mercoledì, agosto 30, 2006

Ci risiamo: è arrivata l'apocalisse


Come si fece allarmismo con la legge 62/2001, si sta facendo allarmismo con la legge 106/2004.
Attenzione: il web è sotto scacco, chi non deposita il proprio sito verrà punito!
Ancora rido se penso alla mia discussione con la responsabile per il deposito legale della Biblioteca Nazionale di Firenze.
Effettivamente c'è da allarmarsi, ma per i topi che scorazzano per la biblioteca e per la facciata che crolla pezzo dopo pezzo: eventi che, due giorni fa, hanno costretto la biblioteca alla momentanea chiusura.

Se tutti i siti web e i blog dovessero essere depositati qui, saremmo alla follia più totale - mi ha detto la Dott. M. Come darle torto? Non solo alla stregua del buon senso, ma anche alla stregua della ratio legis e delle norme di cui agli artt. 1, secondo comma, e 3 (di cui, chi allarma, non parla) della suddetta legge.

L'art. 1, secondo comma, inquadra lo scopo della legge ed il suo ambito di applicazione, l'editoria:
Il deposito legale è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale della produzione editoriale.

L'art. 3, indica invece i soggetti obbligati:
I soggetti obbligati al deposito legale sono:
a) l'editore o comunque il responsabile della pubblicazione*, sia persona fisica che giuridica;
b) il tipografo, ove manchi l'editore;
c) il produttore o il distributore di documenti non librari o di prodotti editoriali similari;
d) il Ministero per i beni e le attività culturali, nonché il produttore di opere filmiche.

* Chi è costui? Lo specifica il regolamento attuativo: la persona fisica o giuridica che ha prodotto il documento o che lo ha commissionato; nel caso di coedizioni il responsabile della pubblicazione coincide, di norma, con il responsabile della distribuzione.
Decontestualizzare la figura del "reponsabile della pubblicazione", fuoriuscendo dall'ambito della produzione editoriale, significa non soltanto decontestualizzare la norma, ma ignorare la stessa ratio legis, bene espressa nel ricordato comma 2 dell'art. 1.

Tutte le figure richiamate sono, infatti, figure per lo più professionali che operano nell'ambito dell'editoria.
Un editore può essere, ovviamente, sia una persona fisica che una persona giuridica.
Ma non tutti coloro che hanno un sito web o un blog sono editori e dunque non a tutti si rivolge la legge 106/2004.

Infatti, editori non si nasce (non si è editori per il semplice fatto di scrivere sul web), ma si diventa tramite una iscrizione nell'elenco degli editori presso la Prefettura competente per territorio.

La legge 106/2004 altro non è che il principio di un cambiamento all'interno della pubblicazione editoriale.
Press Pubblica, ad esempio, ha ben titolato: Editoria: prefetture demodé, meglio le biblioteche.

Il mio consiglio è:
quando avete a che fare con una legge, anche se non siete giuristi, provate a leggerla, a capirla con le vostre forze, poi, non fermatevi ad una sola fonte di informazione, ma guardatevi intorno.
Tenete presente che il sensazionalismo, quando si ha a che fare con la stampa (telematica e non) è sempre dietro l'angolo.
Anche il buon senso può esservi di aiuto: ad esempio, partendo dal presupposto che una cosa è materialmente impossibile (nel nostro caso: è impossibile che una biblioteca riesca a gestire una quantità incommensurabile di depositi), domandatevi: come dovrei interpretare la norma per darle un senso?

lunedì, agosto 28, 2006

Vendere materiale free senza bollino SIAE

Si può? Dipende dal medium che si utilizza per vendere il materiale.
Per i CD, occorre il bollino, ma per la vendita tramite
downloading no (attenzione: non sto parlando soltanto di vendita on-line).
Non serve la licenza multimediale della
SIAE, non essendo materiale oggetto di suo mandato. Inoltre, se si tratta di una vendita occasionale, trattandosi di opere dell'ingegno, non occorre nemmeno la partita IVA.

Come lo vedete un contrassegno SIAE su una pen drive? :-)

Le balle dei replicanti

Non so se avete avuto rapporti con le aziende che replicano i CD.
La mia esperienza personale mi dice che pretendono l'autorizzazione da parte del cliente alla bollinatura SIAE anche se si tratta di copie NON destinate al commercio o all'utilizzo a scopo di lucro (vedi art. 181 bis della legge 633/41).

- Ma se non c'è scopo di lucro...
- E no signore, il bollino è sempre necessario.
- Ma la legge dice che...
- Sì, non c'è lucro se li regala, ma c'è sempre profitto.
- Profitto? E poi la legge non parla di profitto!
- Ah, allora senta la SIAE.

Ci provano, ci provano spudoratamente.

- Sa, se non devo mettere i bollini per me è anche una fatica di meno.

Bisognerebbe fare un sondaggio, bisognerebbe incominciare a rompergli le scatole in modo organizzato.

mercoledì, agosto 09, 2006

In principio fu il gelato

Per la prima volta in Italia la Siae concede a tempo indeterminato a partire dal 25 luglio 2006, con documento protocollato presso l’Ufficio Multimedialità al nr. 1/290/06/FDP, la possibilità della diffusione pubblica di musica d’ambiente senza chiedere alcun compenso, in virtù dell'utilizzo delle licenze copyleft (Creative Commons, Art Libre, Copyzero X, clausola copyleft) o del pubblico dominio.

Tornerò a parlare di questo perché ho varie idee che mi girano in testa.