base a indirizzi da stabilirsi con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali.

Il prestito effettuato dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici rimarrebbe
gratuito per gli utenti finali.
Cioè: paghi lo stesso, ma ti danno l'impressione di non pagare.

-------------------------------------

Art. 163 del disegno di Legge Finanziaria per il 2007

(Disposizioni in materia di beni culturali)
[omissis]

7. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, al comma 1, dopo la parola "diritto" sono soppresse le parole ", al quale non è dovuta alcuna remunerazione".

8. All’articolo 69 della legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modifiche e integrazioni, dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti commi:
"1-bis Al fine di assicurare la remunerazione del prestito eseguito dalle biblioteche e discoteche di cui al comma 1, è istituito presso il Ministero per i beni e le attività culturali il Fondo per il diritto di prestito pubblico (di seguito denominato "Fondo"), con una dotazione di euro 3.000.000,00.
1-ter. Il Fondo è ripartito dalla Società italiana Autori ed Editori (SIAE) tra gli aventi diritto, sulla base degli indirizzi stabiliti con Decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite la Conferenza Stato - Regioni e le associazioni di categoria interessate. Per l’attività di ripartizione spetta alla SIAE una provvigione, in misura non superiore allo 0,01 per cento del Fondo, a valere esclusivamente sulle risorse del medesimo.
1- quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai prestiti presso tutte le biblioteche e discoteche di stato e degli enti pubblici, ad eccezione di quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e da istituti e scuole di ogni ordine e grado.".

giovedì, ottobre 26, 2006

CopyZero on-line "ha fatto scuola": scatta il business

Questa s.r.l. propone la marca temporale come strumento di protezione delle opere.
Certo, il paragone con CopyZero on-line non esiste, né dal punto di vista dei costi (2,5 euro per ogni Mb) né dal punto di vista dell'efficienza (la marca dura soltanto 1 anno e non è dato sapere se sia rinnovabile).

Spero che quel sito contribuisca a diffondere l'utilizzo della marca temporale, ma attraverso CopyZero, che, in nome di un ideale, ha ucciso questo tipo di mercato ancora prima che nascesse.

lunedì, ottobre 23, 2006

Il gioco sporco di SIAE


Siae gioca sporco.

Siae fa riferimento all'art.51 del Regolamento di esecuzione della legge sul diritto d'autore (art. 175 LDA), in base al quale - dice Siae - sui programmi musicali devono essere riportate tutte le opere eseguite anche se di pubblico dominio (o liberamente licenziate).

Ma il diritto demaniale di cui parla Siae è stato abrogato dal comma 4 dell'art. 6 della legge 30/1997:
Gli articoli 175 e 176 della legge 22 aprile 1941, n. 633, riguardanti l'imposizione di un diritto demaniale sugli incassi derivanti da rappresentazioni, esecuzioni e radiodiffusioni di opere di pubblico dominio, sono abrogati.

Ovviamente c'è qualcuno che se ne è accorto: leggete con attenzione questo documento.

Si può ricorrere ad una AUTOCERTIFICAZIONE.

Bene. Finché un'autocertificazione sia tale occorre che sia CERTA.

In altre parole occorre dimostrare che i brani diffusi:
1. sono brani rilasciati dai titolari dei diritti con licenze open content;
2. sono brani di autori non iscritti alla Siae.

Le licenze Copyzero X sono state pensate anche per far fronte a questo problema:
1. la firma digitale (Copyzero), è l'unico strumento in grado di dimostrare che realmente l'autore X ha voluto rilasciare con licenza Y il suo brano Z;
2. sono le uniche ad avere una clausola che esclude espressamente l'iscrizione alla Siae da parte del licenziante.

Quindi, credo che sia possibile abbattere il muro che la Siae ancora cerca di tenere alto:
- bisogna informare;
- bisogna organizzare una comune piattaforma di "abbattimento" (perché Siae si sta approfittando dell'ignoranza diffusa e del fatto che le realtà oppositrici sono realtà sparse).

Si ragionava, sulla lista di Scarichiamoli! proprio sulla possibilità di creare un sistema organizzato di autocertificazione. Si parla di un concetto a tutto tondo: da Internet al mondo reale.

Ci credo, perché so che si può fare.
E più siamo, prima facciamo.

giovedì, ottobre 05, 2006

La cultura affoga nel petrolio


Abbiamo ancora negli occhi il Museo Nazionale di Bagdad, che raccoglieva l'immagine delle antiche civiltà mesopotamiche ed arabe e conservava opere ed oggetti d'arte fino all'evo moderno, saccheggiato e spogliato delle sue inestimabili ricchezze. La guerra del petrolio non uccide solo civili (la maggior parte donne e bambini... minima è in confronto la percentuale dei militari che perdono la vita), ma anche la cultura, lo sappiamo.

Nel marzo 2004, l’Assessore all’Industria della Regione Siciliana Marina Noè emette un provvedimento con il quale autorizza quattro giganti del petrolio (i Golia americani della Panther Resources Corporation) ad effettuare ricerche di idrocarburi in quattro zone differenti della Sicilia.

Una di queste è il Val di Noto, uno dei lembi di terra più belli della Sicilia sud-orientale, talmente bella e culturalmente importante da diventare nel 2002, con otto sue città (inserite nella World Heritage List dell'UNESCO), Patrimonio dell'Umanità.

Le popolazioni del Val di Noto, costituitesi in Comitato, da due anni portano avanti, nell'indifferenza della stampa, una opposizione determinata al progetto di trivellazione del loro splendido territorio, un territorio che deve rimanere Patrimonio di tutti e non bottino di alcuni.

martedì, ottobre 03, 2006

La leggenda dei terabyte liberati


C'è chi dice (De Martin) che senza
Creative Commons adesso ci sarebbe una quantità straordinaria di terabyte di contenuti non condivisibili.

Non è vero:
1. molti contenuti sono nel pubblico dominio;
2. anche i contenuti sotto full-copyright sono oggetto di fair use/libera utilizzazione;
3. Internet è una rete: ciò significa che anche se non ho il diritto di copiare un contenuto posso sempre linkare ad esso;
4. chiunque vuole liberare le proprie opere può farlo mettendole a disposizione: non gli serve una licenza in legalese per esprimere la propria volontà, basta anche il gesto (è evidente che se pubblico un file per il downloading, consento al suo scaricamento) o un "fate quel che vi pare".

Con o senza Creative Commons la rete resta uno strumento di comunicazione e condivisione.

domenica, ottobre 01, 2006

Finanziaria 2007 e diritto d'autore

All'articolo 65 della legge 22 aprile 1941 n.633, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
"I soggetti che realizzano, con qualsiasi mezzo, la riproduzione totale o parziale di articoli di riviste o giornali, devono corrispondere un compenso agli editori per le opere da cui i suddetti articoli sono tratti. La misura di tale compenso e le modalità di riscossione sono determinate sulla base di accordi fra i soggetti di cui al periodo precedente e le associazioni delle categorie interessate. Sono escluse dalla corresponsione del compenso le amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29".

Fino a che non saranno specificate le misure del compenso e le modalità di riscossione la norma resterà lettera morta.
Dobbiamo ancora conoscere tutte le eccezioni del caso.
L'unica che conosciamo è quella che fa riferimento ad un decreto (decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.29) che è stato ABROGATO nel 2001.

Vi rendete conto della competenza del legislatore?

La vera storia di Creative Commons Italia

Proposi di aprire la lista community di Creative Commons Italia) perché esisteva una vera e propria comunità che lavorava alacremente alla costruzione del sito creativecommons.it ed utilizzava un wiki per edificare alla maniera delle formiche. C'era quindi il bisogno di avere una lista diversa da cc-it, in cui i commoners (espressione che io stesso volli utilizzare in quella che allora era la home page di creativecommons.it) potessero meglio coordinarsi.

Tutte queste persone, alcune delle quali sono ancora iscritte alla lista community, hanno dato un contributo fondamentale affinché CC avesse in Italia il successo che ha avuto; basta pensare al fatto che le liste di iCommons Italy erano di gran lunga le liste di CC più frequentate al mondo.

Ed il contributo venne ovviamente riconosciuto all'incontro nazionale del 2004 per bocca dello stesso De Martin (l'attuale public lead di Creative Commons Italia).
Nella stessa conferenza, Ricolfi (il legal lead), alla presenza dell'annuente Lessig, disse che le PI/AI (cioè Ricolfi, De Martin ecc.) avrebbero fatto un passo indietro (non un passo in avanti) nella nuova fase che si apriva: infatti, i commoners avrebbero dovuto indicare 3-5 persone (un numero dispari, affinché le decisioni potessero essere prese senza rischio di stalli) per trattare e coordinarsi direttamente con CC.org (Ricolfi fece anche tre o quattro nomi, tra i quali il mio).

Successivamente, vedendo che tra i commoners non regnava la pace, proposi a De Martin di ricoprire il ruolo di public lead. De Martin accettò e ci ringraziò. Ma attenzione: De Martin non accettò la mia proposta, ma quella che, coincidenzialmente, gli venne fatta pochi giorni dopo da CC.org.
Insomma: De Martin, come lui stesso ha tenuto più volte a precisare, è diventato public lead non per volontà dei commoners, ma per volontà di CC.org, che, evidentemente, non ha preso in alcuna considerazione quanto detto dal legal lead Ricolfi in presenza dello stesso annuente Lessig.
I commoners pensavano, e a ragion veduta e sentita, di essere una realtà ufficiale, con il potere di affidare un incarico e di toglierlo: invece, erano soltanto "autoproclamati rappresentati della comunità Creative Commons Italia" (testuali parole di De Martin in risposta alla richiesta delle sue dimissioni).

Dopo poco il sito dei commoners cambiò proprietà: il commoner De Tomasi, che mai si era opposto a De Martin e che indicò me e gli altri fuggitivi (che avrebbero dato vita a Scarichiamoli.org) come persone "poco democratiche", forse sperando di ricevere un trattamento migliore di quello riservato ai "resistenti", lo cedette ai signori di Torino, che cancellarono il sito precedente e ne crearono uno nuovo: quello che vedete oggi.

La nuova impostazione del sito è stata decisa da De Martin a colloquio con Joichi Ito (così appresi dalla viva voce di De Martin): un'area ufficiale e un'area commoners, liberi di scorrazzare nel loro "cimitero".

Perché parlo di "cimitero"?
Perché un wiki che non viene editato da 1 anno è mezzo (ossia da quando è stato riproposto, con i vecchi contenuti, sul nuovo sito) è un wiki "morto": è il chiaro segno di una comunità inattiva e in un certo senso "mortificata". Una comunità privata del senso della sua esistenza (il creare insieme) come si può pretendere che si metta all'opera?

Arriviamo alla discussione di questi giorni: De Martin ha cambiato il link alla pagina delle faq dei commoners: è stato, a mio avviso, un gesto molto brutto... quelle faq sono forse una delle poche "creazioni comuni" sopravvissute. Ma forse davano fastidio... stanno creando le faq ufficiali (da un anno e mezzo... devono essere proprio delle belle faq), perché tenere visibili le faq non ufficiali? Qualcuno si potrebbe confondere... E allora, malgrado le pagine dei commoners debbano essere gestite solo dai commoners e sono realtà separata da quella ufficiale (come De Martin stesso dice), De Martin che fa? Edita la pagina dei commoners dirottando sulle faq ufficiali e spiegando che, in fin dei conti, non è tenuto a dire esattamente quale fosse il problema strettamente tecnico che ha portato a quell'azione assolutamente arbitraria e irrispettosa nei confronti del lavoro altrui.

Credo che una comunità abbia diritto di vivere (e non di morire) o quantomeno il diritto di non essere presa in giro.

venerdì, settembre 22, 2006

Fisiognomica del fascista telematico

Se c'è una cosa che manda fuori di testa il moderno fascista telematico, è l'ironia.
Non la sopporta perché non accetta il suo lato umano... il suo non è mai un sorriso, ma un ghigno.

Il fascista telematico vive nel pregiudizio e di pregiudizi: se fosse privo di pregiudizi, si estinguerebbe nel giro di poche ore.

Si raduna in piccoli gruppi ed attacca la preda (solitamente un libero pensatore) in modo vigliacco.

Il fascista in questione (malgrado stia all'insulto come le lenti a contatto stanno agli occhi) non ha mai coscienza del suo stato primitivo, ed anzi si crede evoluto, ha una grande stima di se stesso... una stima talmente grande che se gli dite che il suo cavallo è scappato, si mette a cercarlo in cielo.

E' un idiota, il fascista telematico, ma è pericoloso. Molto pericoloso. Perché è diffuso e, talvolta, ben mimetizzato.

martedì, settembre 05, 2006

Occhio alla penna

Sento spesso dire dai softwareliberisti che la PA non può costringere il cittadino ad utilizzare software proprietario. E' come se per scrivere si obbligasse ad utilizzare una penna costosa anziché una semplice bic.
Bene, posso essere d'accordo sul fatto che chiunque dovrebbe poter firmare con la penna che preferisce. Ma mi sembra che si perda di vista il punto centrale: per restare in metafora, perché non ci preoccuppiamo di chi la penna non ce l'ha e di chi non sa scrivere?

mercoledì, agosto 30, 2006

Ci risiamo: è arrivata l'apocalisse


Come si fece allarmismo con la legge 62/2001, si sta facendo allarmismo con la legge 106/2004.
Attenzione: il web è sotto scacco, chi non deposita il proprio sito verrà punito!
Ancora rido se penso alla mia discussione con la responsabile per il deposito legale della Biblioteca Nazionale di Firenze.
Effettivamente c'è da allarmarsi, ma per i topi che scorazzano per la biblioteca e per la facciata che crolla pezzo dopo pezzo: eventi che, due giorni fa, hanno costretto la biblioteca alla momentanea chiusura.

Se tutti i siti web e i blog dovessero essere depositati qui, saremmo alla follia più totale - mi ha detto la Dott. M. Come darle torto? Non solo alla stregua del buon senso, ma anche alla stregua della ratio legis e delle norme di cui agli artt. 1, secondo comma, e 3 (di cui, chi allarma, non parla) della suddetta legge.

L'art. 1, secondo comma, inquadra lo scopo della legge ed il suo ambito di applicazione, l'editoria:
Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale.

L'art. 3, indica invece i soggetti obbligati:
I soggetti obbligati al deposito legale sono:
a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione*, sia persona fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l'editore;
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.

* Chi è costui? Lo specifica il regolamento attuativo: la persona fisica o giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel caso di coedizioni il responsabile della pubblicazione coincide, di norma, con il responsabile della distribuzione.
Decontestualizzare la figura del "reponsabile della pubblicazione", fuoriuscendo dall'ambito della produzione editoriale, significa non soltanto decontestualizzare la norma, ma ignorare la stessa ratio legis, bene espressa nel ricordato comma 2 dell'art. 1.

Tutte le figure richiamate sono, infatti, figure per lo più professionali che operano nell'ambito dell'editoria.
Un editore può essere, ovviamente, sia una persona fisica che una persona giuridica.
Ma non tutti coloro che hanno un sito web o un blog sono editori e dunque non a tutti si rivolge la legge 106/2004.

Infatti, editori non si nasce (non si è editori per il semplice fatto di scrivere sul web), ma si diventa tramite una iscrizione nell'elenco degli editori presso la Prefettura competente per territorio.

La legge 106/2004 altro non è che il principio di un cambiamento all'interno della pubblicazione editoriale.
Press Pubblica, ad esempio, ha ben titolato: Editoria: prefetture demodé, meglio le biblioteche.

Il mio consiglio è:
quando avete a che fare con una legge, anche se non siete giuristi, provate a leggerla, a capirla con le vostre forze, poi, non fermatevi ad una sola fonte di informazione, ma guardatevi intorno.
Tenete presente che il sensazionalismo, quando si ha a che fare con la stampa (telematica e non) è sempre dietro l'angolo.
Anche il buon senso può esservi di aiuto: ad esempio, partendo dal presupposto che una cosa è materialmente impossibile (nel nostro caso: è impossibile che una biblioteca riesca a gestire una quantità incommensurabile di depositi), domandatevi: come dovrei interpretare la norma per darle un senso?

lunedì, agosto 28, 2006

Vendere materiale free senza bollino SIAE

Si può? Dipende dal medium che si utilizza per vendere il materiale.
Per i CD, occorre il bollino, ma per la vendita tramite
downloading no (attenzione: non sto parlando soltanto di vendita on-line).
Non serve la licenza multimediale della
SIAE, non essendo materiale oggetto di suo mandato. Inoltre, se si tratta di una vendita occasionale, trattandosi di opere dell'ingegno, non occorre nemmeno la partita IVA.

Come lo vedete un contrassegno SIAE su una pen drive? :-)

Le balle dei replicanti

Non so se avete avuto rapporti con le aziende che replicano i CD.
La mia esperienza personale mi dice che pretendono l'autorizzazione da parte del cliente alla bollinatura SIAE anche se si tratta di copie NON destinate al commercio o all'utilizzo a scopo di lucro (vedi art. 181 bis della legge 633/41).

- Ma se non c'è scopo di lucro...
- E no signore, il bollino è sempre necessario.
- Ma la legge dice che...
- Sì, non c'è lucro se li regala, ma c'è sempre profitto.
- Profitto? E poi la legge non parla di profitto!
- Ah, allora senta la SIAE.

Ci provano, ci provano spudoratamente.

- Sa, se non devo mettere i bollini per me è anche una fatica di meno.

Bisognerebbe fare un sondaggio, bisognerebbe incominciare a rompergli le scatole in modo organizzato.

mercoledì, agosto 09, 2006

In principio fu il gelato

Per la prima volta in Italia la Siae concede a tempo indeterminato a partire dal 25 luglio 2006, con documento protocollato presso l’Ufficio Multimedialità al nr. 1/290/06/FDP, la possibilità della diffusione pubblica di musica d’ambiente senza chiedere alcun compenso, in virtù dell'utilizzo delle licenze copyleft (Creative Commons, Art Libre, Copyzero X, clausola copyleft) o del pubblico dominio.

Tornerò a parlare di questo perché ho varie idee che mi girano in testa.