sabato, gennaio 21, 2023

SIAE e Soundreef: la liberalizzazione che ti fa pagare due volte

Mi ero promesso di non tornarci sopra, ma non ho resistito: siamo giunti, come prevedibile, all'assurdo, un assurdo basato unicamente su un'irrinunciabile volontà di massimo profitto. 

In questo articolo Federalberghi, tra i principali pagatori di musica d'ambiente, segnala che: In questo momento gli hotel si vedono bussare alla "reception" sia gli agenti SIAE che quelli LEA/Soundreef per tariffe cumulate ben più alte di quanto pagato alla sola SIAE (in rappresentanza di emtrambi i cataloghi) in passato.

Praticamente, finché è durato l'accordo tra SIAE e LEA/Soundreef 1+1 faceva 2 mentre ora 1+1 fa 3, 4, 5...

Quella musichetta che passa in sottofondo quanto costerà ai pubblici esercenti? Organismi di intermediazione per la riscossione dei diritti d'autore e dei diritti connessi vanno proliferando in un mercato liberalizzato e liberticida, in cui si è liberi solo di pagare due, tre, quattro volte per una stessa canzoncina: si dice infatti (ma non ne sono affatto convinto) che non sia tecnicamente possibile sapere se il brano che passa in radio appartenga a iscritti di questo o di quell'intermediario.

Se l'AGCOM non fisserà una tariffa unica, riscossa dallo Stato e poi suddivisa anno per anno in base al peso dei singoli intermediari (anch'esso stabilito anno per anno), molti pubblici esercenti saranno costretti a spegnere la radio. Oppure saranno costretti a scoprire che la musica libera di autori, produttori ed esecutori non iscritti a organismi di intermediazione non si paga. L'esperimento Filozero lo ha insegnato.



domenica, febbraio 11, 2018

SIAE vs Soundreef: "LEA è fatta da soci di Soundreef, loro avvocati e parenti"

La battaglia tra Soundreef e SIAE sta prendendo una piega tra il patetico e il surreale.

In questa intervista il direttore generale di SIAE, che rileva una forte somiglianza tra l'amministratore delegato di Soundreef e Voldemort (battute del genere si possono fare in terza elementare, in quarta già son fuori luogo), sostiene che LEA (società di collecting concorrente) è uno stratagemma, una finzione:

Lei non si chiede perché Fedez, J-Ax, Rovazzi, Gigi d’Alessio, il Maestro Ruggeri non risultano tra i soci fondatori di LEA? Dichiarano di crederci, di sostenere questa startup giovane, eccetera, ma poi non sono tra i fondatori dell’associazione di autori che rappresenta Soundreef in Italia, proprio loro che sono autori. E perché tra i soci fondatori di LEA risultano solo loro impiegati, dipendenti e loro familiari? Negli organi sociali di LEA c’è il signor Roberto D’Atri, che è un ottimo avvocato e anche il papà di Davide D’Atri; è il professionista che ha seguito l’acquisto di quote in Soundreef da parte di  VAM Investments e LVenture. Sempre in LEA c’è il figlio di Gabriele Valli che è il secondo azionista privato di Soundreef, che non c’entra nulla con il diritto d’autore. C’è Francesco Ventura, anni 75, ex-dirigente dello Stato, anch’esso che non c’entra nulla con il diritto d’autore.

E ancora:

Il terzo membro del consiglio di amministrazione di LEA è Claudio Mancini. Sa chi è Claudio Mancini? Basta cercare su Internet: al di là di qualche imprevisto giudiziario, che sicuramente chiarirà, emerge che fa parte della direzione nazionale del PD e Internet dice che è l’uomo forte del Presidente Orfini nel Lazio. Perché mettono un politico nel consiglio di amministrazione?

Ma la replica di D'Atri è composta, tranquilla, quella di chi sa il fatto suo e mantiene un assoluto self control:

Mi pare chiaro che i soggetti che hanno fondato LEA conoscessero molto bene l’esperienza Soundreef. E proprio perché conoscevano bene l’esperienza Soundreef, gli è venuto in mente di fare quello che hanno fatto. Certo è che se noi dobbiamo affidare qualche milione di euro di raccolta ad un’associazione appena nata, quell’associazione ci deve dare le massime garanzie e godere della nostra piena fiducia. Quindi non ci vedo nulla di strano nel fatto che ci siano persone vicine a Soundreef negli organi sociali di LEA, anzi direi che è anche un modo di essere trasparenti: non è che LEA non avrebbe potuto reclutare dei consiglieri senza alcuna vicinanza evidente con Soundreef

Come finirà questa guerra non lo so, ma giunti a questo punto non mi interessa più.
Buoni profitti a tutti, belli e brutti.

sabato, novembre 05, 2016

Corte Ue: hyperlinks leciti ma a certe condizioni

Dal comunicato stampa n. 92/16 della Corte di giustizia dell'Unione europea relativo alla sentenza nella causa C-160/15.

Il collocamento su un sito Internet di un collegamento ipertestuale verso opere protette dal diritto d'autore e pubblicate senza l'autorizzazione dell'autore su un altro sito Internet non costituisce una «comunicazione al pubblico» quando la persona che colloca detto link agisca senza fini di lucro e senza essere al corrente dell'illegittimità della pubblicazione di dette opere. Se invece tali collegamenti ipertestuali sono forniti a fini di lucro, la conoscenza dell'illegittimità della pubblicazione sull'altro sito Internet deve essere presunta. [...] Qualora sia accertato che detta persona era al corrente, od era tenuta ad esserlo, del fatto che il link da essa collocato forniva l'accesso a un'opera illegittimamente pubblicata, ad esempio perché ne era stata avvertita dai titolari del diritto d'autore, la messa a disposizione di detto collegamento costituisce una «comunicazione al pubblico».

mercoledì, ottobre 29, 2014

Soundreef vs SIAE: nessuna vittoria perché non c'è stata partita

Soundreef vs SIAE, nessuna vittoria perché non c'è stata partita: questo è quanto si evince dal comunicato che il Direttore Generale di SIAEGaetano Blandini, ha affidato ad AdnKronos.

Negli ultimi giorni è circolata molto diffusamente sul web la notizia della sconfitta del monopolio SIAE in nome della libera concorrenza che la normativa europea tenderebbe ad attuare sul mercato.

Ma dalle parole del suddetto Direttore sembrerebbe doversi affermare il contrario.

Passiamo quindi in rassegna le parole del Blandini e poniamoci qualche doveroso interrogativo:

Con riguardo all'operazione mediatica intrapresa da e su Soundreef Limited e relativa alla strumentalizzazione di una ordinanza del Tribunale di Milano (che peraltro non riguarda Siae che non era parte del giudizio), Siae stessa ritiene utile chiarire alcuni aspetti fondamentali. Il primo: l'ordinanza sopra citata è stata emessa in ragione della espressa circostanza che Soundreef ‘sostiene di non svolgere in Italia alcuna attività di intermediazione’.

Scusate, ma allora di cosa stiamo parlando? Se SIAE non era parte in causa e Soundreef ha sin da subito dichiarato di non svolgere in Italia alcuna attività di intermediazione, perché dovremmo parlare di una crepa nel monopolio SIAE? È come esultare per avere vinto una partita che non è mai stata giocata. Il Blandini riduce il tutto ad una mera strumentalizzazione a scopi pubblicitari e sensazionalistici.

Il secondo: ove non fosse vero il presupposto indicato dall'ordinanza, l'operato di Soundreef risulterebbe per certo illegittimo anche alla luce della Direttiva 2014/26/UE.

Ma come? Su Internet troviamo articoli su articoli che parlano di un collasso della "cattiva" legge italiana innanzi alla "buona" normativa europea, e il Direttore Generale di SIAE se ne viene fuori con questa notizia?

Il terzo: la direttiva non vieta in alcun modo né è incompatibile con il ruolo esclusivista della Siae; quest'ultima, pertanto, resta ferma nello svolgimento delle attività affidatele dalla vigente legge sul diritto d'autore.

Si resta veramente basiti e rattristati.

Il quarto: secondo la Direttiva gli ‘organismi’ deputati alle attività di raccolta (preso gli utenti) e ripartizione (in favore dei titolari del diritto) dei proventi derivanti dalle licenze di diritto d'autore dovranno obbligatoriamente avere la forma a ‘base associativa’ tipica proprio della Siae; non invece assetti privi di trasparenza (o peggio estero vestiti), né ancora scopo di lucro (cioè quello di procurare utili ai soci di capitale e non la ripartizione di tali utili ai titolari del diritto d’ autore).

Va bene, Blandini, abbiamo capito che Ella conosce la Direttiva de qua, ma ci sembra di scorgere delle allusioni molto pesanti: sta forse dicendo che Soundreef non sono altro che i soliti italiani furbetti e mangiaspaghetti che creano società all'estero per aggirare la legge italiana e che anziché fare i pieni interessi dei loro clienti si attaccano come delle sanguisughe ai loro compensi? Non so, se così fosse, la troverei veramente una considerazione di basso livello. Abbia pazienza, ma ci sono molti iscritti a SIAE che i compensi non li hanno percepiti mai.

Il quinto: la Direttiva  che non tende in alcun modo alla polverizzazione del diritto d'autore bensì al suo rafforzamento  si preoccupa di facilitare il mercato attraverso la regolamentazione delle licenze multiterritoriali per musica on line (rilascio di licenze che abbiano valenza in più paesi europei); attività, quest'ultima, già ampiamente avviata dalla Siae in anticipo rispetto al futuro recepimento della Direttiva.
Siae, dunque, tutelerà le proprie ragioni – e quelle dei propri associati – nei confronti di tutti quei soggetti che dovessero svolgere attività in contrasto con le attuali disposizioni di legge ovvero in contrasto con la stessa Direttiva.

Ma insomma! Qui sembra tutto capovolto, dove sta la verità? E cosa dobbiamo aspettarci adesso? Una denuncia nei confronti di chi? Di qualche società di furbetti mangiaspaghetti? Chi vivrà vedrà.

mercoledì, ottobre 01, 2014

A Firenze concerti con semplice autocertificazione (inutile)

Di Giorgi: "Mi impegno, inoltre, a far sì che nell'ambito dell’opera di semplificazione avviata dal Governo, si proceda anche alla stesura a livello nazionale di moduli, da utilizzare on line, uguali in tutto il territorio, affinché l’autocertificazione prevista rappresenti un vero snellimento amministrativo".

Siamo veramente alla frutta: si sta cercando di sfondare una porta aperta! Tutto ciò è assurdo e rende veramente molto bene il concetto di giustizia che vige nel bel paese.

Non esiste alcun obbligo da parte del non iscritto che suona la propria musica di comunicare alcunché a SIAE, perché mai dovrebbe presentare un'autocertificazione?

Le solite "autoleggi" di SIAE, le solite speculazioni della politica: nulla di nuovo sotto il sole.

sabato, marzo 01, 2014

I link ad opere liberamente accessibili non violano il copyright

Non costituisce un atto di comunicazione al pubblico la messa a disposizione su un sito Internet di collegamenti cliccabili verso opere liberamente disponibili su un altro sito Internet.

Lo ha chiarito in questa sentenza la Corte di Giustizia dell'UE.

Google ringrazia. X-)

venerdì, febbraio 07, 2014

La Stampa al tempo della crisi


La Stampa ha da tempo rilasciato il suo archivio storico con licenza Creative Commons.

Così:
Le singole pagine di ciascun numero (ma non il numero considerato nella sua interezza) dei quotidiani "La Stampa" e "Stampa Sera" e delle altre pubblicazioni dell'Editrice La Stampa S.p.A. presenti all'interno dell'Archivio Storico sono rilasciate in licenza Creative Commons: "Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 2.5" clicca qui per conoscere i termini della licenza. Nella successiva riproduzione e distribuzione delle pagine dei quotidiani "La Stampa" e "Stampa Sera" e delle altre pubblicazioni dell'Editrice La Stampa S.p.A. presenti all'interno dell'Archivio Storico, l'utente è tenuto ad indicare - come autore dell'Opera - l'Editrice La Stampa S.p.A. e menzionare la fonte da cui tale Opera è stata tratta. I numeri del quotidiano "La Stampa" e "Stampa Sera" e delle altre pubblicazioni dell'Editrice La Stampa S.p.A. pubblicati per la prima volta da oltre 70 anni sono ovviamente di pubblico dominio e liberamente utilizzabili, in tutto o in parte, dagli utenti al di fuori dei termini della licenza Creative Commons, fermo restando l'obbligo di indicare l'autore dell'opera. La licenza Creative Commons non ha ad oggetto i singoli articoli, individualmente considerati, pubblicati sul quotidiano "La Stampa" e "Stampa Sera" e sulle altre pubblicazioni dell'Editrice La Stampa S.p.A. presenti all'interno dell'Archivio Storico, la cui riproduzione è pertanto vietata. Gli articoli di autori deceduti da oltre 70 anni sono tuttavia di pubblico dominio e liberamente utilizzabili dagli utenti, fermo restando l'obbligo di indicare l'autore dell'articolo. Restano, inoltre, impregiudicati i diritti di utilizzo dei singoli articoli riconosciuti dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche), nei casi ed entri i limiti previsti dalla legge medesima. La licenza Creative Commons non ha ad oggetto la banca dati dell'Archivio Storico: è conseguentemente vietata l'estrazione e il reimpiego della totalità o di una parte sostanziale del contenuto di tale banca dati. Restano impregiudicati i diritti sulla banca dati riconosciuti dalla legge sul diritto d'autore (Legge 22 aprile 1941 n. 633 e successive modifiche), nei casi ed entri i limiti previsti dalla legge medesima. La licenza Creative Commons non ha ad oggetto le singole foto ed i singoli articoli, individualmente considerati, pubblicati sul quotidiano "La Stampa" e "Stampa Sera" e sulle altre pubblicazioni dell'Editrice La Stampa S.p.A. presenti all'interno dell'Archivio Storico, la cui riproduzione è pertanto vietata.
Sorvolando sull'opportunità di rilasciare con licenza CC soltanto le singole pagine e non il numero intero, il divieto di riproduzione dei singoli articoli è una conseguenza del secondo comma dell'art. 38 LDA, che riserva al singolo collaboratore dell'opera collettiva il diritto di utilizzarla separatamente.

In realtà, l'art. 38 LDA diventa necessariamente un limite se ragioniamo col senno di poi, ma se ragioniamo col senno di prima, allora si scopre che uno stesso caporedattore de La Stampa, malgrado la sua volontà e le sue ripetute richieste di rilasciare i propri articoli con licenza CC, non ci è riuscito.

C'è chi imputa l'insuccesso alla crisi, che non consentirebbe di porre l'attenzione sul tema del diritto d'autore.

Tuttavia, secondo me, sarebbe meglio che La Stampa prima si chiarisse le idee sulla quantità di libertà che vuole concedere e poi passasse alla redazione di certe note legali (che a quanto pare non risentono della crisi): sarebbero certamente più comprensibili per gli utilizzatori.

mercoledì, novembre 20, 2013

Gac, il più timorato admin di Wikipedia

Su Wiki Perle sono narrate le gesta di Gac, admin di Wikipedia che non perde l'occasione di farsi apprezzare per le sue qualità "carismatiche".

Nella fattispecie è bastato un "per dio!", pronunciato da un utente, per far scattare l'ira funesta dell'amministratore wikipediano, il quale, dinanzi al successivo sblocco invocato dalla comunità, ha deciso di iniziare uno sciopero, una wikipausa per protestare contro il torto subito da Nostro Signore.

Se uno è sensibile è sensibile.

Ma la cosa più sconcertante è la serie di intrighi demenziali che caratterizzano la cosiddetta Wikimafia (il riferimento non è al sito wikimafia.it ma - cito Wiki Perle - alla "Wikimafia che vorrebbe governare Wikipedia a proprio esclusivo arbitrio").

Sarà forse questa forma mentis che dominerà il mondo nei prossimi secoli? Quale mutazione genetica inflitta dall'interconnettività sta subendo l'homo sapiens? Per farvi un'idea vi lascio alla lettura di Wiki Perle, su cui proprio oggi è stato scritto che i morti di Lampedusa non sono considerati enciclopedici dalla Wikipedia italiana: anche in questo caso è una questione di sensibilità.

martedì, ottobre 15, 2013

iJamix.com: lo squalo a caccia di squali

iJamix: questo sito, ragazzi, è meraviglioso, ve lo consiglio proprio (grazie Marianna per la segnalazione): vi propone "un nuovo rivoluzionario sistema per promuovere con successo la propria musica senza ricorrere all'aiuto di nessuno, sfruttando tutta la potenza mediatica del web... emergere e fare della musica il proprio mestiere è possibile e, da oggi non è mai stato così semplice e veloce... richiedi gratis le prime istruzioni su come promuovere la tua musica" (e di seguito tante altre frasette nel celebre stile specchio per le allodole o, se preferite, per i polli).

Io non so quali magiche istruzioni questo sito un po' tristemente X Factor possa dare agli artisti, so solo che, come ogni nuova azienducola senza troppi scrupoli che si affaccia in rete parlando di libertà digitali e di tutela delle opere, ha preso di mira Copyzero cercando prima di elogiarlo e poi di denigrarlo (della serie: provo a farmi notare così e, se non funziona, ci riprovo cosà). Nella fattispecie, con una serie di articoli di "approfondimento" (il cui autore, titolare della stessa impresuccia iJamix, si prefigge l'obiettivo di tirare fuori dalla rete gli squali dall'acqua e di prenderli a schiaffi) a cui non linkerò per evitare traffico su delle pagine di pura e superba diarrea, si sostiene con tutta una serie di screenshot (ne hai di tempo da perdere eh?) che Copyzero è un'alternativa farlocca alla SIAE e commerciale. E' chiaro: non farlocco e realmente interessato al tuo successo è solo iJamix.com! Corri da iJamix.com, non perdere il treno, le istruzioni magiche per diventare ricco e famoso ti aspettano! :-D

Parla la storia di Movimento Costozero (che nasce quando questo curioso manager di iJamix ancora giocava con i trucchi per bambini del mago Silvan), parlano gli utenti (centinaia di veri ringraziamenti, non quattro testimonzianze pettinate, come quelle che si leggono su iJamix.com). Quindi, non mi metterò al livello del diffamatore a mezzo Internet (che, come suggeriva Marianna, si potrebbe anche querelare, se non fosse che il page ranking di quel sito è pressoché nullo e ho cose più serie a cui pensare, tra cui un lavoro dignitoso).

Ora io potrei anche sbagliarmi, ma, secondo me, se provate a seguire i consigli di iJamix.com è possibile che vi ritroviate con tutta una serie di magiche istruzioni per il successo, ma anche con meno soldini di prima.

Quanti siti aprirai ancora giovine 2.0 vendendo fumo? Ne ho già visto qualcuno e se penso che per quel fumo qualcuno metterà soldi sul tuo conto PayPal, mi sento male. Ma prima di diventare un Alessio Sundas hai ancora un po' di pappa da mangiare (per fortuna).

Tuttavia, può darsi che mi sbagli perché le magiche istruzioni di iJamix potrebbero anche portare dritti dritti al successo. Del resto chi non conosce iJamix e il genio imprenditoriale che l'ha creato? Sono famosissimi! E i suoi siti son tutti siti di grande successo! Basta guardare corsodipianoforte.com, in cui si insegna a suonare il pianoforte per corrispondenza (ma sì! che te ne fai del pianoforte!) o ascuoladipianojazz.com, seguendo le cui lezioni potrete diventare dei meravigliosi jazzisti! Davvero soldini ben spesi! E a breve on-line anche inbiciclettasenzamani.it! :-D

Dai, ma come!? Non conoscete questi siti!?!? Ma guardate che qui si sta parlando veramente di net economy e di grandi opportunità per diventare artisti di successo, mica noccioline, mica farloccherie!

Guida Pratica all'Open Content in Italia

Ilario Glasgo è l'autore di una Guida Pratica all'Open Content in Italia in cui il temine Copyzero viene giustamente esteso a qualsiasi sistema di tutela delle opere basato sull'apposizione della marca temporale qualificata.

Questo non significa che domattina non troverete in rete un "nuovo" servizio che, scoprendo l'acqua calda, offra Copyzero chiamandolo con un altro nome, ma, almeno, si è creata un certa consapevolezza sulle origini del termine e soprattutto sui principi, certamente non commerciali, da cui è nato.

mercoledì, ottobre 02, 2013

Powerline: buona notte fiorellino!

Dopo un articolo pubblicato su Terra Nuova di questo mese (che fa riferimento ad un nostro articolo di 10 anni fa, ma meglio tardi che mai!), stiamo ricevendo molte mail in cui gli italiani si domandano: "Come posso collegarmi in banda larga ad Internet attraverso la presa della corrente?".

La risposta è semplice: non si può. In Cina questa tecnologia va alla grande e il digital divide lo stanno abbattendo, ma in Italia l'ultimo pensiero dei fornitori di energia elettrica è proprio quello di installare moduli aggiuntivi powerline presso le centrali locali.

Nessun servizio erogato e dunque nessuna possibilità di coprire con questa tecnologia aree in cui non arriva la banda larga. Alla faccia del digital divide e di questa (oramai vetusta) raccomandazione europea.

Però, se cercate in rete, trovate in vendita una quantità straordinaria di adattatori powerline. A cosa servono? Ad estendere la linea adsl di casa, nulla di più: quella che poteva essere un'arma in più per la lotta al digital divide è si è sviluppata né più né meno come un mercatino di accessori per chi già dispone di linea adsl.

lunedì, maggio 27, 2013

Patamu.com: l'idea antiplagio che è un plagio

Complimenti (benché tardivi) per il premio consegnato a questa bella idea. Fosse stata anche originale e non copiata sarebbe stato meglio, ma per il premio RITORNO AL FUTURO è perfetta e poi io sono favorevole al plagio (rectius, alla diffusione delle idee).

venerdì, marzo 15, 2013

PEC: differenza tra riferimento temporale e marca temporale

Torno sulla PEC per ribadire che essa non può costituire una valida alternativa alla prova di anteriorità ottenibile con una marca temporale qualificata.

La disciplina della PEC utilizza due definizioni apparentemente simili ma in realtà molto diverse: "RIFERIMENTO TEMPORALE" e "MARCA TEMPORALE".

La definizione di riferimento temporale è stata introdotta nel 2001 con una delibera dell'AIPA e nel DPR 68/2005 viene così riportata:
"RIFERIMENTO TEMPORALE: l'informazione contenente la data e l'ora che viene associata ad un messaggio di posta elettronica certificata".

La definizone di marca temporale, invece, ben più nota, è la seguente:
"MARCA TEMPORALE: un'evidenza informatica con cui si attribuisce, ad uno o più documenti informatici, un riferimento temporale opponibile ai terzi".

L'art. 10 del DPR citato precisa:
Articolo 10 - Riferimento temporale 
Il riferimento temporale e la marca temporale sono formati in conformità a quanto previsto dalle regole tecniche di cui all'articolo 17.2.
I gestori di posta elettronica certificata appongono un riferimento temporale su ciascun messaggio e quotidianamente una marca temporale sui log dei messaggi.

Quindi soltanto la data di quanto contenuto nel log file è opponibile a terzi.

E nel log file cosa c'è?

Ce lo dicono le Regole tecniche del servizio di trasmissione di documenti informatici mediante posta elettronica certificata:

6.2 Log
Durante le fasi di trattamento del messaggio presso i punti di accesso, ricezione e consegna, il sistema deve mantenere traccia delle operazioni svolte. Tutte le attività sono memorizzate su un registro riportante i dati  significativi dell'operazione:
    •   il codice identificativo univoco assegnato al messaggio originale (Message-ID)
    •   la data e l'ora dell'evento
    •   il mittente del messaggio originale
    •   i destinatari del messaggio originale
    •   l'oggetto del messaggio originale
    •   il tipo di evento (accettazione, ricezione, consegna, emissione, ricevute, errore, ecc.)
    •   il codice identificativo (Message-ID) dei messaggi correlati generati (ricevute, errori, ecc.)
    •   il gestore mittente.

Nessun riferimento al contenuto.

Non a caso lo stesso CNIPA (ora DigitPa) parla, nelle f.a.q. sulla PEC, di opponibilità a terzi soltanto con riferimento ai dati di ricezione e invio e precisa che "il Log file non contiene informazioni relative al contenuto del messaggio".

Se quindi volete datare con certezza il contenuto di un messaggio di PEC, dovete fare quello che fa il Gestore PEC con i log dei messaggi: utilizzare la marca temporale qualificata. :-)

venerdì, dicembre 07, 2012

Copyright.it: tutela del copyright a costo paranormale

Su questo sito, su cui si legge "Ottieni finalmente un vero e proprio copyright © da apporre sulle tue creazioni", come se il "copyright ©" fosse un marchio registrato da dover acquistare e non un diritto che sorge, gratuitamente, in capo all'autore al momento della creazione dell'opera, ci sono dei prezzi che sono paranormali e servizi pressoché incomprensibili. Per esempio: "Deposito di Siti Web - 100 pagine x 12 mesi - Platino 790,00 €".  12 mesi? 790 euro? Mah, ci sarà anche chi paga: condoglianze. :-)

giovedì, dicembre 06, 2012

Sulla PEC come alternativa alla marca temporale

Per fare un esempio comprensibile a tutti, la PEC è come una raccomandata AR con timbro apposto sulla busta e non sul contenuto.

Ossia la PEC rende opponibile a terzi la data e l'ora di invio e ricezione, non anche ciò che contiene.

Il procedimento sulla base del quale il giudice stabilisce che l'allegato inviato conteneva un certo documento informatico avviene sulla base della sua discrezionalità.

Se poi c'è chi nel vendere la PEC è "ambiguo"...

lunedì, marzo 12, 2012

Creando si vive: intervista a Silvano Agosti


Pubblicata qui. Grazie, Silvano, per avere illuminato d'immenso la mia Mattina.

venerdì, febbraio 24, 2012

Jamendo: ci sono problemi??

Oggi sulla mailing list di creative commons (.it) ha nuovamente fatto capolino il tema della debolezza del certificato di Jamendo Pro. Qualcuno ipotizzava la possibilità per il pubblico esercente sanzionato da SIAE di rifarsi su Jamendo.

Come già ho scritto su questo blog, Jamendo NON garantisce che l'artista non è iscritto a società di colletta, garantisce, invece, che l'artista ha dichiarato a Jamendo di non essere iscritto a società di colletta:
"the artists whose works are subject to these agreements have declared to Jamendo that there were not members of any collective right society".

La formula non è affatto casuale: lungi da Jamendo scrivere "ti garantisco che questo artista non è iscritto a società di colletta", tantomeno fare verifiche al riguardo.

La garanzia è costituita, come dissi, da un'autocertificazione dell'artista.

Ci sono, tuttavia, altri aspetti che, a mio avviso, potrebbero lasciare Jamendo esposta: come identifica Jamendo l'artista? Perché se tutto accade tramite mail, senza invio di documenti di identità, firme olografe o elettroniche... come fa Jamendo a garantire che Mario Rossi ha dichiarato a Jamendo di non essere iscritto a società di colletta?

Inoltre, nelle f.a.q. di Jamendo leggiamo:
"Sottoscrivendo una licenza Jamendo PRO, riceverai un certificato da presentare agli enti di colletta e gestione dei diritti d'autore in caso di controllo. Tale certificato Jamendo PRO è riconosciuto da questi enti".

Come dire: mostra questo e stai tranquillo. Ma è davvero così? Un certificato siffatto, privo di sottoscrizione, di dati identificativi... è riconosciuto da tutti gli enti di colletta e gestione dei diritti d'autore?

Mi sembra un'affermazione (un'altra garanzia, se volete) piuttosto azzardata.

Infine, ci possiamo chiedere (e mi chiedo, anche per esperienza personale), il motivo di un modus operandi così superficiale.

La risposta che mi do è semplice: solidificando il meccanismo di garanzia (considerata anche l'operatività internazionale di Jamendo), l'attività di intermediazione (tra artisti e utilizzatori) sarebbe più complessa, ci sarebbero meno aderenti (sia da una parte che dall'altra) e dunque ci sarebbe meno guadagno.

Ciò detto, consentitemi una nota di colore, molto poco tecnica ma, forse, istruttiva: a volte, chi ha un bel giro d'affari riesce a mantenerlo senza problemi, anche se non fa le cose per bene. Ci sono "patti sotterranei".

E vi dico di più: se addirittura le associazioni di categoria, pur consapevoli della possibilità di creare per la musica d'ambiente "circuiti liberi e sicuri", continuano a proporre ai pubblici esercenti accordi con SIAE (in pratica, uno sconticino), significa, come cantava Tonino Carotone, che è un mondo difficile!

mercoledì, ottobre 05, 2011

Wikipedia: inaffidabile anche quando protesta per il DDL intercettazioni

In questi giorni è scattata la moda dell'autocensura. Prima Nonciclopedia, poi Wikipedia. I motivi sono diversi ma entrambi interessanti: la prima protesta perché Vasco Rossi si è stufato di sentirsi dare del drogato che spaccia davanti alle scuole, la seconda protesta perché il d.d.l. Norme in materia di intercettazioni telefoniche, telematiche e ambientali. Modifica della disciplina in materia di astensione del giudice e degli atti di indagine. Integrazione della disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche. conterrebbe una norma che impedirebbe a Wikipedia di pubblicare liberamente le proprie voci.

Se è chiaro che il diritto di satira non è il diritto di insultare (per cui, a mio modo di vedere, gli amministratori di
Nonciclopedia anziché autocensurarsi in nome del libero insulto dovrebbero semplicemente curare maggiormente la qualità dei contenuti del loro sito "condiviso"), qualche parola in più merita la "serrata" di Wikipedia, che scrive: La pagina che volevi leggere esiste ed è solo nascosta, ma c'è il rischio che fra poco si sia costretti a cancellarla davvero. [...] Oggi, purtroppo, i pilastri di questo progetto — neutralità, libertà e verificabilità dei suoi contenuti — rischiano di essere fortemente compromessi dal comma 29 del cosiddetto DDL intercettazioni. Contestualmente Wikipedia riporta anche parte del contenuto del suddetto comma: Per i siti informatici, ivi compresi i giornali quotidiani e periodici diffusi per via telematica, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono. Wikipedia, però, omette di inserire il comma nel suo contesto, ossia nel testo che andrebbe ad integrare: la legge sulla stampa.

Vediamo allora il testo completo.

Art. 8 - Risposte e rettifiche

Il direttore o, comunque, il responsabile è tenuto a fare inserire gratuitamente nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia di stampa le dichiarazioni o le rettifiche dei soggetti di cui siano state pubblicate immagini od ai quali siano stati attribuiti atti o pensieri o affermazioni da essi ritenuti lesivi della loro dignità o contrari a verità, purché le dichiarazioni o le rettifiche non abbiano contenuto suscettibile di incriminazione penale.
Per i quotidiani, le dichiarazioni o le rettifiche di cui al comma precedente sono pubblicate, non oltre due giorni da quello in cui è avvenuta la richiesta, in testa di pagina e collocate nella stessa pagina del giornale che ha riportato la notizia cui si riferiscono.
Per i periodici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, non oltre il secondo numero successivo alla settimana in cui è pervenuta la richiesta, nella stessa pagina che ha riportato la notizia cui si riferisce.
Per le trasmissioni radiofoniche o televisive, le dichiarazioni o le rettifiche sono effettuate ai sensi dell’articolo 32 del testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177. Per i siti informatici, le dichiarazioni o le rettifiche sono pubblicate, entro quarantotto ore dalla richiesta, con le stesse caratteristiche grafiche, la stessa metodologia di accesso al sito e la stessa visibilità della notizia cui si riferiscono.
Le rettifiche o dichiarazioni devono fare riferimento allo scritto che le ha determinate e devono essere pubblicate nella loro interezza, purché contenute entro il limite di trenta righe, con le medesime caratteristiche tipografiche, per la parte che si riferisce direttamente alle affermazioni contestate.
Qualora, trascorso il termine di cui al secondo e terzo comma, la rettifica o dichiarazione non sia stata pubblicata o lo sia stata in violazione di quanto disposto dal secondo, terzo e quarto comma, l'autore della richiesta di rettifica, se non intende procedere a norma del decimo comma dell'articolo 21, può chiedere al pretore, ai sensi dell'articolo 700 del codice di procedura civile, che sia ordinata la pubblicazione.
La mancata o incompleta ottemperanza all'obbligo di cui al presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da lire 15.000.000 a lire 25.000.000.
La sentenza di condanna deve essere pubblicata per estratto nel quotidiano o nel periodico o nell'agenzia. Essa, ove ne sia il caso, ordina che la pubblicazione omessa sia effettuata.

Mi pare evidente che si sta parlando di stampa e siccome Wikipedia non ha niente a che fare con la stampa (nel comunicato Wikipedia stessa afferma di non avere nemmeno una redazione), non si capisce il perché di tanto clamore.
Ma forse una risposta c'è e si riferiusce a un elemento che i nostri amici "libertari" on-line hanno imparato molto bene da coloro contro cui protestano: il marketing. Insomma, più che un modo per scendere in piazza, mi pare un modo per mettersi in piazza.

Giacché la ratio è quella di impedire alla stampa di far conoscere ai cittadini che razza di porci guidano il paese, dovrebbero essere i giornalisti (tutti: un'utopia) a protestare, non i wikipediani. Questi ultimi potrebbero manifestare la propria solidarietà scendendo in piazza (in quanto cittadini). Insomma, se ogni tanto gli amministratori di Wikipedia muovessero il culo invece di stare dalla mattina alla sera davanti a una tastiera per cancellare quello che secondo loro non è neutrale ed enciclopedico...

mercoledì, settembre 28, 2011

Riproduzioni meccaniche ex art. 2712 cod. civ.

Mi interrogavo sul valore probatorio del fax quando mi è tornata tra le mani la sentenza 6911/2009 della Corte di Cassazione, in cui si stabilisce che la copia di un documento trasmesso a mezzo telefax rientra fra le riproduzioni meccaniche, indicate dall’art. 2712 cod. civ [1] con elencazione non tassativa, che formano piena prova dei fatti o delle cose che rappresentano, qualora la parte contro la quale venga prodotto siffatto documento non lo disconosca, essendo la comunicazione via fax un modo per accelerare la corrispondenza mediante la riproduzione a distanza del contenuto di documenti. Una sentenza da tenere a mente.

[1] Art. 2712 Riproduzioni meccaniche
Le riproduzioni fotografiche o cinematografiche, le registrazioni fotografiche, informatiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.

venerdì, agosto 05, 2011

Addio alla "giustizia dei poveri", anzi, alla giustizia

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica è stato fino al luglio 2011 l'unico strumento esperibile dal meno abbiente contro le ingiustizie dell'Amministrazione (dato che i difensori civici non hanno alcun potere coercitivo e ben poco possono fare davanti all'incompetenza, alle violazioni di legge e all'eccesso di potere dei nostri amministratori): un procedimento certamente lento, ma poco oneroso (il costo di qualche marca da bollo e di un paio di raccomandate A.R.).

La finanziaria 2012, presentata da un Governo notoriamente ladro (ma questo è solo un dettaglio), ha introdotto un contributo unificato di 600 euro.
Questi 600 euro diventano 900, se non si dispone di un fax e di un account di posta elettronica certificata; posta elettronica certificata che, tuttavia, non è possibile utilizzare per inviare il ricorso in oggetto! Ah, ah, ah! Si ride per non piangere.

Questo significa riassestare l'economia dell'Italia o privare gli italiani di diritti costituzionalmente garantiti? Ma non è finita qui. Un controinteressato (potrebbe anche essere la stessa Amministrazione) può chiedere la trasposizione del giudizio davanti al T.A.R., rendendo totalmente inutile l'aver pagato quei 600-900 euro!
Non parlerei, però, come molti fanno, della fine della "giustizia dei poveri", ma della fine della giustizia, perché molto spesso il ricorso al T.A.R. è inopportuno per il semplice fatto che spese legali e processuali (quest'ultime quasi sempre compensate anche quando la causa è vinta) sono di gran lunga superiori al valore del bene che si cerca di difendere!

Mi auguro che l'Italia torni ad essere quella descritta da Metternich: un'espressione geografica... non meritiamo di esistere come nazione, tantomeno di avere apparati burocratici o strutture amministrative.